La Cassazione precisa i limiti della responsabilità penale di un revisore contabile nei casi di illeciti commessi da amministratori e sindaci. Può la conoscenza delle irregolarità portare alla condanna?
I revisori contabili non possono essere chiamati a rispondere per reati commessi da amministratori e sindaci se non hanno fornito un contributo concreto alla realizzazione degli stessi.
E’ quanto chiarisce la sentenza n. 19282 del 27 maggio 2026 emessa dalla quinta sezione penale della Cassazione, che affronta il delicato tema della responsabilità penale dei revisori nelle procedure di insolvenza.
Nel caso di specie il professionista aveva svolto attività di revisione per una fondazione poi ammessa a concordato preventivo e che ricopriva anche il ruolo di sindaco in altre società considerate coinvolte nelle operazioni contestate agli amministratori. Secondo l’accusa, il revisore avrebbe favorito alcune distrazioni patrimoniali realizzate attraverso consulenze, contratti di lavoro ritenuti fittizi e pagamenti effettuati per prestazioni considerate inesistenti.
La Cassazione, tuttavia, ha ritenuto che le motivazioni poste a fondamento della condanna per bancarotta fraudolenta nei confronti del revisore coinvolto nella vicenda di una società successivamente fallita non fossero sufficienti a dimostrare il reale contributo del professionista alle condotte illecite.
Chi può rispondere del reato
La decisione mette in evidenza che i revisori contabili hanno il compito di verificare la correttezza dei documenti contabili e dei bilanci della società. Questo ruolo, però, non coincide con quello degli amministratori o dei sindaci, che invece hanno poteri diretti di gestione e controllo interno dell’impresa.
Secondo i giudici infatti i revisori non sono responsabili per concorso omissivo nei reati di bancarotta e di falso in bilancio commessi dagli amministratori e dai sindaci della società fallita quando la legge non prevede espressamente un obbligo di impedire tali condotte.
I revisori, tenuti a effettuare verifiche in merito alla correttezza del bilancio e a segnalare anomalie, non hanno il potere di bloccare l’approvazione di un bilancio da parte dell’assemblea dei soci né di sostituirsi agli organi societari nelle decisioni gestionali.
La Cassazione ha inoltre sottolineato che estendere la responsabilità dei revisori oltre quanto stabilito dalla normativa significherebbe violare i principi fondamentali di legalità e tipicità del reato. Nessuno può essere punito per una condotta che il legislatore non ha chiaramente previsto come reato.
Quali sono i limiti del revisore
La decisione riafferma quindi una netta distinzione tra chi gestisce l’impresa, chi la controlla dall’interno e chi svolge attività di revisione esterna.
La pronuncia della Cassazione contribuisce così a definire con maggiore precisione i confini delle responsabilità professionali, evitando interpretazioni troppo estensive che rischierebbero di attribuire ai revisori obblighi e poteri che la legge non riconosce loro.
Il revisore, dunque, non può essere ritenuto responsabile automaticamente senza una partecipazione effettiva e consapevole al reato.
