La rottamazione cartelle 2026 amplia il perimetro della definizione agevolata ai tributi locali affidati alla riscossione entro il 2023. Comuni e contribuenti saranno chiamati a rispettare nuove scadenze e procedure per accedere ai benefici previsti dalla normativa.
Rottamazione cartelle 2026: cosa prevede la nuova definizione agevolata
Con la pubblicazione della Legge n. 88/2026 nella Gazzetta Ufficiale del 22 maggio 2026 è entrata in vigore una delle principali novità fiscali dell’anno. La norma, che converte il Decreto Legge n. 38/2026, introduce modifiche nella gestione dei debiti affidati all’Agente della riscossione, ampliando il raggio d’azione della rottamazione cartelle 2026.
La misura riguarda i carichi affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 e coinvolge sia i debiti fiscali nazionali sia una parte delle entrate di Regioni ed enti locali. Restano esclusi i debiti derivanti da condanne della Corte dei conti, oltre alle altre categorie già escluse dalla disciplina vigente.
La nuova definizione agevolata riprende l’impianto della precedente Rottamazione-quinquies introdotta dalla legge n. 199/2025, ampliandone il campo di applicazione. L’obiettivo è consentire ai contribuenti di regolarizzare la propria posizione eliminando una parte degli oneri accessori collegati ai debiti iscritti a ruolo.
Un aspetto centrale riguarda il coinvolgimento degli enti territoriali. Regioni, Province e Comuni potranno applicare la misura solo attraverso uno specifico provvedimento da pubblicare sul proprio sito istituzionale e da trasmettere all’Agenzia delle Entrate-Riscossione entro il 30 giugno 2026. La scelta di aderire resta quindi rimessa all’autonomia dei singoli enti.
Per i contribuenti interessati, la verifica della propria posizione debitoria sarà disponibile entro il 15 settembre 2026 nell’area riservata del portale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, mentre la domanda di adesione potrà essere presentata esclusivamente online dal 16 settembre al 31 ottobre 2026.
IMU, TARI e tributi locali nel perimetro della sanatoria
L’elemento di maggiore rilievo della riforma riguarda l’estensione della definizione agevolata alle entrate locali affidate all’Agenzia delle Entrate-Riscossione. In presenza di una delibera favorevole del Comune, potranno rientrare nella procedura numerosi tributi comunali, tra cui IMU, TARI, imposta di soggiorno, diritti sulle affissioni e altre entrate locali.
Per i contribuenti ciò significa la possibilità di regolarizzare i debiti maturati nel periodo 2000-2023 pagando il tributo originariamente dovuto, senza sanzioni e interessi di mora. Restano comunque dovute le eventuali spese di notifica e le somme già maturate nell’ambito delle procedure esecutive.
La misura interessa anche le cartelle relative all’IMU su seconde case, immobili di lusso, terreni agricoli e altre fattispecie per le quali l’imposta risulta dovuta. Per la TARI, invece, potranno essere regolarizzati gli importi riferiti sia alle utenze domestiche sia alle attività economiche.
Diversa la disciplina prevista per le sanzioni amministrative, comprese quelle derivanti dal Codice della Strada. In questi casi la definizione agevolata non elimina la sanzione principale, ma consente di ridurre il carico economico eliminando interessi e somme accessorie.
Restano fuori dalla procedura i carichi non affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione entro il 31 dicembre 2023, le somme gestite direttamente dai Comuni attraverso procedure autonome e le posizioni riferite a enti che non aderiranno alla misura.
Domande online, scadenze e pagamenti fino a 54 rate bimestrali
La concreta applicazione della rottamazione cartelle 2026 dipenderà dalle scelte delle amministrazioni locali. Entro il 30 giugno 2026 i Comuni dovranno pubblicare le delibere di adesione e comunicare all’Agenzia delle Entrate-Riscossione i carichi che intendono includere nella definizione agevolata.
Tra i grandi centri urbani hanno manifestato interesse città come Roma, Genova, Napoli, Palermo, Forlì, Pesaro e Catania. In altre realtà, tra cui Milano, Bologna e Firenze, la misura non risulta al momento prevista.
Una volta presentata la domanda, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione comunicherà entro il 31 dicembre 2026 l’importo complessivo da versare. Il pagamento potrà avvenire in un’unica soluzione entro il 31 gennaio 2027 oppure attraverso un piano composto da un massimo di 54 rate bimestrali di pari importo.
In caso di rateizzazione sarà applicato un interesse del 3% annuo a partire dal 1° febbraio 2027. Gli effetti sulle eventuali dilazioni già in corso saranno definiti alla data del 31 gennaio 2027.
Resta aperta, in diversi territori, la questione della cosiddetta “doppia via” della riscossione. Alcuni Comuni affidano all’Agenzia delle Entrate-Riscossione solo una parte dei propri tributi, mentre per altre entrate utilizzano strumenti e concessionari differenti. Saranno quindi le singole amministrazioni a stabilire come coordinare l’applicazione della definizione agevolata e quali regole adottare per i contribuenti interessati.

