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Fondo antiusura: fino a 40mila euro di credito diretto per PMI e famiglie in difficoltà

Dal 15 giugno 2026 il Fondo antiusura consente ai Confidi di erogare prestiti diretti fino a 40mila euro alle PMI a rischio finanziario. Garanzie fino all’80% e nuovi requisiti per operatori, Fondazioni e Associazioni rafforzano il sistema di prevenzione dell’usura.

Fondo antiusura: nuovi requisiti per Confidi, Fondazioni e Associazioni

Con le disposizioni operative del Ministero dell’Economia e delle Finanze, dal 15 giugno 2026 entra in vigore la nuova disciplina del Fondo antiusura, riformato dopo le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2025. L’intervento aggiorna uno strumento che, dalla sua istituzione con la Legge n. 108 del 1996, ha favorito l’accesso al credito per famiglie e piccole imprese in temporanea difficoltà economica, sostenendo nel tempo finanziamenti per oltre 2 miliardi di euro.

La riforma è stata coordinata con il Fondo di garanzia per le PMI e recepisce le nuove disposizioni operative emanate dal Dipartimento del Tesoro. Con l’obiettivo di rafforzare l’efficacia degli interventi e migliorare il controllo sull’utilizzo delle risorse pubbliche.

Tra le principali novità figura la revisione dei requisiti richiesti ai soggetti che operano con le risorse del Fondo. Per Fondazioni e Associazioni antiusura vengono introdotti requisiti patrimoniali minimi differenziati in base all’ambito territoriale di attività. Mentre amministratori e rappresentanti legali devono possedere requisiti di onorabilità ispirati a quelli previsti per gli intermediari finanziari dal Decreto Ministeriale n. 169 del 2020. Anche ai Confidi vengono richiesti standard più elevati sotto il profilo della professionalità, della competenza e della correttezza operativa.

L’obiettivo è garantire una gestione più solida e affidabile delle risorse pubbliche destinate alla prevenzione dell’usura e al sostegno dei soggetti più vulnerabili.

Prestiti diretti fino a 40mila euro e costi limitati allo 0,5% annuo

La novità di maggiore rilievo riguarda la possibilità per i Confidi di concedere finanziamenti diretti fino a 40mila euro alle micro, piccole e medie imprese che presentano un elevato rischio finanziario.

Tradizionalmente il Fondo antiusura operava attraverso il rilascio di garanzie a favore delle banche. La nuova disciplina amplia gli strumenti disponibili, consentendo ai Confidi di intervenire anche con prestiti diretti. Le erogazioni possono essere effettuate entro il limite del 40% delle risorse del Fondo speciale antiusura detenute dall’ente e almeno il 20% dell’importo finanziato deve essere sostenuto con risorse proprie del Confidi.

La riforma estende inoltre l’operatività a intermediari finanziari e operatori di microcredito. Ampliando le possibilità di accesso ai finanziamenti per imprese e famiglie che incontrano maggiori difficoltà nei canali tradizionali.

I costi applicati restano contenuti. La Circolare stabilisce che i costi recuperabili non possano superare lo 0,5% annuo dell’importo finanziato, con una soglia minima di 250 euro per singola operazione. Il tasso applicato deve coprire esclusivamente i costi sostenuti e il rischio connesso alla quota di capitale messa a disposizione dal Confidi, preservando così la funzione sociale dello strumento.

Per accedere alle misure dedicate alle imprese è necessario rientrare nella definizione di elevato rischio finanziario prevista dalla normativa. Il parametro individuato corrisponde a una probabilità di insolvenza a un anno pari almeno al 3,6%. Criterio che consente di individuare in modo oggettivo le situazioni di maggiore fragilità economica.

Garanzie fino all’80%, nuovi controlli e scadenze per l’adeguamento

Accanto all’ampliamento degli strumenti operativi, la riforma introduce un sistema di vigilanza più strutturato. Uno degli elementi centrali è il Tasso Annuale di Decadimento, indicatore che misura il rapporto tra i finanziamenti entrati in sofferenza e il totale delle erogazioni effettuate.

Se questo parametro risulta, per più esercizi consecutivi, superiore di oltre il 30% rispetto alla media dei Confidi comparabili, l’ente viene sottoposto a condizioni più rigorose. In tale situazione, i nuovi finanziamenti possono essere concessi solo impiegando una quota minima di risorse proprie pari al 40% dell’importo finanziato, fino al rientro entro le soglie previste.

Resta centrale il sistema delle garanzie pubbliche, che può coprire fino all’80% delle somme dovute per capitale e interessi nei confronti di banche, intermediari finanziari e operatori di microcredito.

La disciplina rafforza anche gli accantonamenti a tutela delle garanzie. Per ogni operazione deve essere accantonata una somma pari almeno al 25% dell’importo massimo garantito. La percentuale sale al 100% per le prime cinque operazioni presenti nel portafoglio dell’ente e al 50% per le successive quindici.

Particolare attenzione viene dedicata alle operazioni di rinegoziazione del debito. Quando il nuovo finanziamento viene concesso dalla stessa banca o da un istituto appartenente al medesimo gruppo, deve essere accompagnato da nuova finanza pari almeno al 20% del debito residuo, così da assicurare un effettivo sostegno economico all’impresa.

Il regime transitorio consente ai Confidi già accreditati di operare secondo le precedenti regole fino al 31 dicembre 2026. Mentre Fondazioni e Associazioni avranno tempo fino al 26 febbraio 2027 per adeguarsi alla nuova disciplina.

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