La previdenza complementare entra in una nuova fase con la mini-riforma introdotta dalla Legge di Bilancio 2026. Aumenti della deducibilità fiscale, nuove modalità di erogazione delle prestazioni, rafforzamento del silenzio-assenso e revisione delle regole sul TFR delineano un assetto più flessibile e orientato a favorire l’adesione dei lavoratori.
Previdenza complementare 2026: deducibilità più alta e nuove opportunità
La previdenza complementare 2026 segna un passaggio rilevante nell’evoluzione del sistema pensionistico italiano. Con la Legge di Bilancio, il legislatore interviene in modo organico su un ambito disciplinato dal decreto legislativo n. 252 del 2005, rafforzandone il ruolo di secondo pilastro accanto alla previdenza pubblica obbligatoria. L’obiettivo dichiarato è ampliare la platea degli aderenti, rendendo più conveniente e accessibile l’accantonamento di risparmio previdenziale destinato a integrare l’assegno pubblico futuro.
La riforma si inserisce in un contesto in cui la pensione di base, sempre più legata alla storia contributiva individuale, rischia di garantire livelli di tutela meno generosi rispetto al passato. In questo scenario, la previdenza complementare viene valorizzata come strumento di equilibrio. Capace di accompagnare lavoratori dipendenti pubblici e privati, autonomi, professionisti, soci di cooperative e soggetti con forme contrattuali atipiche lungo tutto l’arco della vita lavorativa.
Uno dei segnali più concreti di questo rafforzamento è l’aggiornamento del limite di deducibilità fiscale dei contributi. A partire dal periodo d’imposta 2026, il tetto annuo passa da 5.164,57 euro a 5.300 euro, coinvolgendo sia i versamenti volontari del lavoratore sia quelli effettuati dal datore di lavoro o dal committente.
Più flessibilità in uscita: nuove rendite e gestione del montante
Accanto alle opzioni tradizionali di capitale e rendita vitalizia, la riforma introduce soluzioni intermedie pensate per rispondere alla crescente domanda di flessibilità al momento del pensionamento. La novità più significativa è la rendita a durata definita. Che consente di trasformare il montante accumulato in una prestazione calcolata sulla base della vita residua stimata secondo i coefficienti Istat.
In questo modello, il capitale viene suddiviso in rate annuali e rimane gestito dal fondo pensione. Con la possibilità di effettuare prelievi flessibili entro i limiti delle rate maturate e non ancora riscosse. A questa opzione si affianca l’erogazione frazionata del montante su un periodo minimo di cinque anni, indipendentemente dalla speranza di vita. Offrendo così una pianificazione temporale più prevedibile delle entrate.
La riforma introduce anche una maggiore tutela successoria. Al momento dell’esercizio dell’opzione, l’iscritto può indicare uno o più beneficiari, consentendo il riscatto delle somme residue in caso di decesso prima del termine dell’erogazione. Si tratta di una differenza rilevante rispetto alla rendita vitalizia tradizionale, che si estingue con la morte dell’aderente.
Dal punto di vista fiscale, il regime applicato alle nuove prestazioni ricalca quello già previsto per le erogazioni in capitale, con un’imposizione calcolata al netto delle somme già tassate. La rendita frazionata è soggetta a una ritenuta del 20 per cento, riducibile in funzione degli anni di partecipazione alla previdenza complementare oltre il quindicesimo. Mentre le altre modalità beneficiano delle aliquote agevolate previste dalla normativa vigente.
Silenzio-assenso e adesione automatica: il cambio di passo
Dal mese di luglio 2026, i lavoratori alla prima assunzione vengono iscritti d’ufficio a una forma di previdenza complementare, salvo rinuncia espressa entro 60 giorni. Il meccanismo del silenzio-assenso opera non solo sul conferimento del TFR, ma anche sui contributi a carico del lavoratore e del datore di lavoro, con decorrenza retroattiva dalla data di assunzione.
La stessa logica viene estesa ai lavoratori non alla prima esperienza occupazionale. In caso di nuovo rapporto di lavoro, il datore è tenuto a fornire un’informativa completa sulle opzioni disponibili e a verificare le scelte già effettuate dal dipendente. In assenza di una decisione entro 60 giorni, l’adesione scatta automaticamente anche nel nuovo impiego, rafforzando l’impianto universalistico della riforma.
Infine, la Legge di Bilancio interviene sulla disciplina del conferimento del TFR al Fondo di Tesoreria Inps, rimodulando progressivamente la soglia dimensionale che fa scattare l’obbligo. Dal 2026 al 2027 il vincolo riguarda le aziende che raggiungono i 60 dipendenti, per poi tornare a 50 nel periodo tra il 2028 e il 2031 e scendere ulteriormente a 40 dal 2032.










