Il 18 aprile è entrato in vigore il nuovo Codice sanzioni Commercialisti. Censura, sospensione e radiazione sono le possibili sanzioni applicabili nei casi di violazione dei principi, degli obblighi e dei divieti previsti dal Codice Deontologico della Professione.
Il 18 aprile 2025 è entrato in vigore il nuovo regolamento relativo alle sanzioni disciplinari dei Commercialisti che, pubblicato dal CNDCEC, prevede l’irrogazione di sanzioni disciplinari agli iscritti che violino i principi, gli obblighi e i divieti stabiliti dal Codice Deontologico della Professione.
Cosa prevede il Codice sanzioni Commercialisti
Il codice, composto da 29 articoli, prevede all’art. 4 le sanzioni disciplinari applicabili in base alla gravità delle violazioni e delle relative conseguenze derivanti dalle medesime azioni.
Oltre alla gravità dei fatti vengono considerati il dolo e l’intensità, nonché ogni circostanza soggettiva e oggettiva legata all’azione. A essere giudicati sono il comportamento complessivo del professionista e il danno conseguente.
Le violazioni vengono sanzionate con:
- la censura (art. 5);
- la sospensione per non più di due anni (art. 6);
- la radiazione dall’Albo (art. 7).
La censura
La censura consiste in una dichiarazione formale di biasimo. Si applica nei casi non particolarmente gravi, quando il grado di responsabilità e la mancanza di precedenti fanno ritenere che la persona non commetterà ulteriori infrazioni. Se la sanzione disciplinare appare sproporzionata rispetto ai fatti, l’organo giudicante può procedere con l’archiviazione immediata. Questa deve comunque essere motivata e accompagnata da un verbale contenente un richiamo per l’interessato non avente natura di sanzione disciplinare.
La sospensione
La sospensione comporta l’inibizione dall’esercizio della professione per un periodo non superiore ai due anni. La sanzione non superiore all’anno si applica per le violazioni consistenti in comportamenti gravi commessi con colpa ovvero con dolo e senza che sussistano le condizioni di cui al successivo comma 3.
Può arrivare fino a due anni quella che riguarda comportamenti di particolare gravità commessi con dolo o colpa grave, e che comportino anche un significativo danno a terzi e all’immagine della professione.
La radiazione
Con la radiazione dall’Albo o dall’elenco il professionista non può essere iscritto a nessun altro Albo o elenco speciale in tutto il territorio nazionale. La condotta è talmente grave da rendere incompatibile la permanenza dell’iscritto nell’Albo o nell’elenco speciale.
La riammissione viene concessa nei termini e alle condizioni previste dall’articolo 57 del decreto n. 139 del 2005.
Sanzioni disciplinari: la motivazione
L’art. 10 del Codice precisa che all’interno del provvedimento disciplinare deve sempre fornita la motivazione per cui è stata inflitta la sanzione disciplinare ai sensi di quanto previsto dalla normativa in vigore.
Occorre anche quando si è in presenza di eventuali circostanze attenuanti e aggravanti, dando ragione della motivazione nel provvedimento disciplinare in cui sono contenute le sanzioni irrogate.