Il 10 giugno il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legislativo di recepimento della NPL Secondary Market Directive, un passo decisivo verso la piena attuazione la direttiva UE che permette a chiunque di acquistare crediti deteriorati, favorendo così la creazione di un autentico mercato secondario per gli NPE.
Cosa prevede il decreto legislativo italiano?
Si riporta di seguito quanto comunicato in merito dal Consiglio dei ministri:
“Il Consiglio dei ministri, su proposta su proposta dei Ministri per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, e dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, ha approvato un decreto legislativo relativo al recepimento della direttiva (UE) 2021/2167, relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE.
Lo schema di decreto legislativo recepisce la direttiva (UE) 2021/2167 (c.d. Secondary Market Directive o SMD), relativa ai gestori e agli acquirenti di crediti deteriorati.
La normativa è volta ad incoraggiare lo sviluppo di mercati secondari (cioè mercati in cui avviene lo scambio di titoli già in circolazione) dei crediti deteriorati e a rafforzare le tutele dei debitori ceduti.
In particolare, la direttiva:
- liberalizza la cessione dei crediti deteriorati da parte degli enti creditizi ai c.d. “acquirenti di crediti” (persone fisiche e giuridiche che esercitano l’attività di acquisto su base professionale);
- aumenta i presidi sul mercato dei crediti e le tutele in favore dei debitori ceduti, mediante: la previsione di un regime autorizzativo e di vigilanza minimo applicabile ai “gestori di crediti”; la disciplina dei rapporti tra acquirente, gestore dei crediti e, se del caso, i fornitori di servizi di gestione dei crediti; una disciplina specifica di tutela dei debitori (obblighi informativi, regole di condotta, costituzione di un nuovo albo di vigilanza, reclami).
La direttiva prevede che, in via transitoria, i soggetti che al 31 dicembre 2023 già svolgevano attività di gestione dei crediti deteriorati possano continuare a svolgere la propria attività fino all’ottenimento dell’autorizzazione e comunque fino al 29 giugno 2024.
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L’iter e l’entrata in vigore
Dopo l’approvazione del decreto legislativo SMD cosa prevede l’iter per l’entrata in vigore definitiva e quando possiamo ipotizzare che diventi operativa a tutti gli effetti? Lo abbiamo chiesto a Michela De Marchi, Segretario Generale UNIREC, che ha risposto: “L’approvazione di lunedì 10 giugno è stato solo il primo passaggio del decreto legislativo di recepimento in Consiglio dei Ministri. Il testo approvato, infatti, deve essere sottoposto alle Commissioni competenti di Camera e Senato, che hanno 40 giorni di tempo per esprimere il loro parere. Il decreto legislativo è stato già tramesso alla 6° Commissione Finanze della Camera, che dovrà pronunciarsi entro il 20 luglio. Il decreto passerà poi nuovamente in Consiglio dei ministri per l’approvazione definitiva. L’entrata in vigore avverrà dopo 15 giorni dalla pubblicazione del decreto legislativo nella Gazzetta Ufficiale. Inoltre, la normativa richiede delle disposizioni attuative di Banca di Italia per essere effettiva. Non pare possibile ipotizzare che l’iter si concluda quindi prima di settembre. Occorre sottolineare poi che nel testo risulta accolta la richiesta di UNIREC di prevedere un termine di sei mesi dalla entrata in vigore delle disposizioni attuative per consentire agli operatori di adeguarsi alla nuova disciplina“.
Rivoluzione sui crediti, ma dimenticata?
Una trasformazione significativa nel mercato dei crediti bancari è imminente, anche se pochi sembrano esserne consapevoli. Perché definirla una rivoluzione non è un’esagerazione? Perché questa direttiva permetterà a chiunque di acquistare crediti problematici dalle banche e da altri soggetti autorizzati a concedere finanziamenti. Tuttavia, solo i gestori di quelli sottoposti a vigilanza potranno svolgere l’attività di gestione dei medesimi.
