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Avviso bonario

Avviso bonario: se saldato entro 60 gg non causa la decadenza del Concordato Preventivo Biennale

Un chiarimento dell’Agenzia delle Entrate e il decreto correttivo del 2025 confermano che il pagamento integrale dell’avviso bonario entro il termine stabilito consente di mantenere in vita il concordato preventivo biennale, escludendo ogni ipotesi di rateazione.

Avviso bonario: il Concordato Preventivo Biennale e i vincoli di affidabilità fiscale

Il Concordato Preventivo Biennale (CPB), istituito dal D.Lgs. n. 13/2024, rappresenta una delle più ambiziose riforme del rapporto tra contribuente e amministrazione finanziaria, orientata a offrire certezza preventiva sulle imposte da versare. Il contribuente che accede al CPB beneficia di un regime fiscale agevolato, ma deve dimostrarsi, nel contempo, affidabile e diligente. È richiesta la regolarità dichiarativa, l’assenza di debiti significativi, di reati tributari e il puntuale adempimento degli obblighi di pagamento.

Tra gli elementi più delicati della disciplina c’è quello dei versamenti dovuti durante il biennio concordatario. La normativa prevede infatti che le imposte e i contributi determinati sul reddito concordato debbano essere corrisposti senza ritardi. Originariamente, il mancato versamento costituiva causa di decadenza dal concordato. Tuttavia, il cosiddetto decreto correttivo (D.Lgs. n. 81/2025) ha introdotto una rilevante novità: la decadenza non si verifica se il contribuente provvede al pagamento dell’avviso bonario entro 60 giorni dalla notifica.

Ravvedimento operoso: la finestra prima dell’avviso bonario

Prima della ricezione dell’avviso bonario, il contribuente dispone di uno strumento efficace per sanare eventuali omissioni: il ravvedimento operoso. Come precisato dall’articolo 13 del D.Lgs. 472/1997, esso consente di regolarizzare i versamenti omessi, beneficiando di una riduzione delle sanzioni. Questo può avvenire esclusivamente se la violazione non è già stata constatata e non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza.

La Circolare n. 18/E/2024 ha ribadito che questa modalità di regolarizzazione è ammessa solo prima della notifica dell’avviso bonario. Successivamente, non è più possibile ricorrervi e l’unica possibilità per mantenere valido il concordato resta il versamento integrale entro 60 giorni dalla comunicazione dell’irregolarità.

Il pagamento entro 60 giorni: l’ultima possibilità

Con il decreto correttivo e, soprattutto, con i chiarimenti contenuti nella Circolare n. 9/E del 24 giugno 2025, l’Agenzia delle Entrate ha definitivamente chiarito il perimetro normativo. Nel paragrafo 1.11 dedicato alle cause di decadenza, si afferma in modo netto che, per non decadere dal CPB, il contribuente deve provvedere al pagamento integrale delle somme dovute entro 60 giorni dalla ricezione dell’avviso bonario.

La norma, ritenuta chiara già nella sua formulazione originaria, viene così rafforzata da un’interpretazione che non lascia margini di dubbio: non si applica il beneficio della rateazione previsto dall’articolo 3-bis del D.Lgs. n. 462/1997. Ne consegue che il contribuente deve disporre immediatamente della liquidità necessaria per adempiere in un’unica soluzione.

Il mancato pagamento entro il termine comporta la decadenza automatica dal concordato, con conseguenze rilevanti. Il reddito effettivo e quello concordato andranno entrambi sottoposti a tassazione, scegliendo il più elevato, sia ai fini IRPEF sia IRAP. Inoltre, aumenterà il rischio di accertamenti da parte dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza.

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