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La mediazione civile nel recupero del credito: quando è obbligatoria e quando consigliabile?

Con l’introduzione nel nostro ordinamento di strumenti di risoluzione alternativa delle liti (Alternative Dispute Resolution), le parti possono gestire controversie creditizie senza far ricorso al giudice, ma quanto la mediazione nel recupero del credito è obbligatoria e come funziona?

La mediazione civile è definita come “l’attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa”.

L’obiettivo degli organismi di mediazione (che possono essere enti pubblici o privati) è la risoluzione di una controversia senza passare dall’aula di un Tribunale, evitando così le lungaggini processuali.

Vista l’importanza del tema, abbiamo approfondito gli aspetti relativi alla mediazione nel processo del recupero crediti, con Gabriele Pardo, AD di Rimedia Srl, società di servizi legali che opera dal 2011 nel settore della risoluzione alternativa delle controversie civili.

In materia bancaria e finanziaria il ruolo dei mediatori si rivela fondamentale, quali sono le fasi del procedimento di mediazione in questi casi?  

La mediazione civile può essere divisa in tre fasi: avvio e gestione delle procedure; negoziazione; conclusione. Ognuna di queste fasi assume un ruolo importante a seconda delle esigenze della parte istante.

In questi casi la parte onerata dell’avvio della mediazione è il creditore che sfrutta la procedura per ottemperare ad un onere imposto dalla legge ma con l’occasione cerca di inserire questa fase stragiudiziale in un processo più articolato di recupero del credito.

In altre materie la fase negoziale è fondamentale perché per arrivare ad un accordo conciliativo bisogna fare un lungo lavoro di “smussatura” per portare le parti su un piano di ragionevolezza.

Nel caso della materia bancaria e finanziaria invece gli operatori hanno bisogno di celerità e organizzazione e nella maggior parte dei casi le parti sono in grado di arrivare autonomamente ad un accordo transattivo prima dell’intervento del mediatore.

La fase di avvio rappresenta quindi un momento molto importante che lancia un allarme a tutti: attenzione, questa è l’ultima opportunità per scongiurare il contenzioso giudiziale, provaci prima della mediazione per risparmiare almeno i costi di una delle fasi, oppure sfruttate l’intervento del mediatore per raggiungere il miglior accordo possibile.

Quando è obbligatorio intraprendere la via della mediazione? 

Il d.gls. 28/2010 prevede un tentativo di mediazione obbligatorio sia nella materia bancaria che in quella finanziaria. L’obbligo però sorge in riferimento al giudizio ordinario di cognizione, quindi non si applica in caso di ricorso per decreto ingiuntivo fino a quando la controparte non si oppone e il giudice decide sulla provvisoria esecuzione. 

In ogni caso il creditore è libero di valutare se proporre la procedura di mediazione in una fase del tutto stragiudiziale oppure a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo.

Nel campo delle mediazioni massive cambia radicalmente il tipo di attività perché in quelle procedure che si avviano prima di qualsiasi fase giudiziale il tasso di adesione delle controparti è prossimo allo zero: il debitore viene a conoscenza della procedura e cerca di raggiungere un accordo transattivo direttamente col creditore ed entrambe le parti sanno di avere quest’ultima possibilità prima di gravarsi di ulteriori costi. 

Nel secondo caso invece abbiamo già entrambi i soggetti costituiti in giudizio e l’atteggiamento è meno collaborativo, quindi ci sarà maggiore attività sia per il mediatore che per le parti stesse.

Quando invece è consigliabile?  

Anche se sono di parte ritengo che la mediazione sia uno stimolo importante in ogni caso e a prescindere dall’obbligatorietà.

La gestione massiva applicabile al settore del recupero del credito rende la procedura molto accessibile da un punto di vista economico e offre un contributo a entrambi i soggetti per raggiungere una transazione.

Nell’esperienza di Rimedia sono sempre di più le società che utilizzano il servizio anche nelle materie non obbligatorie come il settore dei servizi con risultati anche migliori.

Quali sono i vantaggi per una società di recupero credito nel rivolgersi a un operatore che si occupa di mediazione massiva? 

Il vantaggio consiste nell’utilizzare un processo lavorativo disegnato intorno alle esigenze di clienti che devono gestire un elevato numero di procedure e hanno quindi bisogno di celerità, organizzazione, ramificazione e prezzi competitivi.

Tramite lo scambio di flussi di dati si riescono a gestire diverse decine di procedure con lo stesso impegno necessario a farne una soltanto. Inoltre, il calendario viene concordato secondo le esigenze di tutte le parti coinvolte e anche le controparti hanno lo stesso trattamento di favore nel rispetto del più alto principio di imparzialità.

Insomma, l’obiettivo è rendere la procedura più snella possibile ed efficace per tutti.

(Contenuto realizzato in collaborazione con Rimedia Srl)

Gabriele Pardo, AD di Rimedia Srl

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