Con la circolare 30/2026 l’INPS riduce a 9 mesi l’attesa per il TFR dei dipendenti pubblici in pensione di vecchiaia dal 2027. Restano 24 mesi per le dimissioni volontarie. Invariata anche la rateizzazione.
L’annoso problema della liquidazione del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) e del Trattamento di Fine Servizio (TFS) per i dipendenti pubblici sembra essere arrivato a un punto di svolta. Con la circolare n. 30 del 27 marzo 2026, l’INPS recepisce le disposizioni della legge di bilancio 2026, ridefinendo i termini e le modalità di erogazione, in un’ottica di maggior tempestività. In concreto, la principale novità operativa introdotta dall’art. 1, comma 198, della legge n. 199/2025 consiste nella riduzione dei termini di pagamento del TFS/TFR da 12 a 9 mesi. Secondo la Relazione tecnica alla Legge di Bilancio 2026, i beneficiari diretti stimati sono 30.122 dipendenti della PA. L’impatto sui conti pubblici è calcolato in un maggior gettito di circa 22,6 milioni di euro.
Da 12 a 9 mesi, ma non per tutti
La necessità di ridurre le tempistiche di erogazione del TFR e TFS non è cosa nuova. La Corte Costituzionale, con le sentenze n. 159/2019 e n. 130/2023, aveva già confermato la legittimità del sistema dilatorio, imponendo tuttavia al legislatore di garantire una liquidazione tempestiva per chi cessa il servizio per raggiunti limiti di età. La circolare INPS n. 30/2026 rappresenta una risposta operativa a tale monito.
Entrando nel vivo del provvedimento, è doveroso in primis sottolineare che la contrazione del termine di pagamento del TFS/TFR da 12 a 9 mesi non riguarda indistintamente tutti i lavoratori pubblici, ma soltanto quelli che matureranno i requisiti pensionistici dal 1° gennaio 2027 e limitatamente alle cessazioni per pensionamento di vecchiaia o collocamento a riposo d’ufficio. Per chi ha già maturato o maturerà tali requisiti entro il 31 dicembre 2026, rimane in vigore il termine ordinario di 12 mesi, a cui si aggiunge il consueto intervallo di 90 giorni per l’espletamento delle procedure amministrative da parte dell’ente previdenziale.
Tempistiche differenziate per causale di cessazione
Le tempistiche di attesa variano anche in base alla ragione che determina la fine del rapporto di lavoro. Per i casi di decesso o inabilità è previsto un termine accelerato di 105 giorni, mentre per chi si dimette volontariamente, è licenziato o viene destituito, il termine rimane fissato a 24 mesi. Capitolo a parte riguarda chi accede alla pensione tramite regimi anticipati come Quota 100 o la Pensione Anticipata Flessibile. Per tali categorie, il termine per il pagamento del TFR non decorre dalla data di effettiva uscita dal lavoro, bensì dal momento in cui il soggetto avrebbe maturato i requisiti per la pensione ordinaria di vecchiaia o anticipata, secondo i criteri della riforma Fornero.
Categorie speciali e comparto difesa
Il taglio a 9 mesi si estende inoltre al personale di difesa, sicurezza e soccorso pubblico, compresi i militari collocati in ausiliaria, quando il collocamento è equiparato al raggiungimento dei limiti di età. Categorie speciali, come magistrati, avvocati dello Stato, professori universitari e dipendenti ex art. 3 del D.Lgs. 165/2001, potranno invece beneficiare della riduzione solo in caso di pensione di vecchiaia. In tutte le altre situazioni continueranno a osservare regole proprie.
Confermato il meccanismo di rateizzazione
La circolare conferma infine, senza variazioni, il meccanismo di rateizzazione degli importi. Le modalità di erogazione del TFR e TFS continuano dunque a dipendere dall’importo complessivo della prestazione al lordo delle trattenute fiscali. Nello specifico, la liquidazione avviene in un’unica soluzione per importi lordi fino a 50.000 euro, mentre per importi superiori, le rate successive alla prima vengono corrisposte a distanza di 12 mesi. In particolare, tra 50.000 e 100.000 euro l’erogazione avviene in due tranches annuali; oltre 100.000 euro in tre rate, con la prima pari a 50.000 euro e le successive a cadenza annuale.
Il prospetto di liquidazione del TFR e del TFS è sempre consultabile nel Fascicolo Previdenziale del cittadino, sul portale INPS, tramite SPID, CIE o CNS.
Rischio fiscale sulla prima rata del TFS
La contrazione dei tempi di attesa introduce una variabile fiscale – meritevole di attenzione – che riguarda esclusivamente i titolari di TFS, ovvero i dipendenti pubblici assunti a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2000. Grazie all’articolo 24 del Decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (convertito in Legge 26/2019), questa categoria di lavoratori può beneficiare di una riduzione dell’aliquota IRPEF applicata al Trattamento di Fine Servizio (TFS), proprio per far fronte ai ritardi nell’erogazione della buonuscita. Tale riduzione ha un valore crescente in funzione del ritardo stesso: 1,5% oltre i 12 mesi, 3% oltre i 24, fino a un massimo del 7,5% oltre i 60 mesi. Con il passaggio a 9 mesi, la prima rata viene corrisposta prima della soglia minima dei 12 mesi, di conseguenza il beneficio viene automaticamente perso. Il taglio dello sgravio può tradursi in un minor vantaggio netto fino a circa 750 euro, variabile in base all’importo della liquidazione.
Per i titolari di TFR la questione non si pone, in quanto la detassazione del D.L. 4/2019 non trova applicazione su tale istituto.








