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Segreto commerciale: il Governo dà attuazione alla direttiva Ue

Il Consiglio dei ministri ha varato l’8 febbraio scorso un decreto in cui si dà attuazione alla direttiva Ue  2016/943 riguardo alla protezione del know how e del segreto commerciale
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L’8 febbraio scorso è stato approvato in via preliminare dal Governo un decreto con il quale si recepisce e si dà attuazione alla direttiva Ue 2016/943 in merito alla protezione del know how  e del segreto commerciale contro l’acquisizione, l’utilizzo e la divulgazione illeciti. Suddetta direttiva traccia in maniera uniforme e per tutta l’Unione Europea i requisiti di protezione e i limiti della tutela delle informazioni commerciali riservate. Nell’articolo 2 essa delinea le tre caratteristiche fondamentali per poter parlare di segreto commerciale, ovvero che le informazioni siano: 1) segrete; 2) abbiano un valore commerciale in quanto segrete; 3) siano sottoposte a ragionevoli misure di segretezza da parte di chi le detiene.
In particolare, la direttiva Ue si preoccupa di prendere posizione sulle attività di reverse engineering e a tutelare la riservatezza dei segreti commerciali nel corso dei procedimenti giudiziari.
“Il decreto” spiega una nota di Palazzo Chigi “prevede misure sanzionatorie penali e amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di acquisizione, utilizzo o divulgazione di informazioni commerciali riservate”. In questo senso, esso amplia il divieto di acquisire, rivelare o utilizzare abusivamente informazioni ed esperienze aziendali, salvo il caso in cui esse siano state conseguite in modo indipendente. Si stabilisce infatti che l’utilizzo o la divulgazione di un segreto commerciale si considerano illeciti anche quando un soggetto fosse a conoscenza del fatto che il segreto commerciale era stato ottenuto direttamente o indirettamente da un terzo che illecitamente lo utilizzava. Inoltre, nel decreto si stabilisce che la produzione, l’offerta o la commercializzazione di merci costituenti violazione oppure l’importazione, l’esportazione o lo stoccaggio di merci costituenti violazione a tali fini si considerano un utilizzo illecito di un segreto commerciale anche quando il soggetto che svolgeva tali attività era a conoscenza del fatto che il segreto commerciale era stato utilizzato illecitamente. Infine, riguardo alle sanzioni, il testo interviene sull’articolo 623 del Codice penale e prevede la pena di reclusione fino a due anni per chiunque, avendo acquisito in modo abusivo segreti commerciali, li rivela o li impiega per il proprio o l’altrui profitto.
Proprio in merito alle misure sanzionatorie, il 24 ottobre 2017 la Corte di Cassazione si era espressa legittimando il licenziamento immediato del dipendente qualora egli abbia copiato i dati riservati dell’azienda e li abbia portati all’esterno tramite una pen-drive o una connessione internet. Il licenziamento è da ritenersi valido anche se i dati in questione non vengono divulgati, ma restano nella esclusiva disponibilità del lavoratore. Secondo i giudici, il comportamento di chi copia e porta a casa i dati aziendali è talmente grave da ledere irrimediabilmente il vincolo di fiducia tra datore di lavoro e dipendente.
A cura della Redazione
© Riproduzione riservata

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