di:  

Litigation funding

Litigation funding: come ottenere liquidità immediata dai crediti litigiosi

La durata dei procedimenti civili in Italia incide in modo significativo sulla situazione finanziaria di imprese e privati. Il litigation funding consente di monetizzare il credito litigioso attraverso la cessione e la cartolarizzazione, trasformando pretese future in liquidità immediata.

Litigation funding e tempi della giustizia civile: perché il contenzioso incide sui bilanci

I procedimenti civili in Italia sono spesso caratterizzati da tempi lunghi, riconducibili a criticità strutturali del sistema processuale. Nonostante i ripetuti interventi di riforma, la durata media resta elevata e non sono rari i contenziosi che si protraggono per oltre otto anni. In questo quadro, gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) risultano solo parzialmente conseguibili. La riduzione del 40% della durata media dei procedimenti entro giugno 2026, rispetto ai livelli del 2019, appare ancora distante. Qualora l’attuale ritmo annuo di riduzione rimanesse invariato, il calo complessivo si attesterebbe intorno al 25%. Più in linea con le previsioni risulta, invece, l’obiettivo di riduzione del 90% dell’arretrato dei procedimenti pendenti entro il medesimo termine.

Per chi agisce in giudizio, l’attesa di una decisione definitiva può produrre un impatto finanziario significativo. Quando la controversia ha un valore economico, l’attore non realizza tempestivamente le somme oggetto della lite ed è al contempo chiamato a sostenere costi per l’assistenza legale e le spese processuali. Ne deriva che molte imprese impiegano risorse, talvolta rilevanti, per ottenere il riconoscimento di somme a esse spettanti, con ricadute sul bilancio e sulla pianificazione economica.

Monetizzazione del credito litigioso: cessione, rischio e ambiti applicativi

In tale contesto, il litigation funding rappresenta uno strumento volto ad attenuare l’impatto delle tempistiche processuali. Accanto alla copertura dei costi di lite, si sono affermate soluzioni che mirano a neutralizzare l’effetto della durata del giudizio sulla situazione patrimoniale e finanziaria. Tra queste, la monetizzazione del credito litigioso consente di ottenere liquidità immediata mediante la cessione totale o parziale del credito oggetto di contenzioso, ricevendo un corrispettivo calcolato come percentuale del valore economico della pretesa. Qualora l’esito del giudizio sia negativo e il credito non venga incassato, il cedente non è tenuto ad alcuna restituzione.

In linea generale, sono monetizzabili i contenziosi che hanno ad oggetto il risarcimento di un danno, la restituzione di somme o, più in generale, una pretesa suscettibile di valutazione economica. Restano fermi i limiti di cedibilità previsti dall’ordinamento. L’articolo 1260 del Codice Civile esclude la trasferibilità dei crediti di carattere strettamente personale o di quelli la cui cessione sia vietata dalla legge.

Il testo richiama alcuni ambiti applicativi. Nel settore delle costruzioni, istituti bancari e fondi di investimento hanno acquistato le cosiddette riserve contabili, ossia importi iscritti in bilancio per lavori eseguiti ma non ancora riconosciuti o liquidati dal committente, spesso oggetto di contestazione e contenzioso. Operazioni analoghe sono state strutturate nel private enforcement antitrust, anche mediante cartolarizzazioni finalizzate ad aggregare le pretese risarcitorie di una pluralità di soggetti in un unico veicolo. Un ulteriore ambito riguarda l’acquisto di lodi arbitrali e sentenze da eseguire all’estero, nei casi in cui la parte soccombente non adempia e l’esecuzione in giurisdizioni straniere comporti un aumento della complessità, dei tempi e dei costi.

Cartolarizzazione e struttura del prezzo nelle operazioni di litigation funding

La monetizzazione può essere realizzata tramite un’operazione di cartolarizzazione dei crediti litigiosi, mediante la costituzione di una società veicolo ai sensi della legge n. 130 del 1999, alla quale vengono ceduti uno o più crediti. Il veicolo finanzia l’acquisto attraverso l’emissione di titoli, i cui rendimenti sono collegati ai flussi economici attesi dalla definizione favorevole dei contenziosi. A seconda delle caratteristiche dell’operazione, la cartolarizzazione può riguardare singoli crediti o portafogli e prevedere finanziamenti progressivi destinati a coprire il prezzo di acquisto e i costi di gestione ed esecuzione.

Quanto alla struttura economica, le operazioni prevedono di regola una componente upfront e una componente variabile, definita earn out. L’upfront è normalmente compreso tra il 5 e il 15% del valore economico stimato della pretesa, mentre l’earn out consiste in una percentuale delle somme effettivamente recuperate, la cui misura varia in funzione del momento in cui il recupero avviene.

Se si considera un contenzioso del valore stimato di 10 milioni di euro, con un upfront del 10% pari a 1 milione di euro e costi legali pari a 500.000 euro anticipati. Qualora la controversia si definisca positivamente dopo tre anni, l’earn out potrebbe essere pari al 60% delle somme recuperate, con un incasso complessivo per il cedente di 6,7 milioni di euro e una quota residua di 3,8 milioni in capo al funder. In caso di esito negativo, il funder sopporterebbe integralmente la perdita dell’investimento, mentre il cedente conserverebbe l’upfront percepito e non sarebbe tenuto a rimborsare le spese legali anticipate. In tal modo, la cessione del credito litigioso consente di trasformare una pretesa incerta in liquidità immediata, trasferendo il rischio economico e temporale a operatori specializzati.

CONDIVIDI QUESTO ARTICOLO!