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Rottamazione quater: cosa sapere tra scadenze, blocchi e rimodulazioni

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha recentemente chiarito, attraverso un aggiornamento delle proprie FAQ, le modalità operative per i contribuenti riammessi alla Rottamazione quater. Scadenze, sospensione delle procedure esecutive e possibilità di rimodulare i debiti fino a dieci rate: ecco cosa c’è da sapere della definizione agevolata introdotta dalla Legge di Bilancio 2023.

Riammissione rottamazione quater: agevolazioni e scadenze

La Rottamazione quater, introdotta con la Legge di Bilancio 2023, rappresenta un’opportunità per imprese e contribuenti con carichi pendenti nei confronti del fisco. Si tratta di una misura di definizione agevolata che consente di estinguere i debiti affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022, eliminando sanzioni e interessi.

Tuttavia, il mantenimento dei benefici è strettamente legato al rispetto delle scadenze previste. Coloro che hanno optato per la rateizzazione fino a un massimo di 18 rate (in luogo del versamento in un’unica soluzione) devono provvedere al pagamento delle rate entro il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre. Per i contribuenti riammessi, la data del 31 luglio è determinante, in quanto termine ultimo per il pagamento della prima o dell’unica rata prevista.

Stop alle azioni esecutive: i chiarimenti dell’Agenzia

Attraverso l’aggiornamento delle FAQ del 10 luglio scorso, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha chiarito gli effetti della riammissione alla Rottamazione quater sulle procedure di riscossione coattiva. Per i debiti rientranti nel perimetro della definizione agevolata, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione non darà corso a nuove azioni cautelari o esecutive, né porterà avanti quelle già in essere, ad eccezione dei casi in cui sia già avvenuto un primo incanto con esito favorevole.

Continuano a sussistere invece i fermi amministrativi e le ipoteche iscritti prima della presentazione dell’istanza.  È importante sottolineare che, fino alla scadenza dei termini, il contribuente non è considerato inadempiente ai fini del rilascio del DURC né per l’eventuale compensazione di crediti con la Pubblica Amministrazione, in conformità agli articoli 28-ter e 48-bis del DPR n. 602/1973.  È fondamentale però non incorrere in ritardi: un versamento omesso, insufficiente o tardivo di oltre cinque giorni comporta l’automatica inefficacia della definizione agevolata e la considerazione dei pagamenti effettuati come meri acconti sul debito originario.

ContiTu: debiti rimodulabili fino a dieci rate

Un’ulteriore opportunità per i contribuenti riammessi alla Rottamazione quater è la possibilità di rimodulare il proprio piano di pagamento tramite il servizio online ContiTu. Il sistema, accessibile dall’area pubblica del sito AdER, consente di indicare i carichi che si desidera mantenere nel piano agevolato, fino a un massimo di dieci rate.

Per attivare la procedura è sufficiente inserire il codice fiscale del destinatario della comunicazione, il numero e la data del documento ricevuto, un indirizzo e-mail valido e i riferimenti delle cartelle selezionate. A conclusione della procedura, l’Agenzia provvederà a ricalcolare il debito residuo secondo le nuove indicazioni fornite, trasmettendo al contribuente il piano rateale aggiornato e i relativi moduli di pagamento.

Rottamazione quater e regolarizzazione fiscale

Questa panoramica aggiornata sulla Rottamazione quater evidenzia come, anche nel 2025, la definizione agevolata resti una misura determinante per la regolarizzazione fiscale, con un quadro normativo e operativo rigido, ma caratterizzato da flessibilità e strumenti per agevolare il contribuente. Il rispetto rigoroso delle scadenze e l’attento utilizzo delle opzioni di rateizzazione rappresentano il miglior viatico per conservare i vantaggi offerti da questa preziosa opportunità.

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