La Cassazione ha chiarito ogni dubbio interpretativo, estendendo anche ai cessionari di crediti acquistati nelle operazioni di cartolarizzazione quella speciale prerogativa concessa dal legislatore alle banche con l’art. 50 del Testo Unico Bancari
L’ordinanza n. 31577/2019 della Cassazione Civile ha espressamente previsto che il cessionario di un credito riveniente da una operazione di cartolarizzazione ex lege n. 130/1999 possa richiedere, ai sensi dell’art. 50 TUB (disciplina processuale di carattere speciale, consistente in un privilegio storicamente ritenuto quale esclusiva prerogativa dei soli Istituti di credito), l’emissione di un decreto ingiuntivo sulla base dell’estratto conto “certificato” conforme alle scritture contabili della banca cedente.
Tale estensione, negli anni già recepita dalla prassi giurisprudenziale, sempre secondo la Corte di Cassazione, si ricava dal combinato disposto degli articoli 4, comma 1, L. n. 130/1999, e 58, comma 3, TUB.
Infatti l’articolo 4, comma 1, della L. n. 130/1999 dispone che alle cessioni di credito poste in essere ai sensi della stessa legge sulle cartolarizzazioni si applica l’art. 58, comma 3, TUB, il quale prevede non solo che i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità di annotazione, ma anche che “restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti”.
La Cassazione ha quindi scritto la parola fine rispetto ad ogni dubbio interpretativo, estendendo -con esclusione di ogni teoria minoritaria- anche ai cessionari di crediti acquistati nelle operazioni di cartolarizzazione ai sensi della legge n. 130/1999 quella speciale prerogativa concessa dal legislatore alle banche con l’art. 50 del Testo Unico Bancario – e che costituisce una disciplina speciale di carattere processuale – allo scopo di dotarle di strumenti rapidi ed efficaci che consentano di contenere gli immobilizzi e le perdite su crediti i cui effetti dannosi si rifletterebbero automaticamente su tutto il sistema economico e finanziario che riceve credito dalle banche.
L’intervento della Suprema Corte di fatto cristallizza il concetto per cui la natura bancaria o meno del soggetto cessionario del credito non rileva più ai fini dell’applicabilità dell’art. 50 TUB, trattandosi di una prerogativa che è stata attribuita ai cessionari dei crediti (e, conseguentemente, anche ai loro mandatari) direttamente dalla legge.
Contributo a firma dell’Avvocato Rachele Barattelli, Team Litigation – Finance Department di Sistemia S.p.A. con il coordinamento dell’Avv. Giuseppe Sollitto Master Lawyer Sistemia S.p.a.