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Rottamazione quinquies

Rottamazione quinquies: la scelta del pagamento determina tempi e decadenza

La definizione agevolata, introdotta dalla legge di Bilancio 2026, ruota attorno alla scelta tra pagamento in unica soluzione o rateizzato. Le due opzioni seguono regole diverse e producono effetti differenti in caso di ritardi o omissioni, con conseguenze dirette sulla decadenza dai benefici.

Rottamazione quinquies: unica soluzione o rateizzazione, come funzionano i pagamenti

La rottamazione quinquies 2026 presenta una struttura fortemente imperniata sulla modalità di pagamento scelta dal contribuente al momento della domanda. La normativa distingue in modo netto tra pagamento in unica soluzione e pagamento rateale, prevedendo regole differenti sia in termini di gestione delle scadenze sia in relazione alle cause di inefficacia della definizione agevolata.

In caso di pagamento in unica soluzione, la disciplina è particolarmente rigorosa. Il versamento deve avvenire entro il 31 luglio 2026 e l’omesso o insufficiente pagamento dell’unica rata comporta la perdita immediata degli effetti della rottamazione. Non sono previste soglie di tolleranza né margini di recupero, poiché l’intero debito agevolato è concentrato in un’unica scadenza. La scelta del pagamento integrale, dunque, implica un’assunzione di responsabilità elevata sul piano finanziario, in quanto qualsiasi inadempimento determina automaticamente la decadenza.

Diversa è la logica applicata al pagamento rateale. In questo caso, la rottamazione quinquies consente di dilazionare il debito fino a un massimo di 54 rate bimestrali, distribuite in un arco temporale di 9 anni, con un importo minimo di 100 euro per ciascuna rata. La scadenza della prima rata è fissata anch’essa al 31 luglio 2026, ma il mancato pagamento di tale rata non produce effetti immediati sulla validità della definizione agevolata.

Decadenza dalla definizione nella rateizzazione: quando si perdono i benefici

Nel pagamento rateale, la perdita dei benefici non è legata al singolo ritardo, bensì al mancato pagamento complessivo di due rate, anche non consecutive, oppure dell’ultima rata del piano. Questo meccanismo introduce una maggiore elasticità nella gestione delle scadenze, spostando l’attenzione dalla singola data al rispetto della continuità dei versamenti nel tempo.

Un aspetto operativo rilevante riguarda l’imputazione dei pagamenti. Qualora una rata non venga versata, l’eventuale pagamento successivo viene imputato prioritariamente alla rata rimasta insoluta. Di conseguenza, la rata corrente può risultare scoperta anche se un versamento è stato effettuato, con il rischio che si realizzi più rapidamente la condizione delle due rate non pagate. Questo meccanismo richiede un monitoraggio costante del piano di pagamento, poiché un disallineamento temporaneo può incidere sul conteggio delle rate scoperte.

La normativa consente inoltre la revoca della domanda di adesione, ma solo entro il termine ultimo di presentazione, fissato al 30 aprile 2026. Oltre tale data, la scelta effettuata in merito alla modalità di pagamento diventa definitiva e vincolante ai fini della disciplina della decadenza.

Perimetro della misura e domanda di adesione entro il 30 aprile 2026

La rottamazione quinquies è disciplinata dall’articolo 1, comma 95, della legge di Bilancio 2026 (legge n. 199/2025) e riguarda i debiti affidati alla riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023, limitatamente alle fattispecie individuate dalla norma. Rientrano nella definizione agevolata le imposte risultanti dalle dichiarazioni e dai controlli automatici e formali, i contributi previdenziali dovuti all’INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento, e le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada irrogate dalle Prefetture.

La definizione consente il pagamento del solo capitale residuo e delle spese per eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica, escludendo sanzioni, interessi di mora, aggio e, per i crediti previdenziali, le sanzioni civili. Per le violazioni del codice della strada non sono dovuti interessi e maggiorazioni.

La domanda di adesione deve essere presentata entro il 30 aprile 2026 attraverso i servizi online messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, sia in area riservata sia in area pubblica. Entro il 30 giugno 2026 l’Agenzia comunicherà l’esito della richiesta e l’ammontare delle somme dovute, mentre il calendario dei pagamenti prenderà avvio dal 31 luglio 2026.

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