
La privacy nel recupero crediti torna al centro con il nuovo vademecum del Garante per la protezione dei dati personali, pubblicato il 30 settembre 2026. Il documento, rivolto a società specializzate, banche, finanziarie, operatori telefonici ed energetici, chiarisce che il consenso del debitore non è necessario: il trattamento può basarsi sul legittimo interesse del titolare ai sensi dell’art. 6 del GDPR. Vietate pressioni e comunicazioni ai terzi, come visite che rendono nota la situazione debitoria o affissioni di avvisi. I solleciti vanno inviati in plico chiuso. Il creditore deve affidare solo i dati necessari e controllare periodicamente le società incaricate.

Il Garante della privacy avverte: diffondere liste di indirizzi email e informazioni sulla morosità dei destinatari è una violazione del

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