Le leggi che regolano l’attività di gestione e recupero crediti impongono licenze specifiche e controlli per assicurare correttezza e legalità nelle pratiche adottate.
Licenza ex art. 115 TULPS: requisiti e ambito operativo
Le società che intendono operare nel recupero crediti stragiudiziale devono ottenere una licenza specifica rilasciata dalla Questura, come previsto dall’articolo 115 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS). Questa licenza è nominale e viene concessa al titolare dell’agenzia, che può successivamente nominare rappresentanti autorizzati. La società è inoltre tenuta a depositare l’elenco degli agenti abilitati a svolgere le attività operative di recupero crediti, che includono contatti telefonici, comunicazioni epistolari e visite domiciliari.
Dal 2008, con l’eliminazione dei limiti territoriali, le agenzie possono operare su tutto il territorio nazionale, mentre gli agenti mantengono un ambito territoriale di competenza specifico. È importante sottolineare che un agente non può ricevere un mandato direttamente dal creditore, ma deve sempre operare attraverso una società dotata di regolare licenza ex art. 115 TULPS.
Iscrizione all’albo obbligatoria per il recupero giudiziale
Per quanto riguarda il recupero crediti nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione, la normativa richiede che le società incaricate siano iscritte all’albo degli intermediari finanziari ex art. 106 del Testo Unico Bancario (TUB). Secondo la recente pronuncia della Corte di Cassazione, lo special servicer che agisce per il recupero giudiziale del credito per conto di una società veicolo (SPV) deve essere iscritto all’albo. In assenza di tale iscrizione, la società non è legittimata a svolgere l’attività di recupero crediti, rendendo nulla la relativa delega.
Questa interpretazione mira a garantire la correttezza, l’affidabilità e la stabilità degli operatori nel mercato, tutelando così gli interessi dei creditori e dei debitori.
Privacy e trattamento dei dati: obblighi per le società di recupero crediti
Le società di recupero crediti devono rispettare la normativa sulla privacy, in particolare quando trattano dati relativi a persone fisiche.
Secondo il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e il Codice della Privacy (D.Lgs. n. 196/2003), le società sono tenute a fornire un’informativa chiara sul trattamento dei dati personali, nominare responsabili esterni del trattamento, limitare i dati comunicati ai responsabili esterni a quelli strettamente necessari e cancellare i dati al termine delle attività.
È importante notare che queste disposizioni si applicano alle persone fisiche, mentre le persone giuridiche non sono soggette alle stesse tutele in materia di privacy. Il Garante per la protezione dei dati personali ha chiarito che, nel contesto del recupero crediti, i dati del debitore possono essere trattati anche senza consenso, purché siano pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità del recupero.
Riepilogo delle attività in base alla licenza
Unirec ha recentemente pubblicato un documento riepilogativo di cosa possono (e non possono) fare gli operatori del settore in base alla loro licenza. Lo riportiamo di seguito, specificando che si tratta di un documento che ha un contenuto orientativo e riassuntivo e non costituisce né sostituisce una consulenza legale.
Cosa può fare un 106 TUB
✓ Erogare finanziamenti
✓ Fronting bank
✓ Svolgere attività di Master Servicing – se autorizzato
✓ [Gestione di crediti in sofferenza per conto di SGR, SICAV, Società di gestione UE, GEFIA non UE, il gestore di EuVECA, il gestore di EuSEF]
✓ Acquistare crediti di qualsiasi tipologia
✓Attività di recupero crediti, solo in via accessoria
✓ Attività di Master legal, solo in via accessoria
✓ Attività di gestione del credito in passporting con procedura autorizzativa in fast track
✓ Investimento e gestione di beni immobili in particolare connesso all’attività di recupero dei crediti in sofferenza gestiti
Cosa non può fare un 106 TUB
X Raccolta del risparmio presso il pubblico
X Gestione di esattori – persone fisiche – privi di licenza propria
X Svolgere attività di recupero in via principale
Cosa può fare un 115 TULPS
✓ Attività di recupero stragiudiziale dei crediti conto terzi originator e cessionario, ad eccezione dei crediti in sofferenza per conto di acquirenti (perimetro SMD)
✓ Gestore dei crediti in sofferenza per conto di banche e intermediari finanziari non originator, ma acquirenti (art.3, comma 5 del D.lgs 116 del 2024)
✓ Gestione di crediti in sofferenza per conto di SGR, SICAV, Società di gestione UE, GEFIA non UE, il gestore di EuVECA, il gestore di EuSEF
✓ Fornitore di servizi esternalizzati per 114 TUB
✓ Attività di Master legal
✓ Special servicer di cartolarizzazioni, siano esse con o senza segmentazione del rischio
✓ Gestione di esattori (in cui il singolo esattore – persona fisica- non è dotato di licenza propria)
✓ Acquisto di crediti in sofferenza di origine bancaria e finanziaria senza limiti patrimoniali (art. 3, comma 6 del D.lgs 116 del 2024)
✓ Acquisto di crediti diversi da quelli di origine bancaria e finanziaria (utility, commerciali, telco) con i limiti patrimoniali previsti nel DM 53/2015
Cosa non può fare un 115 TULPS
X Raccolta del risparmio presso il pubblico
X Gestire crediti in sofferenza di origine bancaria e finanziaria per conto acquirenti che non siano banche o intermediari finanziari 106 Tub, 114 Tub (art.3, comma 5 del D.lgs 116 del 2024)
X Acquistare crediti classificati come UTP, past due o performing (art. 1 DM 53/2015: è attività riservata)
X Erogare finanziamenti
Cosa può fare un 114 TUB
✓ Gestione e recupero dei crediti in sofferenza conto acquirenti e conto terzi originator
✓ Gestione di crediti diversi da quelli sopra menzionati (performing, Utp, crediti utility ecc) conto acquirenti e conto terzi originator – ex art. 114.3 TUB
✓ Gestione di crediti in sofferenza per conto di SGR, SICAV, Società di gestione UE, GEFIA non UE, il gestore di EuVECA, il gestore di EuSEF
✓ Attività di Master legal
✓ Attività di Master servicing secondo le tavole di consultazione di Banca di Italia, non avente valore cogente
✓ Special servicer di cartolarizzazioni con o senza segmentazione del rischio
✓ Acquisto di crediti in sofferenza, solo in via subordinata (cioè il GBV dei crediti acquistati deve essere inferiore al 50% dei crediti gestiti)
✓ Investimento e gestione in beni immobili in particolare connesso all’attività di recupero dei crediti in sofferenza gestiti
✓ Passporting per attività di gestione crediti
Cosa non può fare un 114 TUB
X Raccolta del risparmio presso il pubblico
X Gestione di esattori – persone fisiche – privi di licenza propria
X Acquistare crediti in sofferenza in via principale (può farlo solo in via subordinata)
X Acquistare crediti diversi da quelli in sofferenza (es. UTP, past due, performing)
X Erogare finanziamenti