Con il recepimento della direttiva sul Credito al Consumo (CCD2) da parte dell’Italia, le tutele verso i creditori si estendono anche ai prodotti digitali.
Un quadro generale della CCD2 e il suo impatto
La Direttiva (UE) 2023/2225, meglio nota come Consumer Credit Directive 2 (CCD2), rappresenta un passo significativo nell’evoluzione della normativa europea sui contratti di credito ai consumatori, sostituendo la precedente direttiva del 2008. La nuova disciplina vuole rispondere alle carenze emerse negli ultimi anni, in particolare alla luce della digitalizzazione dei mercati e dei fenomeni di sovraindebitamento dei consumatori, evidenziati anche a seguito della crisi finanziaria globale del 2008.
Rispetto alla normativa precedente, la CCD2 non si limita ad aggiornare alcune regole ma ristruttura l’intero ambito dei contratti di credito al consumo. Tra gli obiettivi principali vi è una maggiore trasparenza nei rapporti tra consumatori e operatori, una più approfondita valutazione del merito creditizio e una regolamentazione più coerente dei servizi di pagamento digitali in relazione alla disciplina del credito.
La direttiva mira anche a potenziare la protezione dei consumatori, considerati parte debole nel rapporto di credito, e a promuovere un mercato unico del credito al consumo.
Nuova definizione di intermediario e ambiti operativi
Uno dei cambiamenti più rilevanti introdotti dalla CCD2 riguarda la ridefinizione della figura dell’intermediario del credito. La nuova disciplina amplia include non solo le figure tradizionali, ma anche “gli agenti in attività finanziaria, i mediatori creditizi o qualsiasi altro soggetto , diverso dal finanziatore, che nell’esercizio della propria attività commerciale o professionale e salve le ipotesi descritte dagli articoli 128-quater, comma 1-bis, e 128-sexies, comma 1-bis, svolge, a fronte di un compenso in denaro o di altro vantaggio economico oggetto di pattuizione e nel rispetto delle riserve di attività previste dal Titolo VI-bis, almeno una delle seguenti attività 1) presentazione o proposta di contratti di credito ovvero altre attività preparatorie in vista della conclusione di tali contratti; 2) conclusione di contratti di credito per conto del finanziatore”.
Ciò significa che piattaforme fintech, marketplace online, comparatori di offerte e servizi “buy now, pay later” rientrano nel perimetro regolatorio, rendendo necessaria una revisione delle definizioni attualmente contenute nel Testo Unico Bancario italiano. Tale ampliamento tende a colmare eventuali lacune normative assicurando uniformità legislativa tra i diversi Stati.
La direttiva non si applica quando i contratti di credito sono di modico valore o nei casi in cui il credito agevolato o i prestiti siano stati erogati a condizioni particolarmente favorevoli.
Registrazione, vigilanza e nuovi servizi di supporto
Un’altra novità introdotta dalla CCD2 riguarda l’istituzione di un sistema di abilitazione e registrazione per gli intermediari del credito e i creditori. In base alla direttiva, gli Stati membri devono garantire che tali soggetti siano sottoposti a procedure di autorizzazione, registrazione e vigilanza da parte di autorità competenti indipendenti. Questa previsione è finalizzata a migliorare il controllo e l’affidabilità degli operatori coinvolti nell’intermediazione creditizia.
La disciplina prevede inoltre che alcuni soggetti, come banche e istituti di moneta elettronica, siano esclusi da tali requisiti, mentre forniture di beni o servizi che operano come intermediari a titolo accessorio possono beneficiare di esenzioni se qualificabili come micro o piccole e medie imprese, e se il credito concesso è senza interessi e con spese limitate.