Ricordiamo che la direttiva, che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE, ha l’obiettivo di uniformare le regole per la cessione dei crediti deteriorati, promuovendo lo sviluppo dei mercati secondari e rafforzando le misure di protezione per i debitori i cui crediti vengono ceduti.
Cosa fa la Direttiva
La direttiva liberalizza la cessione degli NPL da parte degli enti creditizi ai cosiddetti “acquirenti di crediti” o credit purchasers (persone fisiche e giuridiche che svolgono questa attività in modo professionale).
Inoltre, rafforza le misure di protezione nel mercato dei crediti e le tutele per i debitori ceduti attraverso l’introduzione di un regime minimo di autorizzazione e vigilanza applicabile ai “gestori” o credit servicers; regolamenta i rapporti tra acquirente, gestore dei crediti e, se necessario, i fornitori di servizi di gestione dei medesimi; introduce una normativa specifica per la tutela dei debitori, comprendente obblighi informativi, regole di condotta, la creazione di un nuovo albo di vigilanza e la gestione dei reclami.
Perché potrebbe essere interessante per family office et similia
La direttiva, da un lato, liberalizza il mercato dei crediti bancari aprendo la possibilità di acquisto anche a soggetti non qualificati. Tuttavia, è improbabile che questi nuovi attori competano con i grandi operatori su ampi pacchetti di NPE/NPL, e non è realistico pensare che un piccolo risparmiatore vada in banca a comprare crediti deteriorati per recuperarli.
Al contrario, family office o club deal potrebbero trovare interessante investire in portafogli di dimensioni più ridotte, poco o per nulla attraenti per i grandi operatori. Ciò porterà a una maggiore competizione sui portafogli più piccoli e sulle cosiddette code di cartolarizzazione, ossia ciò che rimane dopo la vendita di grandi pacchetti di crediti.
Cosa prevede la direttiva sui crediti
La direttiva prevede che l’attività dei gestori di crediti sia soggetta ad autorizzazione, vigilanza e a regole di comportamento specifiche. Questi gestori dovranno avere una buona reputazione e dimostrare esperienza e competenze adeguate per svolgere il loro lavoro in modo competente e responsabile, con conoscenze in ambito bancario, contabile, manageriale, legale, di compliance e di gestione del rischio. Anche i titolari di partecipazioni qualificate nei gestori dovranno avere una buona reputazione.
Il gestore dovrà implementare sistemi di governance aziendale e controlli interni per proteggere i diritti di debitori e creditori, garantire la protezione dei dati personali, gestire i reclami, prevenire il riciclaggio di denaro e adottare una politica per il trattamento dei debitori. Il Governo potrà richiedere che il gestore, per conto dell’acquirente, si occupi degli obblighi relativi alla centrale rischi.
La direttiva non si applica a banche, società di gestione del risparmio (SGR) e intermediari di credito al consumo, che potranno acquistare crediti problematici e continuare a gestirli autonomamente, senza la necessità di ricorrere a un gestore dei medesimi.
Interessante anche per l’estero
Un’opportunità anche per specialisti esteri. Lo schema di decreto stabilisce che gli acquirenti di crediti in sofferenza possano acquistarli anche se non risiedono o non hanno domicilio o sede legale in Italia, a condizione che, se residenti al di fuori dell’Unione Europea, nominino un rappresentante con residenza, domicilio o sede legale in uno Stato Membro dell’Unione Europea.
Inoltre, lo schema prevede che i gestori di crediti in sofferenza con sede in uno Stato Membro dell’Unione Europea possano operare in un altro Stato Membro senza dovervi aprire succursali, previa comunicazione alla relativa autorità di vigilanza. I gestori di crediti in sofferenza italiani potranno operare anche al di fuori dell’Unione Europea, previa autorizzazione della Banca d’Italia.