Il Fisco può considerare i bonifici tra parenti come redditi non dichiarati. La giurisprudenza chiarisce quando il sostegno familiare è lecito e perché una causale chiara e coerente è decisiva in caso di controlli.
I trasferimenti di denaro tra familiari, tramite bonifico bancario sono una pratica sempre più diffusa e, nella maggior parte dei casi, del tutto lecita. Dal punto di vista fiscale, tuttavia, un accredito sul conto corrente può attirare l’attenzione dell’amministrazione finanziaria e dare origine a richieste di chiarimento. La ragione è semplice: in assenza di adeguate spiegazioni, quelle somme possono essere interpretate come redditi non dichiarati. Conoscere le regole e, soprattutto, utilizzare una causale di bonifico idonea e coerente con l’operazione stessa diventa quindi essenziale per prevenire complicazioni.
Controlli del Fisco e presunzione di reddito
La normativa sulle indagini bancarie attribuisce all’Agenzia delle Entrate ampi poteri di controllo. Secondo il principio della presunzione legale relativa, tutti i movimenti sui conti correnti – bonifici in entrata, versamenti e, in alcuni casi, anche i prelievi – possono essere presuntivamente collegabili a redditi provenienti da fonti occulte. Ciò non si traduce in un’accusa automatica, ma sposta l’onere della prova sul contribuente: in altre parole, è il titolare del conto a dover dimostrare che le somme ricevute hanno un’origine lecita e non reddituale, ad esempio perché derivano da risparmi già tassati o da trasferimenti familiari.
Cosa dice la Cassazione
Sul tema è altresì intervenuta più volte la Corte di Cassazione, chiarendo che il solo dato formale del movimento bancario non è sufficiente per qualificare una somma come reddito. Serve una valutazione concreta del contesto e delle circostanze. Resta però un punto fermo: in sede di controllo, il contribuente deve fornire spiegazioni coerenti e documentabili sull’origine del denaro. In mancanza di ciò, si configura il rischio che l’importo possa essere considerato imponibile e quindi tassabile.
Il caso pugliese
Un esempio significativo arriva dalla Puglia. Nel mirino degli accertamenti dell’Agenzia delle Entrate, per presunti utili extracontabili, è finita una società con socio unico. L’ente di riscossione aveva contestato cinque versamenti: alcuni effettuati direttamente dall’imprenditore in questione alla società, altri provenienti dai conti della madre pensionata e della sorella, dipendente pubblica. Nella sentenza di primo grado, la Commissione provinciale di Bari aveva accolto la tesi del Fisco. In appello, però, l’esito è stato opposto, poiché i giudici hanno definito che gli importi fossero pienamente tracciabili. I versamenti disposti dalle due familiari sono stati quindi ritenuti di tipo solidaristico nei confronti del parente.
“Il sostegno familiare non è sempre reddito“
Con la sentenza n. 4378 del 31 dicembre 2024, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia ha stabilito un principio rilevante: i bonifici ricevuti dai familiari non costituiscono automaticamente reddito imponibile. Per giustificare la tassazione, spetta all’Amministrazione dimostrare in modo puntuale il collegamento tra quelle somme e un’attività economica imponibile. La Corte ha inoltre sottolineato come il sostegno economico all’interno della famiglia sia un comportamento fisiologico e socialmente normale. Un aiuto da un genitore o da un fratello, soprattutto se proveniente da redditi tracciabili e già tassati, non può essere assimilato in modo automatico a un guadagno occulto.
Decisiva la causale del bonifico
Per fare in modo che un bonifico in famiglia rientri nella casistica delle operazioni “solidali”, è fondamentale la corretta compilazione della causale. Inserire una descrizione chiara e coerente – come “sostegno familiare”, “regalo”, “aiuto per spese personali” o “contributo acquisto auto” – consente di qualificare immediatamente la reale natura del trasferimento. Non è necessario utilizzare formule tecniche o giuridiche: poche parole ben scelte possono fare la differenza in caso di controlli e arginare eventuali errate interpretazioni. La causale è dunque il primo e più semplice strumento di tutela per il contribuente.
Donazioni indirette e bonifici
Dal punto di vista civilistico, la donazione è l’atto con cui un soggetto arricchisce un altro senza ricevere nulla in cambio e, in linea generale, richiede la forma dell’atto pubblico notarile. In questo contesto, la giurisprudenza – con la sentenza n. 18725/2017 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione – ha tuttavia chiarito che il bonifico bancario “non costituisce di per sé una donazione, ma è solo lo strumento con cui si esegue un accordo di donazione già perfezionato”.
Sul piano fiscale, viene operata una distinzione tra donazioni dirette, formalizzate con atto notarile e soggette a registrazione e a imposta in base al grado di parentela, e donazioni indirette, realizzate attraverso strumenti appunto come il bonifico. Queste ultime diventano fiscalmente rilevanti solo in caso di registrazione volontaria o a seguito di un accertamento. In tali situazioni può essere applicata un’imposta fino all’8%, con funzione sanzionatoria, indipendentemente dal legame familiare esistente.
Ecco perché è sempre fondamentale, soprattutto in caso di importi considerevoli, avere una tracciabilità chiara e una causale precisa: un binomio che consente di superare la presunzione legale relativa.








