Con la legge annuale per le Pmi (n. 34/2026), le imprese che non consegnano l’informativa sulla sicurezza ai dipendenti in smart working rischiano un’ammenda fino a 7.403,96 euro e persino l’arresto.
I datori di lavoro che non forniscono ai dipendenti in smart working e ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza l’informativa relativa agli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro ora rischiano l’arresto da due a quattro mesi o un’ammenda fino a 7.403,96 euro. A sancirlo è la nuova legge Pmi (n. 34/2026), in vigore dal 7 aprile 2026: in concreto, rende sanzionabile penalmente un obbligo che era già stato fissato dall’articolo 22 della legge n. 81/2017, ma sinora privo di conseguenze applicative. A entrare nel dettaglio della nuova normativa è Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, nell’ultimo approfondimento “Lavoro agile e sicurezza: cosa cambia con la nuova legge sulle Pmi”.
Il nuovo quadro normativo
La legge n. 34/2026, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 2026, modifica il Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008) attraverso l’articolo 11, che aggiorna anche il pacchetto sanzionatorio dell’articolo 55 del medesimo decreto. Il risultato è l’introduzione di un regime penale per la mancata consegna dell’informativa, applicabile a tutte le imprese con rapporti di lavoro agile in essere, indipendentemente da settore e dimensione. Non soltanto quindi alle Pmi, a cui è intestata la legge.
Cosa deve contenere l’informativa
L’informativa, da consegnare con cadenza almeno annuale al lavoratore e al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), deve risultare coerente con il Documento di Valutazione dei Rischi aziendale, in particolare deve essere costruita sui rischi reali e specifici della modalità agile adottata dall’azienda. A seguire occorre che sia validata dal referente aziendale per la sicurezza e trasmessa con modalità tracciabili (PEC, firma per ricevuta, piattaforma digitale con log). La documentazione comprovante la consegna va conservata.
Nel merito, il documento deve coprire:
- rischi generali connessi all’attività lavorativa: stress lavoro-correlato, affaticamento visivo, problematiche posturali;
- rischi specifici del lavoro agile: ergonomia della postazione domestica, sicurezza elettrica dell’ambiente di lavoro, corretta organizzazione delle pause;
- rischi da uso prolungato dei videoterminali, esplicitamente richiamati dalla norma: danni alla vista, problemi alla colonna vertebrale, tecnostress e sindrome del “always on;
- misure di prevenzione e protezione predisposte dall’azienda per fronteggiare i rischi individuati;
- obblighi di cooperazione del lavoratore, tenuto ad adottare i comportamenti corretti indicati e a concorrere all’attuazione delle misure preventive
La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha pubblicato un modello di informativa operativo a supporto delle imprese nell’adeguamento alle nuove disposizioni.
Italia: oltre 3,5 milioni di smart worker
L’intervento normativo si colloca in un mercato del lavoro in cui il modello agile ha ormai smesso di essere un’eccezione, per diventare una componente ordinaria dell’organizzazione. Entrando nel dettaglio, secondo l’ultimo report dell’Osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano, presentato a fine 2025, gli smart worker in Italia hanno raggiunto quota 3,57 milioni, con una crescita dello 0,6% sull’anno precedente. L’aumento più marcato,+11%, si registra nel settore pubblico, in cui attualmente 555.000 persone lavorano in smart, pari al 17% dei dipendenti della PA. Deciso l’incremento anche nelle grandi imprese (+1,8%), dove oggi il 53% del personale lavora da remoto (1.945.000 persone). Nelle piccole e medie imprese invece, i lavoratori a distanza si riducono sensibilmente (-7,7% nelle PMI, -4,8% nelle microimprese), rappresentando solo l’8% del totale.
Il ruolo dell’INAIL per le microimprese
L’articolo 10 della nuova legge incarica l’INAIL di elaborare, entro 120 giorni dall’entrata in vigore (quindi entro il 5 agosto 2026), modelli semplificati di organizzazione e gestione della sicurezza specifici per microimprese e Pmi, d’intesa con le organizzazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative. Sempre all’INAIL spetta l’onere di supportare le imprese nell’adozione di tali modelli sul piano gestionale e applicativo. Un passaggio che riconosce implicitamente il gap di compliance che rischia di aprirsi nelle realtà più piccole e meno strutturate sul piano giuslavoristico e spesso prive di un RLS interno.







