di:  

Le ultime della giurisprudenza di merito a supporto dei creditori

Di seguito una raccolta degli approdi giurisprudenziali più recenti e significativi nell’ambito del contenzioso bancario.
Estinzione anticipata: inapplicabili i principi della corte europea nel contenzioso banca-cliente
In tema di diritto del consumatore al rimborso pro quota degli oneri di un finanziamento estinto anticipatamente, non è direttamente invocabile dal cliente, nei confronti della banca mutuante, la sentenza interpretativa dell’11 settembre 2019, con la quale la Corte di Giustizia Europea ha affermato che la riduzione del costo totale del credito, a cui ha diritto (ex art. 16 direttiva UE 2008/48, nonché ex art. 125 sexies TUB), include “tutti i costi posti a suo carico, compresi anche quelli il cui importo non dipende dalla durata del contratto di credito”.
Tale sentenza interpreta la Direttiva UE 2008/48, non l’art. 125, co. 2 TUB applicabile in questo caso, né l’art. 126 sexies TUB che è stato utilizzato per interpretare l’art. 125.2; [nel caso di specie] non è stato dedotto che la direttiva UE 2008/48 sia self executing, e non ne è stata chiesta l’applicazione diretta, e del resto non risulta che lo fosse, tanto che è stato necessario l’intervento interpretativo della Corte di Giustizia; in ogni caso, salvo eccezioni che in questo caso non risultano ricorrere, una Direttiva non può essere  immediatamente applicabile nei rapporti tra privati.
Si può affermare che, alla luce della citata sentenza, la Repubblica Italiana abbia non correttamente trasposto nel diritto nazionale la Direttiva 2008/48 UE, ma tale situazione può dar luogo ad una responsabilità dello Stato italiano per erronea trasposizione della Direttiva, che comunque non sarebbe direttamente applicabile nei rapporti tra privati.
Tribunale di Napoli, n.10489 del 22.11.2019, Giudice Ettore Pastore Alinante
Fideiussioni “abi” e possibile violazione anticoncorrenziale: l’eventuale nullità è solo parziale
L’illiceità accertata dalla Banca d’Italia di alcune clausole di un modello standardizzato approvato da un’intesa bancaria non è idonea a determinare l’integrale nullità dei contratti “a valle” riconducibili allo schema contrattuale censurato dalla Banca d’Italia ma semmai solo la nullità parziale relativa alle singole clausole.
Tribunale di Ancona, n. 1914 del 12.11.2019, Giudice Maria Teresa Danieli
 
Leasing: la legge 124 del 2017 ha tipizzato la locazione finanziaria quale fattispecie autonoma
Con la legge n. 124 del 4 agosto 2017 (“Legge annuale per il mercato e la concorrenza”) è stato sancito il superamento della duplicità tipologica del leasing traslativo e di godimento. La nuova normativa ha quindi tipizzato la locazione finanziaria quale fattispecie autonoma, distinta dalla vendita con riserva di proprietà.
Tribunale di Perugia, n.1536 del 08.10.2019, Giudice Rosa Lavanga
 
Ripetizione indebito: l’onere della prova degli avvenuti pagamenti è in capo al correntista
Alla stregua dei princìpi generali sul riparto dell’onere probatorio ex art. 2697 c.c., nei rapporti di conto corrente bancario, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell’indebito è tenuto alla prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida causa debendi, essendo quindi onerato della ricostruzione dell’intero andamento del rapporto, con la conseguenza che non può essere accolta la domanda di restituzione se siano incompleti gli estratti conto attestanti le singole rimesse suscettibili di ripetizione.
Tribunale di Reggio Emilia, n. 1646 del 27.11.2019, Giudice Gianluigi Morlini
 
Mutuo – isc: l’indice calcolato in misura inesatta non comporta una maggiore onerosità del prestito ma una erronea rappresentazione del costo complessivo
L’ISC non rappresenta una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento, prima di accedervi. La sua erronea indicazione non comporta di per sé una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto una erronea rappresentazione del suo costo complessivo, non incidendo detto indicatore sul contenuto della prestazione a carico del cliente, ovvero sulla determinatezza o determinabilità dell’oggetto contrattuale, definita dalla pattuizione scritta di tutte le voci di costo negoziali; ne discende che non è configurabile la nullità comminata dall’art. 117 comma 8, o del comma 4, del TUB.
Tribunale di Modena, 06.05.2019, Giudice Luca Primiceri
 
