Con la sentenza Ferrieri e Bonassisa, la Cedu condanna l’Italia per violazione dell’art. 8 della Convenzione europea. L’equilibrio tra i poteri dell’amministrazione finanziaria e la tutela dei diritti fondamentali dei contribuenti torna sotto la lente di ingrandimento.
La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Cedu) blocca i controlli sul conto corrente. Nello specifico, ha bocciato la legge italiana sull’acquisizione dei dati bancari dei contribuenti, voluta da Mario Monti nel 2011 con il Decreto-Legge “Salva Italia”, rilevando una grave carenza di garanzie procedurali a tutela dei cittadini. La sentenza fa riferimento ai casi Ferrieri e Bonassisa c. Italia (ricorsi n. 40607/19 e n.34583/20): emessa l’8 gennaio 2026, evidenzia come l’autorità nazionale abbia di fatto una facoltà di accesso illimitata nel controllo dei dati bancari dei contribuenti.
La normativa vigente, secondo la Corte europea, non specifica con criteri chiari o limiti sufficientemente definiti, in quali casi e con quali modalità lo Stato possa controllare informazioni sui conti correnti, cronologia delle transazioni e altre operazioni finanziarie collegate.
I controlli sui conti violano la vita privata dei cittadini
Attualmente infatti, il Fisco può ottenere dati, documenti e informazioni su qualsiasi rapporto o operazione riconducibile al contribuente, dai conti correnti alle transazioni, dalle garanzie ai soggetti collegati, mediante autorizzazione del Direttore centrale o regionale dell’Agenzia delle Entrate o del Comandante regionale della Guardia di Finanza. Un modus operandi, che per la Cedu, viola la vita privata dei cittadini, tutelata dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, in particolare dall’articolo 8.
Nel dettaglio, tale convenzione – citata da Brocardi.it – prevede che, “ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui”.
In applicazione dell’art. 46 della medesima Convenzione, la Cedu ha quindi classificato la violazione come sistemica, obbligando l’Italia ad adottare misure generali di riforma (che vedremo più avanti) e non soltanto a risarcire i singoli ricorrenti.
La pronuncia dell’8 gennaio 2026 è solo l’ultima di tre sentenze, emesse dalla Cedu in dodici mesi, che insistono sul medesimo punto: 6 febbraio 2025 (Italgomme Pneumatici c. Italia) e 11 dicembre 2025 (Agrisud c. Italia).
Il Decreto “Salva Italia” e la super-anagrafe dei conti correnti
La radice normativa del contenzioso europeo risale al 2011. Come accennato in apertura, il Decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011- il cosiddetto “Salva Italia” del governo Monti – convertito nella Legge n. 214/201, ha potenziato in modo significativo l’Anagrafe dei rapporti finanziari, attribuendo al Fisco un accesso sistematico ai dati bancari di banche, società finanziarie e Poste. In virtù di tali disposizioni, gli intermediari sono tenuti a trasmettere periodicamente all’Anagrafe tributaria il saldo iniziale e finale dei conti correnti, la cronologia dei movimenti e delle operazioni finanziarie, nonché i dati dei titolari e dei soggetti collegati al rapporto.
Tale sistema di monitoraggio ha permesso di creare un’enorme banca dati – la cosiddetta super-anagrafe dei conti correnti – che viene utilizzata dall’Agenzia delle Entrate per rilevare incongruenze tra redditi dichiarati e movimenti bancari, nonché per selezionare i profili a rischio evasione. Una funzione legittima sul piano degli obiettivi, ma che la Cedu giudica incompatibile con i principi convenzionali nelle modalità di attuazione.
L’elemento fondante della sentenza è il diritto all’informazione e alla trasparenza, ovvero la prerogativa dei contribuenti di essere informati dell’accesso ai propri dati e di potervi opporre contestazione prima che vengano attivate procedure esecutive.
I risvolti per i contribuenti
In termini di garanzie, la Corte europea non esclude in assoluto che l’amministrazione finanziaria possa operare senza un’autorizzazione giudiziaria preventiva: ragioni di efficienza e urgenza dell’azione accertativa possono giustificarlo. Evidenzia tuttavia come il sistema italiano non assicuri alcun intervento successivo realmente efficace. L’unico strumento a disposizione perché il contribuente possa contestare l’accesso ai propri dati bancari è l’impugnazione dell’avviso di accertamento. Una soluzione debole e incerta, in quanto l’atto potrebbe non arrivare mai, o arrivare a distanza di anni. Una tutela differita e scarsamente efficace, considerato che i giudici nazionali tendono a non annullare l’accertamento per vizi dell’autorizzazione, a meno che il contribuente non dimostri un pregiudizio concreto e specifico. Un onere aggiuntivo, a carico del cittadino, che svuota ulteriormente la garanzia.
Le indicazioni della Cedu per l’Italia
In virtù della violazione sistemica evidenziata, la Cedu ha stabilito le riforme che l’Italia dovrà necessariamente attuare, al fine di ristabilire gli equilibri di potere del Fisco e restituire i propri diritti ai contribuenti italiani. Tre le direttrici d’intervento: definire per legge i criteri che legittimano l’accesso ai dati bancari; introdurre l’obbligo di una motivazione puntuale e coerente con tali criteri; e predisporre un rimedio giurisdizionale che sia effettivo e tempestivo, non meramente eventuale.










