Nota a Cass. civ., Sez. I, ord. 24 dicembre 2025, n. 33966. Nell’ambito delle cessioni di crediti in blocco, una delle principali eccezioni formulata dai debitori concerne la legittimazione attiva del soggetto che agisce per il recupero del credito ovvero che resiste in giudizio.
La domanda da porsi è, pertanto, se la cessionaria (talvolta anche tramite servicer) sia davvero titolare del credito e, soprattutto, come debba essere fornita la prova dell’intervenuta cessione del credito in suo favore.
Con l’ordinanza n. 33966/2025 la Corte di Cassazione è intervenuta nuovamente sul tema delle cessioni di credito in blocco ex art 58 TUB con un passaggio motivazionale di grande interesse pratico, che ha ribadito non solo i principi sulla funzione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale, ma ha altresì chiarito come la prova della cessione (e dell’inclusione del singolo credito nel perimetro ceduto) possa essere costruita anche senza produrre il contratto di cessione.
La cornice normativa: pubblicità “sostitutiva” della notifica al debitore
Anzitutto la Cassazione rammenta che l’art. 58, co. 2, TUB prevede che la cessione in blocco sia resa opponibile ai debitori mediante iscrizione nel Registro delle imprese e pubblicazione in G.U.. Tali adempimenti svolgono una funzione pubblicitaria sostitutiva della notifica ex art. 1264 c.c.
Il medesimo meccanismo opera nelle cartolarizzazioni, per effetto del rinvio contenuto nell’art. 4 L. 130/1999.
La Corte di Cassazione ha poi ribadito che la legge richiede esclusivamente la notizia dell’avvenuta cessione senza, tuttavia, imporre che la pubblicazione contenga un elenco di tutti i crediti ceduti; parimenti, il dettato normativo non prevede neppure che vengano indicati dei criteri analitici per la identificazione dei crediti ceduti; su tale punto però non si può non rilevare che per prassi costante gli avvisi in G.U. riportano dei criteri di perimetrazione dei crediti oggetto di cessione necessari per la loro qualificazione.
Pubblicazione in G.U.: non è “prova piena” ma può bastare
La Corte, non discostandosi dalle precedenti pronunce, ribadisce che la pubblicazione in G.U., di per sé, non coincide con il contratto di cessione e quindi non prova automaticamente né l’esistenza del contratto né che quel credito litigioso vi sia ricompreso.
Tuttavia, e qui il punto di svolta, la Cassazione sancisce che la titolarità del credito può essere provata con ogni mezzo di prova ex art. 116, co. 2, c.p.c., quali documenti, presunzioni e argomenti di prova, valorizzando anche il comportamento delle parti in giudizio (es.: il disinteresse della cedente nel giudizio).
Particolare rilievo assume la considerazione che per il debitore ceduto, in quanto soggetto terzo rispetto al contratto di cessione sottoscritto da cedente e cessionario, il contratto rileva come fatto meramente storico. Di conseguenza, non ha senso pretendere che la prova passi “solo” dalla produzione dell’atto di cessione: la prova può essere costruita con strumenti tipici dell’accertamento del fatto.
Alla luce di quanto evidenziato dalla Corte, quando il debitore contesta la titolarità, il giudice di merito può valutare liberamente una pluralità di elementi, non essendoci un “monopolio” probatorio nel contratto di cessione.
Non contestazione: la difesa “generica” non è ammissibile
La Cassazione osserva che il debitore non può trincerarsi dietro una contestazione astratta limitandosi ad asserire che non sarebbe stata provata l’intervenuta cessione a favore della cessionaria, bensì occorre una contestazione specifica e ciò a maggior ragione se nella Gazzetta Ufficiale sono indicate espressamente le categorie dei crediti oggetto della cessione.
Nella vicenda sottoposta all’attenzione della Corte, l’avviso riportava difatti dei criteri ben definiti (tipologia di rapporti, arco temporale, classificazione a sofferenza secondo parametri tecnici), oltre a indicazioni operative per ottenere conferma dei dati. La Corte ne ricava la non genericità della pubblicazione ma, a contrario, la genericità della contestazione formulata dai ricorrenti, che non avevano confutato in modo puntuale la riconducibilità del loro credito a quei criteri.
