Banca d’Italia delinea con precisione il perimetro operativo delle società autorizzate alla gestione dei crediti in sofferenza, distinguendo tra le attività riservate ai soggetti con licenza 114 TUB e quelle consentite alle società titolari di licenza 115 TULPS.
Gestione crediti in sofferenza: il ruolo e le prerogative delle società 114 TUB
Le società autorizzate ai sensi dell’articolo 114, comma 6, del Testo Unico Bancario (TUB) rappresentano l’unica categoria abilitata da Banca d’Italia a gestire professionalmente crediti in sofferenza per conto di acquirenti terzi. Si tratta di operatori che agiscono per investitori o imprese che acquistano portafogli deteriorati nell’ambito della propria attività commerciale o professionale.
La normativa definisce come “crediti in sofferenza” quelli concessi da banche o intermediari finanziari e classificati tali secondo le disposizioni di vigilanza. Le società 114 TUB, una volta iscritte nell’albo previsto dal comma 5 del medesimo articolo, devono rispettare requisiti di onorabilità, professionalità e adeguatezza organizzativa. La loro attività comprende la riscossione e il recupero dei pagamenti dovuti dai debitori, la rinegoziazione delle condizioni contrattuali secondo le istruzioni dell’acquirente, la gestione dei reclami e l’obbligo di fornire un’informativa puntuale ai debitori.
Oltre alla gestione per conto di terzi, questi soggetti possono occuparsi, in via subordinata, anche di crediti acquistati per proprio conto, di attività di recupero stragiudiziale relative a crediti non in sofferenza e di operazioni di cartolarizzazione prive della segmentazione del rischio. Si tratta, dunque, di una gestione regolamentata e vigilata che garantisce correttezza, trasparenza e tutela delle parti coinvolte, rafforzando la fiducia nel mercato secondario dei crediti deteriorati.
Licenze 115 TULPS: funzioni, vincoli normativi e ambiti di intervento
Diverso è il profilo delle società titolari della licenza prevista dall’articolo 115 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), che regola l’attività di recupero stragiudiziale dei crediti. Queste imprese possono operare senza l’autorizzazione di Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 114 TUB, purché non gestiscano direttamente crediti classificati in sofferenza.
La Banca d’Italia ha tuttavia precisato che tali operatori potranno continuare a svolgere alcune attività anche dopo l’8 marzo 2025, data di entrata in vigore delle nuove Disposizioni di vigilanza. Sarà loro consentito gestire crediti diversi da quelli in sofferenza, proseguire l’attività su portafogli di crediti deteriorati acquistati prima di tale data e occuparsi del recupero stragiudiziale di crediti in sofferenza in forza di accordi di esternalizzazione con gestori autorizzati, banche o intermediari iscritti all’albo ex articolo 106 TUB.
In sostanza, le società 115 TULPS potranno continuare a collaborare con i soggetti vigilati, mantenendo un ruolo operativo ma non direttivo nella gestione dei crediti deteriorati. La distinzione tra le due licenze mira a garantire un chiaro equilibrio di competenze, evitando sovrapposizioni e assicurando che la gestione dei crediti in sofferenza resti prerogativa di operatori sottoposti a un controllo più stringente.
Vigilanza e armonizzazione europea: verso un mercato più trasparente
La differenziazione tra licenze 114 TUB e 115 TULPS risponde all’esigenza di rafforzare la trasparenza e la stabilità del mercato della gestione crediti in sofferenza, in linea con il processo di armonizzazione avviato a livello europeo. Le società 114 TUB, una volta autorizzate, operano sotto la supervisione diretta di Banca d’Italia, che ne valuta i requisiti societari, la governance interna, le politiche di tutela del debitore e le procedure di gestione dei fondi.
Questa vigilanza rafforzata consente ai gestori di operare anche in altri Stati membri dell’Unione europea, nel rispetto delle disposizioni di attuazione della Direttiva (UE) 2021/2167, e di estendere la propria attività in Paesi terzi, previa autorizzazione. Si consolida così un sistema fondato su professionalità e regole chiare, in cui la specializzazione e la conformità diventano elementi distintivi.
La Banca d’Italia ha altresì reso disponibili, sul proprio sito istituzionale, una sezione di FAQ specifica dedicata ai gestori dei crediti in sofferenza, offrendo un ulteriore strumento di chiarimento e supporto operativo per gli operatori del settore.
La gestione crediti in sofferenza assume dunque un ruolo cruciale per l’equilibrio del sistema finanziario. La distinzione tra operatori TUB e TULPS non è solo formale, ma sostanziale. Delinea un mercato più ordinato, in cui vigilanza, trasparenza e responsabilità contribuiscono a rafforzare la fiducia degli investitori e la solidità del settore del credito.
															
															
															
															
															
															
															
															
															
															
															




