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La digitalizzazione del processo. Espropriazione forzata immobiliare

Next Generations EU e PNRR ci proiettano verso l’innovazione e avviano il paese alla transizione digitale. 

Un paese, il nostro mal posizionato nella classifica europea per livello di digitalizzazione. Ciononostante, il processo civile esecutivo immobiliare gode sin dal 2012 del “prezioso” fascicolo telematico e ora anche delle aste telematiche che hanno anche introdotto rilevanti novità come la “blockchain”  che  offre la possibilità di verificare in maniera trasparente ed immodificabile lo svolgimento delle operazioni di gara. 

Dalla pandemia ad oggi si registrano passi importanti verso la digitalizzazione: il Tribunale di Milano, con le linee guida del 13/07/2021, ha reso possibile in via telematica il deposito e l’emissione del decreto di trasferimento, nonché la ricerca della sua tassazione da parte dell’Agenzia delle Entrate. 

Il processo di espropriazione immobiliare tuttavia parte cartaceo con la notifica dell’atto di pignoramento inutilmente riservata all’Ufficiale giudiziario per il sol fatto che questi deve proferire la sacra ingiunzione ex art. 492 cpc al cospetto del debitore. 

In dottrina Satta e Bonsignori hanno da tempo affermato che gli effetti del pignoramento immobiliare scaturiscono dalla sua trascrizione e non già dalla suddetta anacronistica ingiunzione. 

Una volta ottenuta la restituzione dell’atto di pignoramento nasce il fascicolo telematico della procedura esecutiva immobiliare. Da questo momento il deposito degli atti avviene in via telematica: fanno eccezione gli atti da comunicarsi/notificarsi al debitore. 

Al riguardo si registra un ulteriore passo verso la semplificazione derivante dalla digitalizzazione: secondo alcuni illuminati Giudici dell’esecuzione del Tribunale ambrosiano “Qualora il debitore sia domiciliato presso la Cancelleria ex art. 492 secondo comma c.p.c. (procedure post 1 marzo 2006, debitore non costituito e presenza dell’avviso ex art. 492 secondo comma c.p.c. nell’atto di pignoramento) il presente atto (ndr il decreto di fissazione dell’udienza ex art 569 cpc) non dovrà essergli notificato, poiché sarà direttamente comunicato dalla Cancelleria”. 

Molto si è fatto anche in punto approvazione del progetto di riparto quanto alla comunicazione dell’avviso di fissazione dell’incontro ex art. 596 cpc al debitore non costituito: sempre il Tribunale di Milano con provvedimento del 27/4/2020, ha disposto ex-art 151 cpc che il professionista delegato notifichi il predetto atto tramite deposito dell’invito nel fascicolo telematico, deposito da considerarsi equipollente alla notifica in cancelleria in considerazione della disponibilità dell’atto presso la cancelleria stessa”. 

L’innovativo provvedimento apra finalmente la strada a tutte le altre notificazioni/comunicazioni endoprocedimentali.

Fuori dal processo di espropriazione, ma ad esso strettamente connesso, convivono tuttora atteggiamenti di alcuni pubblici uffici che, nonostante la pandemia e il divieto di contatto e l’obbligo di adottare sistemi adeguati alla salvaguardia della salute pubblica, non hanno colto l’occasione per ®innovarsi.  

Ci si riferisce in particolare all’Agenzia del Territorio che salve rare eccezioni virtuose (Salerno, Nocera Inferiore e Vallo della Lucania), richiede il deposito del decreto di trasferimento in formato cartaceo al fine di eseguirne la trascrizione e gli annotamenti in esso disposti. 

Da ultimo, le visite all’immobile staggito dovrebbero avvenire col “virtual video tour che amplia territorialmente la platea degli interessati all’acquisto dell’immobile subastato. 

In conclusione ben venga l’integrale  digitalizzazione del processo esecutivo se a ciò corrisponderà maggior efficienza in termini di tempo e risultato economico per creditori e debitori, nonché  migliori condizioni di lavoro per i professionisti coinvolti.  

di Luca Salati  

Avvocato – Delegato Esperto UILP

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