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Fideiussione a semplice richiesta: la sentenza del Tribunale di Cremona

Una recente sentenza del Tribunale di Cremona ha precisato che in presenza di una fideiussione a semplice richiesta, è sufficiente una richiesta scritta di pagamento entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale

Fideiussione a semplice richiesta: è sufficiente una richiesta di pagamento entro 6 mesi

Con la sentenza n. 502 del 18 ottobre scorso, il Tribunale di Cremona ha affermato che quando la fideiussione contiene una clausola con la quale il fideiussore si impegna a soddisfare il creditore “a semplice richiesta scritta”, per evitare la decadenza dalla garanzia, è sufficiente una richiesta scritta di pagamento entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale.

Nel caso in esame, i fideiussori contestavano alla banca la decadenza dalla garanzia fideiussoria per non aver agito in sede di giudizio nei confronti della debitrice, entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale.

Tuttavia, i giudici hanno rigettato la contestazione dei fideiussori, poiché la fideiussione conteneva la clausola che stabiliva l’obbligo dei fideiussori di corrispondere immediatamente alla banca “a semplice richiesta scritta” quanto dovuto dal garantito. Inoltre, la banca aveva richiesto per iscritto il pagamento ai fideiussori entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale.

Il commento dei giudici

Il Tribunale di Cremona ha rigettato la domanda puntualizzando che: “In una fideiussione omnibus, quand’anche la clausola di rinuncia al termine ex art. 1957 c.c. sia nulla ai sensi dell’art. 2 c. 2 lett. a) della L. 287/1990 in quanto manifestazione di un accordo anticoncorrenziale, pur tuttavia, se il fideiussore si è impegnato a pagare ‘a semplice richiesta scritta’ quanto dovuto dal soggetto garantito, l’onere del creditore, previsto dall’art. 1957 c.c., di avanzare istanza entro il termine di sei mesi dalla scadenza del credito deve ritenersi soddisfatto con la semplice richiesta scritta di pagamento rivolta al debitore principale o al fideiussore, senza necessità di proporre entro lo stesso termine un’azione giudiziale”.

Di conseguenza, qualora il creditore abbia tempestivamente proposto l’istanza contro il fideiussore, esercitando la facoltà di scelta spettante gli in base ai principi della solidarietà passiva, non è tenuto ad agire, prima della scadenza del suddetto termine, anche nei confronti del debitore principale.

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