La Cassazione chiarisce i limiti e le possibilità per il debitore ceduto di opporre eccezioni nella cessione in blocco e nella cartolarizzazione.
La cessione in blocco dei crediti bancari
L’articolo 58 del Testo Unico Bancario disciplina la cessione in blocco di rapporti giuridici da parte delle banche, consentendo il trasferimento unitario di crediti senza necessità di notifica individuale ai debitori. La pubblicazione dell’avviso di cessione nella Gazzetta Ufficiale produce gli stessi effetti della notificazione prevista dal codice civile, rendendo la cessione efficace nei confronti dei debitori ceduti. La norma tutela la loro posizione prevedendo che, entro tre mesi dalla pubblicazione, essi possano pretendere l’adempimento sia dal cedente sia dal cessionario.
Decorso tale termine, l’unico soggetto obbligato diventa il cessionario. Questo meccanismo mira a garantire continuità nei rapporti giuridici e a evitare che il debitore subisca conseguenze pregiudizievoli derivanti dal trasferimento del credito.
In questa situazione, il debitore non è chiamato a prestare consenso alla cessione, ma conserva i diritti e le difese che derivano dal rapporto originario, nel rispetto del principio secondo cui la cessione non può peggiorare la sua posizione sostanziale.
Le eccezioni opponibili secondo la Cassazione
Con l’ordinanza n. 30758 del 22 novembre 2025, la Corte di Cassazione ha affrontato il tema delle eccezioni opponibili dal debitore ceduto al nuovo creditore. La Corte ha chiarito che, una volta decorso il termine di tre mesi previsto dall’art. 58 TUB, il debitore può far valere nei confronti del cessionario tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre al cedente.
Rientrano in tali eccezioni quelle relative alla validità del rapporto, ai vizi del titolo, nonché ai fatti estintivi o modificativi del credito, purché anteriori alla cessione o comunque conosciuti prima della sua efficacia. Il cessionario subentra quindi nel rapporto senza poter pretendere una posizione più favorevole rispetto a quella del creditore originario.
La Cassazione ribadisce così che l’art. 58 TUB costituisce una disciplina speciale rispetto alle regole generali della cessione del credito, attribuendo al cessionario una responsabilità piena e diretta nei confronti del debitore ceduto.
Cartolarizzazione e limiti alla tutela del debitore
Diversa è la situazione nelle operazioni di cartolarizzazione dei crediti, disciplinate dalla legge n. 130 del 1999. In questi casi, la Corte sottolinea che non trova applicazione automatica il comma 5 dell’art. 58 TUB, relativo alle eccezioni opponibili dal debitore.
La società veicolo che acquista i crediti nell’ambito di una cartolarizzazione opera nell’ambito di un patrimonio separato, destinato esclusivamente al soddisfacimento dei diritti dei portatori dei titoli emessi. Per questa ragione, essa non assume integralmente la posizione passiva del cedente nei confronti del debitore.
Ne consegue che il debitore ceduto non può sempre opporre alla società veicolo eccezioni o controcrediti derivanti dal rapporto originario con la banca cedente. La tutela del debitore risulta quindi più limitata rispetto alle cessioni in blocco ordinarie. La Cassazione chiarisce che la distinzione tra cessione in blocco e cartolarizzazione è decisiva per individuare l’ampiezza delle eccezioni opponibili, delineando un equilibrio tra esigenze di tutela del debitore e funzionalità delle operazioni finanziarie.









