Il Decreto-Legge 2 marzo 2024, n. 19, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ha introdotto rilevanti modifiche in materia di pignoramento crediti presso terzi. Le nuove disposizioni, contenute nell’articolo 25, intervengono sul Codice di procedura civile e sulle relative norme di attuazione, con effetti immediati dal 2 marzo 2024.
Pignoramento crediti presso terzi: le modifiche al Codice di procedura civile
Il Decreto Legge 19/2024 ha inciso profondamente sul regime del pignoramento crediti presso terzi, innovando diverse disposizioni del Codice di procedura civile. In particolare, l’art. 546 c.p.c. è stato riformulato per adeguare il vincolo pignoratizio all’entità del credito, sostituendo il tradizionale riferimento all’importo precettato aumentato della metà. La nuova formulazione, introdotta in ottica di favor debitoris, stabilisce soglie differenziate di incremento, in funzione dell’ammontare del credito, fino alla metà per i crediti superiori a 3.200 euro.
Ulteriore novità è rappresentata dall’introduzione dell’art. 551 bis c.p.c., che disciplina l’efficacia del pignoramento dei crediti del debitore verso terzi, fissando un termine massimo di dieci anni dalla notifica. La norma introduce una causa estintiva automatica, salvo che sia stata già pronunciata l’ordinanza di assegnazione o che il creditore notifichi nei tempi previsti una dichiarazione di interesse al mantenimento del vincolo.
Sono inoltre state aggiornate le disposizioni relative all’art. 553 c.p.c., con particolare attenzione ai crediti già assegnati. Le modifiche precisano i termini di notifica dell’ordinanza di assegnazione, i relativi effetti sul decorso degli interessi e la comunicazione tramite posta elettronica certificata. Così da garantire maggiore certezza giuridica per tutte le parti coinvolte.
L’incidenza sulle norme di attuazione e sulla procedura esecutiva
Accanto agli interventi sul Codice, il Decreto Legge ha inciso anche sulle disposizioni di attuazione del processo civile. Di rilievo è l’introduzione dell’art. 169 septies disp. att. c.p.c., che stabilisce i contenuti minimi della dichiarazione relativa ai pagamenti dei crediti assegnati. Includendo dati identificativi del creditore, importi dovuti e coordinate di pagamento. Inoltre, viene riconosciuto al terzo pignorato il diritto di accedere direttamente al fascicolo senza preventiva autorizzazione del giudice. Semplificando così la gestione delle informazioni e riducendo i tempi burocratici.
Il nuovo assetto dell’art. 630 c.p.c., in tema di estinzione del procedimento esecutivo per inattività delle parti, chiarisce che la relativa ordinanza deve essere comunicata anche ai terzi pignorati tramite PEC. Tale misura ha lo scopo di evitare che somme rimangano vincolate senza giustificazione. Salvaguardando sia il debitore esecutato sia l’eventuale garanzia di altri creditori.
Disposizioni transitorie e applicazione alle procedure pendenti
Un aspetto centrale delle nuove regole in materia di pignoramento crediti presso terzi riguarda l’estensione della disciplina anche alle procedure già pendenti alla data di entrata in vigore del decreto. È infatti previsto che i pignoramenti in corso da almeno otto anni perdano efficacia se, entro il 2 marzo 2026, non venga notificata la dichiarazione di interesse al mantenimento del vincolo da parte del creditore.
Inoltre, per le procedure in cui sia già stata pronunciata ordinanza di assegnazione, ma siano decorsi più di otto anni dalla notifica del pignoramento, la stessa ordinanza decade se non viene notificata entro due anni dall’entrata in vigore della nuova disciplina.
Tali misure perseguono un duplice obiettivo: da un lato, evitare la perpetuazione di vincoli pignoratizi non più funzionali; dall’altro, razionalizzare il contenzioso, favorendo l’efficienza processuale e garantendo una tutela più equilibrata tra debitori, creditori e terzi pignorati.