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Iper-ammortamenti 2026

Iper-ammortamenti 2026: tornano le maggiorazioni fiscali per gli investimenti 4.0 e 5.0

La Legge di Bilancio 2026 segna un deciso cambio di rotta nelle politiche di incentivo agli investimenti produttivi, reintroducendo gli iper-ammortamenti in sostituzione dei crediti d’imposta 4.0 e Transizione 5.0. Il nuovo impianto, più selettivo e strutturato, punta a sostenere digitalizzazione ed efficienza energetica.

Iper-ammortamenti 2026: il ritorno a un modello fiscale rivisitato e selettivo

Con la Legge 30 dicembre 2025, n. 199, il legislatore reintroduce, a partire dal 1° gennaio 2026, il meccanismo degli iper-ammortamenti, profondamente rivisto rispetto alle esperienze del passato. Dopo anni caratterizzati dall’utilizzo dei crediti d’imposta per gli investimenti in beni tecnologici, il beneficio torna ad assumere la forma della maggiorazione del costo fiscalmente ammortizzabile, ma all’interno di un quadro normativo più articolato, condizionato e coerente con gli obiettivi di transizione digitale ed energetica.

Gli iper-ammortamenti 2026, disciplinati dall’articolo 1, commi 427-436, della Legge di Bilancio, sono riservati esclusivamente ai soggetti titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla forma giuridica adottata. Restano invece esclusi gli esercenti arti e professioni, i contribuenti in regime forfetario, le imprese agricole che determinano il reddito con criteri forfetari o sostitutivi, nonché le imprese in stato di crisi o destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001. La spettanza dell’agevolazione è inoltre subordinata al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e alla regolarità contributiva e assistenziale, riproponendo condizioni di accesso già note nell’ambito dei precedenti incentivi 4.0 e 5.0.

Finestra temporale, coordinamento con il credito 4.0 e beni agevolabili

Gli iper-ammortamenti 2026 si applicano agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028. A differenza dei crediti d’imposta, non è prevista la logica del cosiddetto “termine lungo” legata a prenotazioni e acconti, ma continuano a valere i criteri di competenza dell’articolo 109 del TUIR per individuare il momento di effettuazione dell’investimento. Ciò comporta che la consegna, il collaudo o l’ultimazione dell’opera assumano un ruolo centrale nella determinazione dell’accesso all’agevolazione.

Particolarmente delicato è il coordinamento con il credito d’imposta 4.0 in vigore per il 2025. Gli investimenti che beneficiano di tale credito, inclusi quelli che rientrano nel termine lungo con prenotazione al 31 dicembre 2025, restano ancorati al vecchio regime. Gli investimenti avviati nel 2026, privi di prenotazione o per i quali la prenotazione non si traduca in effettiva fruizione del credito per esaurimento delle risorse, possono invece accedere al nuovo iper-ammortamento, ferma restando la necessità di chiarimenti ufficiali per le situazioni di confine.

Il perimetro oggettivo degli iper-ammortamenti 2026 è definito dai nuovi Allegati IV e V alla Legge di Bilancio, che aggiornano e ampliano i precedenti Allegati A e B della Legge n. 232/2016. Rientrano nell’agevolazione i beni materiali e immateriali 4.0, caratterizzati da interconnessione e integrazione nei processi aziendali, con una maggiore apertura verso infrastrutture digitali avanzate e soluzioni di intelligenza artificiale. Accanto a questi, assumono rilievo anche gli investimenti in impianti per l’autoproduzione e l’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili, inclusi gli impianti fotovoltaici ad alta efficienza prodotti nell’Unione europea, nel rispetto delle specifiche tecniche richiamate dalla normativa vigente.

Maggiorazioni, fruizione fiscale e profili operativi per le imprese

Dal punto di vista quantitativo, gli iper-ammortamenti 2026 operano attraverso una maggiorazione del costo di acquisizione a scaglioni, fino a un limite massimo di 20 milioni di euro per periodo agevolato. La maggiorazione è pari al 180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro, al 100% per la parte compresa tra 2,5 e 10 milioni e al 50% per la fascia tra 10 e 20 milioni. Il beneficio si traduce in un risparmio fiscale distribuito nel tempo, legato all’aliquota applicabile sul reddito d’impresa, senza incidere sui valori contabili del bene.

Operativamente, l’agevolazione si concretizza in una variazione in diminuzione extracontabile in dichiarazione dei redditi, correlata alle quote di ammortamento fiscalmente deducibili o alla quota capitale dei canoni di leasing. La prima fruizione interesserà il modello REDDITI 2027, relativo al periodo d’imposta 2026. In caso di incapienza, le quote non dedotte non possono essere riportate automaticamente agli esercizi successivi, ma solo recuperate mediante gli ordinari strumenti di rettifica.

Il nuovo schema degli iper-ammortamenti 2026, inoltre, reintroduce una fase istruttoria formale per l’accesso al beneficio, con comunicazioni telematiche e certificazioni da trasmettere tramite una piattaforma gestita dal GSE. Il decreto attuativo MIMIT-MEF, attualmente in fase di perfezionamento, sarà chiamato a definire contenuti, tempistiche e modalità operative, con un impatto diretto sulla pianificazione degli investimenti e sulla gestione documentale.

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