Come è cambiato il criterio della meritevolezza nella ristrutturazione dei debiti e quali sono oggi i principali orientamenti giurisprudenziali.
Oggi è più facile accedere al piano di ristrutturazione dei debiti. Il legislatore, con le modifiche apportate all’art. 69 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII), ha ampliato la platea a cui può essere concesso riorganizzare i propri debiti.
La procedura in questione, a carattere volontario, permette la ridefinizione del proprio stato di sovraindebitamento in via unilaterale, senza bisogno di nessuna approvazione da parte dei creditori.
Cosa prevede il requisito di meritevolezza
Il procedimento, più agevole rispetto ad altre procedure concorsuali, non deve in nessun modo penalizzare i creditori coinvolti in nessun modo.
Infatti, alla luce di quanto disposto dal CCII, il piano formulato dal debitore sarà concesso a patto che la condizione di sovraindebitamento non sia causata da colpa grave, malafede o frode.
Ciò significa che per poter giudicare il debitore non sarà sufficiente attribuirgli la colpevolezza di tale stato, ma che abbia agito in modo assai negligente o in mala fede allo scopo di frodare i creditori.
Inoltre si precisa che il debitore non sarà ammesso alla procedura semplificata nei casi in cui:
- abbia già beneficiato dell’esdebitazione nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda;
- abbia già beneficiato della procedura per due volte nel corso della sua vita;
- abbia causato il proprio stato di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.
Rispetto all’originaria formulazione dell’art. 12 bis, comma 3, l. n. 3/2012, il requisito della meritevolezza ha cambiato aspetto. L’art. 69 CCII, infatti, prevede il ricorso alla riorganizzazione dei debiti anche qualora il debitore abbia contratto obbligazioni senza una ragionevole prospettiva di poterli pagare, abbia causato il proprio sovraindebitamento per colpa e abbia fatto ricorso al credito in modo sproporzionato rispetto alle proprie capacità economiche.
Il sistema previsto dalla legge n. 3/2012, più rigido, avrebbe comportato un controllo più severo sulla condotta del debitore. Ma, con le successive riforme legislative, il legislatore ha deciso di modificare questo approccio, ritenendolo eccessivamente restrittivo per chiunque possa trovarsi in condizioni economiche difficili.
Colpa lieve e colpa grave
Un cambiamento significativo è arrivato con la riforma introdotta nel 2020, la cui scelta legislativa è stata successivamente confermata con l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza nel 2022, al fine di rendere più accessibili gli strumenti di ristrutturazione del debito.
Per poter ammettere il consumatore alla procedura, dunque, si dovrà decidere distinguendo se la colpa del debitore sia stata lieve o grave. Occorre quindi valutare la situazione nel complesso e non il comportamento tenuto in occasione della singola contrazione dell’obbligazione.
Il debitore poco accorto potrebbe infatti non rendersi conto del progressivo indebitamento verso cui sta andando incontro. Anche per questo il legislatore del CCII ha preferito non adottare requisiti troppo stringenti. La meritevolezza, dunque, non riguarda solo eventi non prevedibili e incerti, ma criteri relativi a comportamenti specifici.
Ciò non toglie che gli elementi della colpa grave, della malafede e del dolo piuttosto che quelli della colpa più lieve siano di difficile inquadramento.
Interpretazioni giurisprudenziali e questioni ancora aperte
Nonostante la riforma abbia semplificato il sistema, la nuova disciplina ha dato origine a diverse interpretazioni da parte della giurisprudenza. Alcuni tribunali ritengono che la modifica normativa abbia limitato il controllo del giudice alla sola presenza della colpa grave, malafede o frode.
Secondo altro orientamento, il giudice dovrebbe valutare attentamente il comportamento del debitore e verificare se il sovraindebitamento sia stato causato da decisioni evidentemente irresponsabili, come contrarre debiti quando era evidente l’impossibilità di restituirli.
La pluralità di interpretazioni evidenzia come il tema non sia ancora completamente definito. In attesa di indicazioni più precise, il requisito della meritevolezza continua quindi a essere oggetto di discussione. Questa situazione può generare incertezza applicativa, poiché casi simili potrebbero ricevere decisioni diverse a seconda dell’orientamento adottato dal giudice competente.
Ciò che è certo, invece, è che il concetto di meritevolezza nel piano di ristrutturazione dei debiti ha subito un’evoluzione significativa negli ultimi anni. Da criterio rigoroso si è trasformato in una valutazione più limitata, focalizzata soprattutto sui comportamenti gravemente colpevoli o fraudolenti. Ciononostante il dibattito interpretativo dimostra che il tema resta aperto e che sarà probabilmente necessario un chiarimento definitivo per garantire maggiore uniformità nelle decisioni giudiziarie.













