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Recupero crediti: accesso alle banche dati per reperire i beni del debitore

La proposta di legge della Lega permetterebbe all’avvocato del creditore di accedere alle banche dati pubbliche, senza dover aspettare il decreto ingiuntivo del giudice
Nelle ultime settimane è stata presentata in Senato una proposta di legge, a firma della Lega, che intende rivoluzionare l’attuale sistema giurisdizionale del recupero crediti. Ad oggi, in Italia, il creditore, prima di procedere con l’esecuzione forzata, ha l’obbligo di rivolgersi al giudice per ottenere il decreto ingiuntivo. Con il dl n.755, di cui il primo firmatario è il senatore leghista On. Andrea Ostellari, l’avvocato del creditore potrebbe accedere alle banche dati pubbliche senza dover passare per il tribunale.
L’obiettivo del dl della Lega è quello di accelerare i tempi del recupero crediti, saltando il passaggio del decreto ingiuntivo ed evitando di andare a cercare beni da pignorare che non esistono o non esistono più. La lentezza delle cause civili è cosa ormai nota e riguarda principalmente l’Italia, lontana dagli standard europei che impongono il principio dell’effettività degli strumenti di tutela processuale. Tutt’al più, che questo sistema rappresenta un ostacolo anche per gli operatori stranieri intenzionati ad investire in Italia.
Nello specifico, il disegno di legge consentirebbe all’avvocato del creditore di intimare il pagamento entro 20 giorni, contro gli attuali 40. In caso di mancata opposizione da parte del debitore sarà possibile procedere con il pignoramento. Tuttavia, per scavalcare il tribunale, l’avvocato dovrà avere in mano una “prova scritta” del credito dovuto al suo assistito. L’attività di verifica è a carico del legale che emette l’ingiunzione. In caso di mancata verifica, l’articolo 1 del dl specifica che l’avvocato dovrà risponderne “disciplinarmente dinnanzi al competente ordine professionale e dovrà rimborsare le spese giudiziarie sostenute e i danni subiti dal soggetto erroneamente ingiunto”.
L’articolo 2 disciplina invece “la ricerca preventiva con modalità telematiche dei beni da pignorare ante causam”. L’avvocato del debitore può chiedere al presidente del tribunale l’accesso alle banche dati delle pubbliche amministrazioni “in particolare all’anagrafe tributaria, compreso l’archivio dei rapporti finanziari, e in quelle degli enti previdenziali, per l’acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l’individuazione di cose e crediti da sottoporre a esecuzione”. Sono compresi inoltre anche “i rapporti intrattenuti dal debitore con gli istituti di credito, datori di lavoro e committenti”. La proposta di legge ha sollevato tuttavia qualche perplessità, in particolare per quanto riguarda i rischi legati alla privacy.

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