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Dichiarazione precompilata

Dichiarazione precompilata: nuove modalità di controllo per le spese mediche

Il decreto MEF del 29 ottobre 2025 introduce un incrocio automatico tra Sistema Tessera Sanitaria e modello 730: nel mirino del Fisco chi ha modificato le voci sanitarie nella dichiarazione precompilata.

Coloro che hanno modificato le voci relative alle detrazioni sanitarie nel modello 730 precompilato, quest’anno, potrebbero finire sotto la lente di ingrandimento del Fisco. Il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 29 ottobre 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 10 novembre, ha ridefinito i criteri per i controlli formali sulle agevolazioni fiscali collegate alle spese sanitarie. Le nuove norme si applicano alle spese sostenute nel 2025 e che andranno inserite nella dichiarazione da presentare nel 2026.

Come cambiano le modalità di controllo

Il cambiamento più rilevante riguarda il metodo con cui, d’ora in poi, l’Agenzia andrà a selezionare le posizioni da esaminare. I nuovi controlli si baseranno su un incrocio sistematico e automatico tra i dati presenti nel Sistema Tessera Sanitaria e quelli indicati dai cittadini nel modello 730. Una procedura che evidenzia come il Fisco sia già a conoscenza, prima ancora che il contribuente acceda alla propria dichiarazione precompilata, di quante e quali spese sanitarie costui abbia sostenuto nel corso dell’anno.

In base a quanto previsto dall’articolo 1 del decreto MEF del 29 ottobre 2025 – che richiama i punti 2.1.5 e 5.1.5 del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 281068 del 3 luglio 2025 – i controlli del Fisco sulle spese sanitarie inserite nel 730/2026 non scatteranno a tappeto, ma esclusivamente in caso di modifiche, da parte dell’utente, rispetto a quanto indicato nel precompilato.

I dati a disposizione del Fisco

In caso di controllo formale, i funzionari potranno verificare il codice fiscale del contribuente o del familiare a carico, i dati del soggetto che ha erogato la prestazione (Asl, cliniche private, farmacie, laboratori), il tipo di spesa e la relativa data, l’importo e la modalità di pagamento, distinguendo tra tracciabile e contante.

Ad esempio – come riporta InformazioneFiscale.it – se il Sistema Tessera Sanitaria indica la spesa come indetraibile, potrà essere richiesto al contribuente di motivare le ragioni dell’indicazione nel 730 modificato. Una volta esaminati i dati digitali e quelli eventualmente presentati dal contribuente, l’Agenzia potrà archiviare il procedimento in assenza di irregolarità effettive, oppure inviare un avviso bonario.

Sono escluse dalla consultazione le spese per le quali il contribuente ha esercitato il diritto di opposizione alla trasmissione dei dati attraverso il portale del Sistema Tessera Sanitaria.

Le spese nel mirino e la detrazione applicabile

I nuovi controlli del Fisco riguarderanno tutte le voci sanitarie detraibili: farmaci, dispositivi medici, visite specialistiche, esami diagnostici e spese veterinarie. In termini di valore, la detrazione prevista dalla legge resta invariata, ovvero pari al 19% della spesa sostenuta, con una franchigia di 129,11 euro che resta sempre a carico del contribuente.

Un aspetto da tenere presente riguarda il contante: come sottolineato da Brocardi.it, le spese mediche possono ancora essere pagate in contanti e ugualmente detraibili, a differenza di molte altre categorie di spesa, ma solo se erogate da strutture o professionisti accreditati con il Servizio Sanitario Nazionale. Il pagamento in contanti presso soggetti non accreditati non consente invece l’accesso alla detrazione.

La nuova periodicità di trasmissione

Un’altra novità introdotta dal decreto del 29 ottobre 2025 riguarda la frequenza di trasmissione dei dati all’Agenzia delle Entrate, da parte dei soggetti obbligati. Si passa da una cadenza mensile a una annuale, con deadline fissata al 31 gennaio di ogni anno. Si tratta di una semplificazione significativa per i professionisti sanitari, che però non riduce il livello di controllo sui contribuenti. Per le spese sostenute nel 2025, il termine di invio al Sistema TS risulta scaduto il 2 febbraio 2026 (il 31 gennaio cadeva di sabato).

La documentazione da conservare

I contribuenti che si rivolgono a un Caf o a un professionista abilitato per la compilazione della propria dichiarazione dei redditi, hanno l’obbligo di consegnare tutta la documentazione che attesta le spese portate in detrazione. Non basta indicare gli importi: servono scontrini parlanti, ricevute o fatture. In assenza di documenti validi, le detrazioni possono essere contestate e revocate. È importante infine ricordare che in caso di dichiarazione non veritiera, anche se derivante da un errore involontario, possono scattare comunque sanzioni amministrative, oltre al recupero delle imposte non versate.

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