Il comportamento del cedente come “indizio forte”
Altro profilo spesso sottovalutato in causa è che la Corte valorizza, come argomento di prova, la condotta del cedente.
Se la banca cedente:
- riconosce la cessione;
- si disinteressa del giudizio dopo il subentro della cessionaria;
- il cessionario ha la disponibilità della documentazione dei precedenti titolari del credito (titolo, originali, estratti conto ecc.).
Questi elementi possono concorrere a fondare la conclusione che la cessione è avvenuta a favore del cessionario e che il credito litigioso rientra nel perimetro dei crediti ceduti.
Conclusioni
In conclusione, la recente pronuncia della Cassazione è di particolare rilievo perché chiarisce che, una volta superato il già noto principio secondo cui la sola pubblicazione in G.U. non costituisce automaticamente “prova piena” della titolarità del singolo credito in giudizio, il cessionario non è costretto a produrre il contratto di cessione per vincere l’eccezione di difetto di legittimazione.
Al contrario, la prova della titolarità può essere ricostruita mediante una pluralità di elementi liberamente valutabili dal giudice ex art. 116 c.p.c., tra cui, in particolare, il possesso e la produzione della documentazione proveniente dall’originario creditore (titoli, contratti, estratti, evidenze contabili, atti di gestione), quale indice significativo dell’effettivo subentro nel rapporto. Questo profilo è di rilievo soprattutto quando — specie a fronte di plurime cessioni— risulti complessa la ricostruzione dei codici identificativi dell’esposizione: le liste notarizzate indicano, difatti, un numero associato al credito che non sempre coincide con l’NDG o con l’identificativo utilizzato dall’originator. Tale discrepanza è spesso enfatizzata dal debitore ogni qualvolta che viene contestata la legittimazione attiva della cessionaria. In queste ipotesi, la produzione della documentazione dell’originator consente di superare l’incertezza sui numeri identificativi e, al contempo, alleggerisce sensibilmente l’onere probatorio in capo alla cessionaria di ricostruire le variazioni interne delle numerazioni intervenute nei diversi passaggi tra gli intermediari.
Ulteriore elemento di interesse è certamente il comportamento processuale della cedente. Non è infatti raro, è anzi la prassi nelle operazioni di cessioni in blocco ex art. 58 TUB, che a cessione avvenuta la cedente si disinteressi del contenzioso in essere non depositando ulteriori scritti difensivi, non partecipando alle udienze e non coltivando alcuna azion ei lasciando di fatto che la gestione della lite sia integralmente assunta dalla cessionaria (o dal servicer).
Tale condotta, letta come argomento di prova, diventa un indizio forte della cessione proprio di quel credito oggetto di causa, contribuendo a colmare, insieme alla G.U. e agli ulteriori riscontri documentali, l’onere probatorio sulla titolarità.
Ne deriva che la prova della legittimazione attiva in capo alla cessionaria non si basi più esclusivamente sulla disponibilità del contratto di cessione, ma su un completo corredo probatorio e sulla base di elementi presuntivi, idonei a dimostrare in modo ragionevole e complessivo l’inclusione dello specifico credito nel perimetro ceduto.
In definitiva, l’ordinanza n. 33966/2025 conferma un approccio pragmatico ormai adottato da tempo dalla Cassazione. Nelle cessioni in blocco la titolarità in giudizio non viene dimostrato esclusivamente da un solo documento “salvifico” (il contratto di cessione), ma attraverso un quadro probatorio complessivo nel quale la Gazzetta Ufficiale resta un tassello da affiancare ad ulteriori documenti, presunzioni e argomenti di prova. Da ciò ne deriva che gli operatori del settore possano ridurre le varie contestazioni formulate dai debitori valorizzando anche indici di fatto.
(Contenuto realizzato in collaborazione con Accademia Studio Legale e Avv. Margherita Accili)









