Il 30 aprile scorso era il termine di scadenza per la presentazione della dichiarazione annuale IVA. Ma cosa accade in caso di errori, omissioni o ritardi? Il nuovo D.Lgs. n. 87/2024 ridefinisce il sistema sanzionatorio per le dichiarazioni IVA irregolari, introducendo importanti novità a partire dalle violazioni commesse dal 1° settembre 2024.
Dichiarazioni IVA irregolari: nuove sanzioni in vista in caso di irregolarità
Il 30 aprile è stata la scadenza per la presentazione della dichiarazione annuale IVA, ma che succede in caso di dichiarazioni IVA irregolari? Il nuovo D.Lgs. n. 87/2024, in vigore per le violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024, ridisegna il quadro sanzionatorio in modo più organico e, in alcuni casi, più severo.
Chi ha già presentato la dichiarazione, ma si accorge di un errore, può inviare una correttiva nei termini entro il 30 aprile. Tuttavia, nel caso di dichiarazione omessa, la nuova normativa prevede sanzioni precise per le dichiarazioni tardive. Presentando la dichiarazione IVA entro 90 giorni dalla scadenza prevista, si applica una sanzione unica del 120% dell’imposta dovuta, con un minimo di 250 euro. Se la dichiarazione viene presentata con un ritardo superiore ai 90 giorni, ma prima dell’avvio di un’attività di accertamento, la sanzione si riduce al 75% dell’imposta, oppure resta fissa a 250 euro se non ci sono imposte da versare.
Nel caso di dichiarazione infedele, ossia quando emerge un’imposta inferiore a quella dovuta o un’eccedenza di credito non spettante, si applica la sanzione del 70% della maggiore imposta, con un minimo di 150 euro. Se vi è uso di documentazione falsa o comportamenti fraudolenti, la sanzione può arrivare fino al doppio. Anche qui, se il contribuente presenta una dichiarazione integrativa in modo spontaneo prima delle verifiche, la sanzione scende al 50%.
Detrazioni indebite, registrazioni irregolari e documentazione carente
Non tutte le violazioni sono legate alla dichiarazione in sé: molte sono prodromiche, e riguardano aspetti precedenti come la fatturazione, la detrazione dell’IVA o la registrazione delle operazioni. Il nuovo art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 471/1997, modificato dal D.Lgs. n. 87/2024, prevede una sanzione del 70% dell’importo indebitamente detratto. Se invece si applica erroneamente un’aliquota maggiore o si detrae l’imposta per operazioni non imponibili, la sanzione può variare da 250 euro a 10.000 euro.
Va chiarito che queste violazioni non si sommano alla sanzione per dichiarazione infedele se sono già state assorbite da quest’ultima. Tuttavia, per le violazioni commesse prima del 1° settembre 2024, tale assorbimento non si applica: le sanzioni per indebita detrazione restano autonome.
Quanto alle irregolarità documentali, la violazione degli obblighi di documentazione e registrazione IVA comporta una sanzione del 70% dell’imposta non documentata o registrata correttamente, con un minimo di 250 euro, ridotto rispetto ai precedenti 500 euro.
Rimedio spontaneo e differenze tra periodi d’imposta
La normativa lascia spazio anche alla regolarizzazione spontanea. Se il contribuente si accorge dell’errore e lo corregge prima di ricevere notifiche formali (accessi, ispezioni o verifiche), può beneficiare di sanzioni ridotte, anche nel caso di dichiarazione omessa o infedele. È quindi strategico agire tempestivamente, soprattutto in vista dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni dal 1° settembre 2024.
Inoltre, è fondamentale distinguere tra violazioni commesse prima o dopo questa data. Per gli errori relativi al periodo d’imposta 2024, ma commessi prima del 31 agosto, continuano ad applicarsi le sanzioni previgenti. Per tutte le violazioni successive, si applica il nuovo regime, che riduce alcune sanzioni, ma introduce maggiore rigore in altri ambiti, come l’indebita detrazione.
Infine, l’Agenzia delle Entrate ha confermato l’autonomia delle violazioni prodromiche rispetto a quelle dichiarative, ma ammette l’assorbimento della violazione relativa all’omesso versamento dell’imposta nella sanzione sulla dichiarazione infedele. Un chiarimento utile per interpretare correttamente le eventuali contestazioni.