Il bonus condizionatori 2026 non è una misura autonoma: rientra nell’Ecobonus o nel Bonus ristrutturazioni, in base al tipo di intervento. L’aliquota ordinaria è del 36%, elevata al 50% per l’abitazione principale. Tutti i dettagli validi per l’anno in corso.
La legge di bilancio 2026 ha prorogato le agevolazioni fiscali per l’acquisto e l’installazione di impianti di climatizzazione a bassa emissione energetica. Il cosiddetto “Bonus condizionatori” non costituisce un’autonoma categoria normativa, ma rientra in agevolazioni preesistenti orientate al recupero edilizio e all’efficientamento termico. A seconda della tipologia di intervento che si intende effettuare e del prodotto che si vuole acquistare, si potrà fare affidamento all’Ecobonus o al Bonus ristrutturazioni.
Vediamo dunque le differenze esistenti tra le due opzioni disponibili, i relativi requisiti, le aliquote, le modalità di pagamento e le scadenze.
I requisiti per accedere alle due misure
Il quadro normativo di riferimento è duplice. Da un lato, il Bonus ristrutturazioni (art. 16-bis, lett. h, TUIR) copre l’installazione di nuovi condizionatori a pompa di calore, nell’ambito di lavori di manutenzione straordinaria o ristrutturazione edilizia. In questo caso non è richiesto che il sistema sia abilitato anche al riscaldamento invernale. Dall’altro, l‘Ecobonus (D.L. n. 63/2013, art. 14) prevede invece la sostituzione integrale dell’impianto termico preesistente con pompe di calore ad alta efficienza, obbligo di doppia funzionalità estate-inverno e classe energetica minima A+++. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che in questo caso, l’agevolazione è accessibile anche in assenza di lavori edilizi, purché l’intervento contempli – come detto poc’anzi – il rimpiazzo dei vecchi impianti con nuovi sistemi ecosostenibili. Restano dunque esclusi gli impianti alimentati esclusivamente da combustibili fossili.
Le aliquote in base alla destinazione d’uso
La detrazione ordinaria è fissata al 36% della spesa sostenuta. L’aliquota sale al 50% per gli immobili destinati ad abitazione principale, a condizione che il richiedente sia titolare di un diritto reale sull’immobile, quale proprietà, usufrutto, uso o abitazione. Il beneficio è fruibile in dichiarazione dei redditi (Modello 730 o Redditi PF) in dieci rate annuali di pari importo.
Chi può accedere ai bonus
Entrambe le agevolazione sono fruibili dalle seguenti categorie di contribuenti:
- persone fisiche;
- esercenti arti e professioni;
- società di persone e di capitali;
- associazioni di professionisti;
- condomini;
- enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
- istituti autonomi per le case popolari; cooperative di abitazione a proprietà indivisa.
Per quanto concerne l’Ecobonus, la platea include anche contribuenti residenti e non residenti titolari di qualsiasi tipologia di reddito, compresi i soggetti con reddito d’impresa.
Bonifico parlante: unica modalità di pagamento
Per accedere al beneficio fiscale il pagamento deve essere effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario o postale cosiddetto “parlante”. Nello specifico deve contenere: causale con riferimento normativo, codice fiscale del beneficiario, partita IVA o codice fiscale dell’impresa installatrice ed estremi della fattura. Pagamenti con carta, assegno o altri strumenti non consentono di beneficiare della detrazione. Per gli interventi che generano risparmio energetico o utilizzano fonti rinnovabili, la documentazione tecnica va trasmessa al portale competente entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori.
Le tempistiche
Le spese sostenute entro il 31 dicembre 2026 per l’acquisto di climatizzatori a basso consumo, deumidificatori e pompe di calore rientrano nel regime agevolato prorogato. Il termine è identico a quello previsto per le altre detrazioni edilizie confermate dalla manovra in vigore.