Usura: la mancata produzione dei decreti ministeriali determina il rigetto dell’opposizione
La natura di atti meramente amministrativi dei decreti ministeriali rende ad essi inapplicabile il principio “iura novit curia” di cui all’art. 113 c.p.c., da coordinarsi, sul piano ermeneutico, con il disposto dell’art. 1 delle preleggi, che non comprende, appunto, i detti decreti tra le fonti del diritto, (cfr. cass. n. 2543/2019). Di conseguenza, il mancato adempimento all’onere probatorio ricadente sulla parte, determina il rigetto della domanda, in quanto pur trattandosi di una nullità rilevabile d’ufficio, essa può rilevarsi “iuxta alligata et probata”.
Tribunale di Napoli, n.10814 del 04.12.2019, Giudice Maria Ludovica Russo
 
Contratti derivati: nulli se è impossibile rilevare un collegamento con i mutui a cui si riferiscono
Se nel contenuto dei contratti derivati, non è possibile rilevare un collegamento fra questi e i finanziamenti a cui si riferiscono, viene meno la causa degli stessi. Per cui la sanzione da applicare è quella della nullità.
Tribunale di Taranto, n.2856 del 18.11.2019, Giudice Claudio Casarano
 
Rimborso spese assicurative: legittimata passivamente è l’impresa assicuratrice
L’unico soggetto passivamente legittimato in ordine alla richiesta di restituzione o rimborso del premio è l’impresa assicuratrice e non l’ente erogatore del finanziamento.
Al riguardo, infatti, l’esistenza di un collegamento negoziale tra il contratto di finanziamento e il contratto assicurativo rileva unicamente sotto il profilo dell’insorgenza del diritto alla restituzione (nel senso che, estinguendosi anticipatamente il primo, viene meno parte del rischio assicurato e, quindi, della causa che sorregge il pagamento del premio nella misura determinata ad origine), ma non determina il sorgere di un obbligo restitutorio da parte di un soggetto diverso rispetto all’accipiens, che, oltre ad essere il soggetto che ha materialmente ricevuto il denaro, è anche il soggetto che beneficia dell’estinzione anticipata, non essendo più esposto al rischio della copertura assicurativa.
Tribunale di Asti, 27.06.2019, Giudice Andrea Carena
 
Usura: esclusa la rilevanza del c.d. T.E.MO. in assenza della concreta applicazione dei tassi moratori
In materia di applicazione della normativa antiusura, è da escludere la rilevanza del cosiddetto “tasso effettivo di mora” (T.E.MO.) in assenza della concreta applicazione – o anche della mancata prova dell’applicazione – di tassi moratori. La verifica dell’usurarietà dei tassi moratori non può essere effettuata rapportando gli stessi con la quota capitale delle sole rate arretrate.
La penale per estinzione anticipata del mutuo non incide sul superamento della soglia, in quanto ha natura eventuale ed è funzionale ad indennizzare il mutuante dei costi collegati al rimborso anticipato del credito. Non è consentito considerarla nella sommatoria da effettuarsi ai fini della presunta usurarietà nel confronto con il tasso soglia del periodo. E’ altresì evidente che, minori sono i “giorni di utilizzo”, maggiore è il tasso risultante dall’estinzione anticipata.
Tribunale di Cremona, 07.06.2019, GOP Avv. Nunzia Corini
 
Usura: per la determinazione del TEGM è necessaria la produzione in giudizio dei decreti ministeriali
La mancata produzione della copia dei decreti ministeriali che stabilivano, all’epoca della stipula del contratto, la soglia antiusura può essere superata, come correttamente ha ritenuto la sentenza impugnata, con la produzione di equipollenti. Con la produzione in giudizio dei comunicati stampa della Banca d’Italia non può, dunque, ritenersi soddisfatto l’onere probatorio gravante sulla ricorrente. La copia dei suddetti decreti ministeriali costituisce, infatti, elemento di prova essenziale della fattispecie, non altrimenti surrogabile.
Tribunale di Castrovillari, 11.09.2019, Giudice Matteo Prato
 
A cura degli Avv.ti Antonio De Simone e Walter Giacomo Caturano
 

CONDIVI QUESTO ARTICOLO!

Iscriviti alla newsletter

    La tua email *

    Numero di cellulare

    Nome *

    Cognome *

    *

    *

    Inserisci sotto il seguente codice: captcha