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Cessione di crediti in blocco: comunicazione e prove necessarie

In una cessione di crediti in blocco vanno forniti alcuni elementi su cui viene fatta chiarezza dal Giudice dell’Esecuzione e della Corte di Cassazione.

Secondo quanto previsto dall’articolo 1264 del Codice civile, la cessione di un credito ha effetto quando ne viene comunicata la cessione al debitore. Egli, infatti, deve necessariamente essere messo a conoscenza della vicenda legata al proprio debito.

La gestione dei crediti in blocco

A differenza del procedimento di cessione del singolo credito, nel caso della vendita in blocco l’art.58 del TUB consente al cessionario di pubblicare notizia dell’avvenuta compravendita sulla Gazzetta Ufficiale (GU). In questo caso specifico, il creditore è esonerato dalla notifica individuale nei confronti di ogni singolo debitore.
Il Giudice dell’Esecuzione del Tribunale di Brindisi ha pubblicato però un’ordinanza in cui si afferma che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale non è sufficiente a dimostrare l’avvenuta cessione. Vengono quindi nettamente distinti i concetti di avviso e di esistenza. L’avviso, concretizzato nella pubblicazione in GU, è un adempimento soltanto pubblicitario e non dà prova del trasferimento del credito.
In caso di convocazione in giudizio è chi cede il proprio credito a dover dimostrare che all’interno del blocco di crediti ceduti sia presente anche quello di cui si chiede notizia.
Il cessionario deve fornire prova:

  • del perfezionamento della cessione dei crediti;
  • della conclusione della vendita, prima della richiesta di pagamento del credito;
  • dell’inclusione del credito nel blocco oggetto della cessione.

Controversie e prove necessarie

Il Giudice dell’Esecuzione afferma nell’ordinanza che la prova documentale del contratto di cessione di crediti in blocco è sempre preferibile come prova.
Nel caso in cui non sia possibile fornire il contratto, non saranno considerate valide le prove indiziarie e indirette come gli scambi di comunicazioni tra le parti coinvolte nel contratto di cessione del credito.
La semplice pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è solamente un segno di esistenza della cessione in blocco e deve essere corredata da elementi che dimostrino la reale esistenza del credito e la sua inclusione nel blocco ceduto.

La posizione della Corte di Cassazione

In merito si è pronunciata anche la Corte di Cassazione, con una sentenza del 6 febbraio 2024. La Corte ha ripetuto i concetti già esposti precedentemente, ribadendo che la cessione deve essere provata attraverso il contratto di cessione e non ritenendo sufficiente la produzione dell’avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale come stabilito dall’art. 58 TUB.

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