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Libero accesso agli atti amministrativi attraverso il Foia

E’ ora a disposizione dei cittadini uno strumento che rivoluziona i concetti di trasparenza e privacy.

La privacy dei cittadini italiani è sempre più messa sotto scacco dall’introduzione del Foia, ossia il libero accesso agli atti amministrativi della Pubblica Amministrazione, anche di terzi. Proprio alla vigilia di Natale 2016, a chiunque sarà dato libero accesso per spulciare informazioni quali la richiesta di una licenza edilizia di un vicino, la partecipazione a un bando di gara pubblica, informazioni sensibili come il curriculum di un collega di lavoro o magari il tempo di attesa per una visita medica di terza persona.

La Pubblica Amministrazione, insomma, in nome della trasparenza ribalta la norma e rende “eccezione” la tutela della privacy, che verrà garantita solo in particolari circostanze come esigenze particolari di produzione, segreto di Stato e di economia nazionale.

Le informazioni che chiunque potrà facilmente ottenere non andranno giustificate, quindi a muovere potrebbe essere anche una semplice curiosità.

Questa svolta nella trasparenza amministrativa segue l’approvazione nella scorsa primavera del decreto legislativo sul FOIA (Freedom Of Information Act, ossia Legge sulla libertà di informazione).

Da un lato le informazioni saranno pubblicate direttamente sui siti degli enti pubblici, dal’altro dovrà seguire una risposta scritta e motivata a richieste di accesso agli atti amministrativi.

Se la P.A. non risponde nei tempi di legge, ossia 30 giorni, il cittadino avrà diritto di visionare gli atti. Il rifiuto andrà invece posto per iscritto e, soprattutto, motivato, altrimenti il suo silenzio si considererà come assenso e, quindi, scatterà in automatico il diritto di accesso. Contro l’eventuale rifiuto all’accesso si potrà fare ricorso al Responsabile anti-corruzione o, negli enti locali, al difensore civico, evitando così la via più costosa del ricorso al Tar così come previsto dalla attuale legge.

Eventuali controinteressati all’accesso alle informazioni che li riguardano potranno opporsi entro 10 giorni dalla comunicazione loro inviata dalla P.A. circa la presentazione di una richiesta di accesso agli atti

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