Nuova semplificazione per cittadini e imprese: conservare lo scontrino diventa facoltativo. Sarà sufficiente scaricare il documento bancario e conservarlo per dieci anni.
Con la conversione in legge del decreto PNRR (Dl 19/2026), approvata in via definitiva dal Senato, gli scontrini non saranno più indispensabili. D’ora in poi l’estratto conto bancario andrà a sostituire a tutti gli effetti la ricevuta cartacea del POS, come prova dei pagamenti elettronici. La nuova disposizione mira a semplificare la gestione della documentazione legata ai pagamenti digitali, riducendo gli obblighi burocratici.
La custodia fisica delle ricevute cartacee, soggette a sbiadimento e deterioramento nel tempo, rappresentava di fatto – soprattutto per le realtà commerciali con elevato numero di transazioni giornaliere – un problema reale. Il decreto consente ora di accentrare la conservazione su un unico flusso documentale certificato, ovvero quello fornito dall’istituto di credito.
La nuova documentazione valida
L’articolo 8 del Dl 19/2026 stabilisce che le comunicazioni inviate ai clienti da banche e intermediari finanziari – inclusa la documentazione trasmessa in formato digitale via home banking o app – possano essere utilizzate in alternativa alle ricevute cartacee generate dai terminali POS. Il riferimento legislativo richiama inoltre l’articolo 119 del Testo Unico Bancario (TUB), che disciplina la trasparenza delle comunicazioni tra gli istituti di credito e la clientela. In pratica, ciò che la banca certifica nel rendiconto mensile o periodico viene ritenuto sufficiente per attestare che un pagamento è avvenuto correttamente.
Attenzione però, non tutte le comunicazioni digitali provenienti dalla banca sono valide a tal fine.
Due le condizioni imprescindibili per l’equiparazione:
- la documentazione bancaria deve contenere i dati della singola operazione: data esatta del pagamento, importo versato e beneficiario della transazione (ovvero il nome del negozio, del professionista o dell’azienda che ha ricevuto il denaro);
- la documentazione deve essere conservata secondo le tempistiche e le modalità stabilite dall’articolo 2220 del Codice civile, ossia per almeno dieci anni e con sistemi di conservazione elettronica certificata.
Tracciabilità garantita
La relazione illustrativa che accompagna il decreto chiarisce che la misura non limita in alcun modo il lavoro del Fisco. La documentazione bancaria è infatti per sua stessa natura tracciabile e offre garanzie di veridicità spesso superiori a quelle di una ricevuta cartacea. Tramite i dati bancari è pertanto possibile ricostruire i flussi di denaro con la massima precisione.
Verso la completa digitalizzazione dei documenti di spesa
La nuova normativa si inserisce in un quadro già parzialmente delineato dall’Agenzia delle Entrate, la quale aveva individuato l’estratto conto come possibile prova del pagamento tracciabile, per i modelli dichiarativi 730 e Redditi, seppur in via residuale e opzionale. La nuova disposizione di legge estende tale orientamento alla documentazione delle spese deducibili (trasferte, missioni, spese di rappresentanza), per le quali la tracciabilità del pagamento è condizione imprescindibile per il riconoscimento fiscale.
Sembra sempre più evidente che l’obiettivo sia accelerare verso la piena digitalizzazione dei documenti di spesa. In questo contesto, già un decreto ministeriale del 7 dicembre 2016 apriva alla possibilità di emettere scontrini elettronici, a fronte di un accordo tra le parti. Più di recente, la risoluzione della commissione Finanze della Camera n.7-00286 del 17 giugno 2025 ha spinto il Governo verso l’obbligo, per i registratori telematici, di generare e trasmettere digitalmente i documenti all’acquirente.









