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LA IV Direttiva Antiriciclaggio e le sue novità per la gestione e il recupero del credito

L’obiettivo è garantire un vero vantaggio al consumatore, attraverso un mercato finanziario e professionale più aperto e trasparente consentendo, al contempo, una competizione ai soggetti economici e professionali coinvolti negli adempimenti.

La normativa nazionale di prevenzione e contrasto al fenomeno del riciclaggio si è evoluta nel corso del 2017 grazie al recepimento della IV Direttiva EU su questo tema da parte del legislatore nazionale, avvenuto con il D. Lgs. 90/2015 entrato in vigore il 4 luglio 2017.
In particolare, seppure in attesa della normativa nazionale  di secondo livello e quella regolamentare  e di indirizzo delle associazioni di categoria, il nostro paese già si pone all’avanguardia nel contrasto ai fenomeni (il terrorismo internazionale, la criminalità organizzata e l’economia sommersa) che a sua volta, la normativa relativa  all’antiriciclaggio intende contrastare a livello globale.

Ma una  finalità  ulteriore e non meno importante è anche quella  di garantire un vero vantaggio al consumatore,  attraverso un mercato finanziario e professionale  più aperto e trasparente consentendo, al contempo, una competizione ai soggetti economici e professionali coinvolti negli adempimenti, non sulla base del rispetto della norma, a cui tutti sono obbligati,  ma su indici legati alla capacità professionale e l’offerta economica.
Le novità introdotte impattano significativamente anche nel comparto della gestione e recupero del credito (inteso come quello delle società che svolgono le attività di recupero del credito, oltre quelle finanziarie in particolare le soc. con la nuova  licenza ex  art. 106 TUB di acquisto del credito).
Ad esempio, vi è un’ampia estensione dell’elenco delle  PEP (le Persone Politicamente Esposte) ma anche delle attività connesse all’ adeguata verifica della clientela, che nel mondo del recupero crediti, ad esempio, riguarda sia i debitori affidati dalla società cliente (impresa commerciale o banca o finanziaria mandante) sia quest’ultima.
Certo, permangono le esenzioni previste relativamente alla clientela che è  vigilata, ma viene richiesta una maggiore attenzione nella raccolta e analisi delle informazioni della clientela in generale.
In tale contesto rileva significativamente, la tipologia del rapporto, la modalità di svolgimento ma anche l’ammontare, la frequenza e il volume (quest’ultimo elemento da valutare con riferimento alla capacità e dimensione economica del cliente). Occorrerà quindi munirsi di regolamenti aziendali capaci di semplificare gli adempimenti senza disattendere gli obblighi.

Insomma, la norma indirizza i destinatari ad effettuare una significativa implementazione dei loro processi organizzativi per porre in essere tutti i presidi necessari ad una effettiva attività di prevenzione e contrasto.
A poco servendo, quindi, le attività “formali” di presidio e contrasto.
Il nuovo sistema infatti, prevede alcune semplificazioni rilevanti quali il superamento dell’obbligo di munirsi di uno specifico registro “antiriclaggio” della clientela.  Occorre però precisare che l’art. 31 del Decreto, come più volte ribadito dalla Banca di Italia e da diversi commentatori, impone comunque stringenti obblighi di conservazione, prevedendo come il sistema informatico debba consentire la possibilità di ricostruzione in modo univoco dei seguenti elementi del rapporto:

  1. data di inizio del rapporto;
  2. dati identificativi (del client, dell’esecutore e del titolare effettivo);
  3. informazioni su scopo e natura del rapporto o della prestazione;
  4. data causale
  5. importo dell’operazione
  6. mezzi di pagamento utilizzati

In sintesi, viene tolto l’obbligo di tenere un “formale”  registro  per 10 anni, ma viene imposto un “sostanziale” obbligo di registrazione da conservare sempre per 10 anni.
In questo contesto,  è bene ricordare come la Divisione Antiriciclaggio del MEF abbia precisato già da molto  tempo,  in convegni e risposte all’associazione di categoria del comaprto, come le agenzie di recupero crediti con licenza ex art.115 TULPS potevano (e possono ancora) ottemperare all’obbligo di tenuta del registro, ora venuto meno,  mediante i propri programmi informatici,  gestionali aziendali, seppur in presenza degli elementi sopra riportati.

In altre parole, il D. lgs. 90 del 2017 in recepimento della IV Direttiva estende oggi  a tutti i destinatari, una possibilità che veniva prima riservata solo ad alcuni, tra cui le agenzie di recupero crediti con licenza ex art. 11 TULPS, che la ottennero nel 2010, grazie alla loro associazione di categoria che a sua volta, ottenne tale facoltà dalla Divisione Antiricilaggio del MEF in risposta a dei quesiti formulati.

Un’altra novità importante, introdotta dalla nuova direttiva europea che faciliterà significativamente l’ottemperamento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, è la previsione di un registro dei titolari effettivi presso le Camere di Commercio.
Ed invero, seppur a pagamento per i privati (tra cui le agenzie di recupero o le banche e le finanziarie) e gratis solo per le PA, questo strumento sarà di grande ausilio per ottimizzare i tempi di raccolta delle informazioni e la loro corretta registrazione.

Vi è l’auspicio che le associazioni di categoria e gli Ordini professionali dei soggetti obbligati  si facciano parte diligente per stipulare delle convenzioni con le Camere di Commercio per minimizzare il costo di questa attività di consultazione.

La norma infine vede anche novellato il regime sanzionatorio, con chiarimenti importanti e dagli effetti rilevanti per i destinatari in ipotesi di reiterata violazione degli obblighi.
Ad ogni modo, è bene ricordare che il D. Lgs. 90 del 2017 entrato in vigore il 4 luglio 2017 in recepimento della IV Direttiva EU sull’antiriciclaggio resta in attesa della normativa secondaria e regolamentare.
Fino al 31 marzo 2018 restano in vigore e trovano applicazione tutte le disposizioni emanate dalle Autorità di vigilanza di settore ai sensi di norme abrogate o scadute.
Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del D. Lgs. 90 (il 4 luglio 2017) dovranno essere adottate tutte  le disposizioni di attuazione delle novità fin qui esposte.

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