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Pignoramenti delle prestazioni previdenziali non pensionistiche: i chiarimenti dell’INPS

L’Istituto di Previdenza Sociale, con una nuova informativa, ha illustrato limiti e modalità applicative del pignoramento su Naspi, indennità di malattia e altre prestazioni a sostegno del reddito.

Con la circolare n. 130 del 30 settembre 2025, l’INPS ha chiarito in modo organico le regole che disciplinano la pignorabilità delle prestazioni previdenziali non pensionistiche e delle indennità a sostegno del reddito. Il documento aggiorna in particolare le istruzioni operative rivolte alle proprie sedi, definendo criteri uniformi per la gestione dei pignoramenti legati alle somme corrisposte a titolo di NASpI, cassa integrazione, assegni familiari, indennità di malattia e altre misure di tutela del lavoratore in caso di cessazione o sospensione dell’attività.

Se fino ad oggi l’attenzione era concentrata quasi esclusivamente sulle pensioni, la nuova circolare estende e precisa i limiti applicabili anche alle altre prestazioni economiche, introducendo così un quadro interpretativo più chiaro e coerente tra tutela del reddito minimo e rispetto degli obblighi verso i creditori.

Punti chiave della disciplina

La circolare individua con precisione i limiti di pignorabilità delle diverse prestazioni economiche erogate dall’INPS, distinguendo tra trattamenti assistenziali, prestazioni sostitutive della retribuzione e incentivi all’autoimprenditorialità.

Le indennità assistenziali a carattere vitale – come maternità, malattia, assegni familiari e sussidi funerari, nonché quelle collegate ai congedi parentali, ai permessi e ai congedi straordinari per assistenza ai disabili – sono impignorabili, poiché destinate a garantire la tutela del reddito minimo necessario al sostentamento del lavoratore e del suo nucleo familiare. L’unica eccezione riguarda i debiti nei confronti dell’INPS, per i quali può essere disposta una trattenuta fino a un quinto dell’importo in caso di indebite prestazioni percepite o omissioni contributive.

Le prestazioni sostitutive della retribuzione, tra cui NASpI, cassa integrazione e indennità di mobilità, restano parzialmente pignorabili: entro il limite di un quinto per crediti ordinari o nella misura stabilita dal giudice per crediti di natura alimentare. Si tratta di somme che, pur sostituendo temporaneamente la retribuzione, conservano una finalità di sostegno al reddito e per questo godono di una tutela rafforzata.

Diverso il trattamento previsto per la NASpI anticipata, erogata in un’unica soluzione ai lavoratori che intendano avviare un’attività autonoma o partecipare a una cooperativa. In questo caso, l’importo è integralmente pignorabile, poiché perde la natura di prestazione a sostegno del reddito, per assumere quella di incentivo all’autoimprenditorialità.

Limiti ridotti sono previsti anche per i pignoramenti disposti dall’agente della riscossione: un decimo per importi fino a 2.500 euro, un settimo fino a 5.000 e un quinto oltre tale soglia.

La circolare chiarisce infine che, in presenza di più pignoramenti concorrenti, la quota complessivamente pignorabile non può superare la metà dell’importo totale della prestazione.

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