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MERCATO NPL E PRIVACY: le novità del 2016

L’importanza della compliance per gestire le informazioni sul debitore in un mercato in forte impennata

Nel luglio scorso il mercato dell’NPL italiano secondo le stime che sono state pubblicate da ILSOLE24ORE, veniva dato in forte crescita «a fine 2015 potremmo arrivare senza problemi a superare la forchetta degli 8-10 miliardi» di portafogli venduti, dicevano infatti gli esperti intervistati.
Tuttavia, la vera impennata potrebbe registrarsi nel 2016 visto che per il prossimo anno gli stessi esperti stimavano un volume delle cessioni di portafogli non core, tra performing e non performing, superiore “agevolmente” ai 20 miliardi di euro».

Poco, se si considera in termini assoluti il mercato, stimato in 200 miliardi di valore (ciò che le banche hanno in pancia e che rallenta la concessione di nuovo credito al mercato) ma tanto in termini percentuali, siamo sul 10 per cento.
E ciò senza che sia ancora partita la bad bank di cui tanto si parla, per altro non è ancora chiaro se partirà con o senza aiuti di stato.
In questo contesto, le recenti dichiarazioni della Commissaria UE alla concorrenza Margrethe Vestager  “Noi facciamo del nostro meglio per dare input, nel momento in cui viene istituita una bad bank che darà vantaggi a determinate banche occorre imporre la condizione della ristrutturazione perché si stanno utilizzando i soldi dei contribuenti. Dunque la decisione spetta all’Italia che sta cercando una “soluzione di mercato” per la bad bank che eviti gli aiuti di Stato facendo scattare la nuova regola del bail in”, pronunciate nella sua visita in Italia ad ottobre, fanno riflettere anche alla luce dei provvedimenti del governo e degli effetti che hanno avuto sui risparmiatori. Certo, per gli operatori del settore recupero crediti NPL, lo scenario che si apre nel 2016 è sicuramente di grande aspettativa: un ricco mercato e tanto lavoro da affrontare ma con nuove regole che lo disciplinano. Il Decreto del MEF della primavera scorsa che ha dato attuazione alla riforma del risparmio del 2010 prevede ad esempio come l’acquisto dei crediti sia un’attività finanziaria  esercitabile solo dai soggetti vigilati da Banca di Italia e solo per le agenzie di recupero con licenza ai sensi dell’art.115 del TULPS si prevede un’eccezione, ma molto limitata. Pare insomma, che si prospetti nel 2016 la nascita di un nuovo mercato, quello secondario e terziario dell’acquisto e del recupero dove le banche e le finaziarie, tramite i “servicer”, i nuovi 106, daranno il lavoro di recupero stragiudiziale “parcellizzato” alle agenzie con licenza 115 TULPS, quando non venderanno a queste ultime dei piccoli  portafogli, limitando quindi ove necessario, ovvero correggendoli, i pericoli di scelte di acquisto troppo aggressive.

In questo contesto, occorre inoltre riporre grande attenzione nella gestione delle informazioni per ottimizzare la resa degli acquisti e per rimanere conformi alla normativa appena varata sulla riservatezza. L’emanazione del nuovo regolamento EU sulla gestione dei dati che prevede sanzioni significative per le aziende che non rispettano la norma, infondono una giustificata preoccupazione agli operatori del settore. Sono sanzioni proporzionali al fatturato e impongono quindi un’attenzione rilevante, anche magari con l’istituzione del “privacy officer” come previsto dal regolamento. La politica del prezzo che ha contraddistinto questo mercato finora, lascerà quindi il passo ad un’attenta scelta del fornitore, che dovrà garantire sia il costante possesso dei requisiti di legge per esercitare l’attività di investigazione e informazione sul credito  ma anche la lecita provenienza del dato fornito.
Anche il Garante per la Privacy italiano, dopo aver licenziato il codice di deontologia per le informazioni commerciali nell’ultima parte di quest’anno,  pare pronto  nel corso del 2016 ad intervenire sul tema del recupero stragiudiziale dei crediti e della gestione dei dati in questo ambito, e speriamo lo faccia quanto prima, mettendo finalmente mano al provvedimento del 2005 che ebbe il merito di definire dei binari di legalità all’attività di recupero stragiudiziale ma che nacque in un contesto molto diverso da quello attuale e impone tuttora  delle limitazioni che hanno perso l’originaria giustificazione. Si pensi all’utilizzo vietato anche  della semplice dicitura “recupero crediti” nelle buste per la   corrispondenza con il debitore ovvero  ai problemi per l’utilizzo degli SMS.

Insomma, nel 2016, molte novità si profilano per il mondo della gestione e del recupero dei crediti italiano.

di Marco Recchi
© Riproduzione riservata

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