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Titolare effettivo: pubblicato in Gazzetta il nuovo regolamento

Il 25 maggio scorso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Mise che contiene il nuovo regolamento sul registro dei titolari effettivi

Il 25 maggio scorso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto interministeriale n. 55 dell’11 marzo 2022 circa il nuovo regolamento sulle modalità di comunicazione del titolare effettivo al Registro delle Imprese. In tal senso, i dati e le informazioni relative alla titolarità effettiva dovranno essere comunicati dagli amministratori delle imprese dotate di personalità giuridica, dal fondatore o dai soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l’amministrazione delle persone giuridiche, o dai fiduciari dei trust o dagli istituti giuridici, alla Camera di Commercio territorialmente competente tramite il modello di comunicazione unica di impresa (già esistente), ma da aggiornare con un formato informatico creato ad hoc.

Entro 60 giorni dall’entrata in vigore del suddetto decreto, seguirà un provvedimento del Mise che attesta l’operatività del formato informatico. Nel momento in cui il sistema dati sarà operativo, la comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva dovrà essere effettuata entro 60 giorni. Sarà necessario comunicare i dati della persona fisica che compare come titolare effettivo, quali ad esempio i dati identificativi e la cittadinanza, così come l’entità della partecipazione, diretta o indiretta, al capitale dell’ente da parte della persona fisica individuata come titolare effettivo.

Eventuali variazioni dovranno essere comunicate entro 30 giorni dal compimento dell’atto che dà luogo alla variazione. Inoltre, i soggetti obbligati sono tenuti a comunicare annualmente la conferma delle informazioni, entro 12 mesi dalla data della prima comunicazione, o dall’ultima comunicazione della loro variazione, o dall’ultima conferma. Le imprese dotate di personalità giuridica potranno effettuare tale conferma contestualmente al deposito del bilancio.

La Camera di commercio territorialmente competente è tenuta all’accertamento e alla contestazione della violazione dell’obbligo di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva e all’irrogazione della relativa sanzione amministrativa, ai sensi dell’art. 2630 del Codice Civile. Inoltre, la Camera di commercio provvederà ai controlli delle comunicazioni rispetto alle regole tecniche e a quelle specifiche del formato elettronico, nonché ai controlli sulle autodichiarazioni.

Infine, il decreto disciplina anche la procedura di accesso ai dati differenziata a seconda di chi richiede le informazioni: autorità, soggetti che devono effettuare adeguata verifica e soggetti terzi.

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