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Contratti finanziari a distanza

Contratti finanziari a distanza: dal 19 giugno 2026 recesso agile e sanzioni fino a 75.000 euro

Il d.lgs. n. 209 del 31 dicembre 2025 introduce nuove regole per i contratti finanziari a distanza. Dal 19 giugno 2026 cambiano recesso online, obblighi informativi e controlli, con sanzioni da 7.500 a 75.000 euro.

Contratti finanziari a distanza: dal 19 giugno 2026 nuove regole su tutele e trasparenza

Con il decreto legislativo n. 209 del 31 dicembre 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’8 gennaio 2026, l’Italia ha recepito la direttiva UE 2023/2673 sul mercato digitale e sui servizi finanziari. Le nuove disposizioni si applicheranno ai contratti stipulati a partire dal 19 giugno 2026.

L’intervento nasce dalla crescente diffusione di piattaforme online, applicazioni mobili e strumenti di identificazione digitale, che hanno reso sempre più comune la sottoscrizione di prodotti bancari, finanziari e assicurativi attraverso canali digitali. In questo scenario, il rapporto tra intermediari e consumatori richiede regole più chiare, capaci di rendere effettivi i diritti già previsti.

Il decreto interviene su tre pilastri normativi: Codice del Consumo, Testo Unico Bancario e Codice delle Assicurazioni Private. L’obiettivo è rafforzare la tutela del consumatore nei contratti finanziari a distanza, migliorando trasparenza, accessibilità delle informazioni e possibilità concreta di recedere dal contratto.

Recesso online semplificato e termini fino a 30 giorni per i consumatori

La novità più rilevante riguarda il cosiddetto recesso agile. Il nuovo articolo 54-bis del Codice del Consumo introduce, per i contratti conclusi online, un comando digitale facilmente accessibile attraverso l’interfaccia utilizzata dal consumatore. Accanto al modulo tradizionale di recesso, il professionista dovrà quindi mettere a disposizione una funzione semplice, visibile e disponibile per tutto il periodo in cui il diritto può essere esercitato.

Il comando dovrà essere identificato con una dicitura chiara, come “recedere dal contratto qui” o una formula equivalente. La procedura dovrà consentire al consumatore di inserire il proprio nome, i dati del contratto e il recapito elettronico al quale ricevere la conferma. Una volta completato l’invio, il professionista dovrà trasmettere senza ritardo un avviso di ricevimento su supporto durevole, cioè uno strumento che consenta di conservare le informazioni nel tempo.

Il decreto rafforza anche gli obblighi informativi. Le informazioni precontrattuali dovranno essere fornite in modo chiaro, comprensibile e tempestivo. Particolare attenzione è riservata alle caratteristiche di sostenibilità dei prodotti finanziari, come eventuali obiettivi ambientali o sociali, che dovranno essere comunicati prima della conclusione del contratto, per garantire un acquisto consapevole.

Il diritto di recesso viene ridefinito anche nei termini. Per la generalità dei contratti finanziari a distanza il consumatore avrà 14 giorni, mentre per le forme pensionistiche complementari il termine sarà di 30 giorni. Il periodo decorrerà dalla conclusione del contratto o dalla successiva ricezione delle informazioni contrattuali.

Controlli rafforzati, stop alle pratiche ingannevoli e sanzioni fino a 75.000 euro

Il decreto introduce un presidio più rigoroso anche sulla progettazione delle interfacce digitali. Le piattaforme online dovranno evitare meccanismi capaci di orientare o rendere meno libera la scelta del consumatore, fenomeno spesso indicato come dark pattern, cioè interfacce costruite per spingere l’utente verso decisioni poco consapevoli.

La riforma valorizza inoltre il supporto umano. In presenza di assistenti virtuali e chatbot, il consumatore dovrà poter ricevere chiarimenti adeguati prima della conclusione del contratto. Questo passaggio assume rilievo in un mercato nel quale l’automazione può rendere più rapido il processo di acquisto, lasciando però zone d’ombra nella comprensione delle condizioni applicate.

Il sistema di vigilanza viene affidato alle principali autorità competenti: Banca d’Italia, Consob, IVASS e COVIP. A loro spetterà il compito di controllare il rispetto delle nuove regole nei rispettivi ambiti di competenza.

Le violazioni potranno comportare conseguenze rilevanti. Le sanzioni amministrative andranno da 7.500 a 75.000 euro per ciascuna violazione. Nei casi più gravi potrà inoltre operare la nullità del contratto, cioè la sua inefficacia giuridica.

La disciplina avrà applicazione generale e residuale, riguardando i servizi finanziari commercializzati a distanza che non siano già regolati da norme europee specifiche.

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