di:  

Split Payment

Mancato incasso in Split Payment: sì a nota di variazione oltre il termine

Una fattura in Split Payment che non è stata saldata rende possibile l’emissione di una nota di variazione in diminuzione oltre il termine di un anno stabilito per legge.

È concessa l’emissione di una nota di variazione in diminuzione oltre i termini se la fattura a cui fa riferimento è stata emessa in Split Payment e non è stata ancora pagata.

Cos’è lo Split Payment

Lo Split Payment, conosciuto anche come scissione dei pagamenti, è un regime particolare che prevede che sia il cliente a dover versare l’IVA e non il fornitore come succede normalmente.
Quindi, nelle operazioni che sono soggette a Split Payment, l’importo corrispondente all’IVA non viene versato al prestatore, in quanto è il committente a pagarlo direttamente allo Stato.

Lo Split Payment si applica per i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione e verso altri soggetti individuati dal Dipartimento delle Finanze. Questo meccanismo evita che l’IVA venga riscossa e trattenuta dal fornitore, limitando il rischio di evasione fiscale.

Emissione della nota di variazione

L’articolo 26 del Decreto Iva prevede la possibilità di effettuare una variazione in diminuzione se l’operazione per cui viene emessa fattura viene meno, coprendo i casi di nullità, risoluzione, annullamento e rescissione. Secondo quanto stabilito dal DPR 633/1972, il termine ultimo per emettere una nota di variazione è di un anno.

Un contribuente ha richiesto all’Agenzia delle Entrate se fosse possibile, in deroga a quanto stabilito dalla legge, emettere una nota di variazione in diminuzione relativamente ad una fattura in Split Payment registrata oltre un anno prima.
L’Agenzia ha pubblicato la risposta 210/2024, in cui afferma che è possibile emettere la nota di variazione oltre i termini a patto che l’IVA non sia divenuta esigibile.
Nel caso in esame, l’esigibilità dell’imposta è collegata al pagamento della fattura. In caso di mancato pagamento (anche solo parziale) l’IVA non diventa esigibile.
Pertanto, la nota di variazione è consentita e assume una funzione contabile.

Diversamente, se la fattura fosse stata saldata e l’ente pubblico avesse esercitato la propria facoltà di anticipare l’esigibilità dell’IVA, si applicherebbe il principio di cartolarità con i relativi limiti temporali.

CONDIVIDI QUESTO ARTICOLO!

Iscriviti alla newsletter

    La tua email *

    Numero di cellulare

    Nome *

    Cognome *

    *

    *

    Inserisci sotto il seguente codice: captcha