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ABI e GBIC fanno appello all’Europa per una maggiore flessibilità sugli Npl

La richiesta è stata avanzata attraverso un position paper firmato da entrambe le associazioni bancarie

Molti operatori del settore degli Npl hanno chiesto alle autorità europee, finora senza successo, una maggiore flessibilità sulla legislazione sui crediti deteriorati. Alla lunga lista si sono ora aggiunte anche ABI (Associazione Bancaria Italiana)e GBIC (German Banking Industry Committee, che è il corrispettivo tedesco dell’ABI). Le due associazioni hanno infatti avanzato alle autorità europee la richiesta di una maggiore flessibilità sul tema degli Npl, con il fine ultimo di supportare le banche europee nel finanziamento all’economia reale nei prossimi mesi, che risulterà vitale per una ripresa economica dell’Europa dalla crisi pandemica. La proposta è stata inviata attraverso un position paper, firmato ABI e GBIC e diffuso a metà febbraio. Nel documento, le due associazioni hanno chiesto l’adozione di nuove norme che permettano:

un ulteriore sviluppo del quadro regolamentare relativo alla gestione delle crisi delle banche meno significative (LSI), in particolar modo per quelle che operano cross-border, e l’assegnazione ai sistemi nazionali di garanzia dei depositi di un ruolo rafforzato per la salvaguardia della stabilità finanziaria;

l’adozione della normativa a completamento del quadro regolamentare definito Basilea III (finalizzazione di Basilea III)

il trattamento dei crediti deteriorati a seguito della crisi determinata dalla pandemia COVID-19.

Sul tema dell’armonizzazione Ue della gestione delle crisi delle banche meno significative, ABI e GBIC promuovono il meccanismo di vigilanza unico, ma bocciano l’assenza di un’armonizzazione normativa sull’insolvenza bancaria. Inoltre, suggeriscono un allineamento del regime degli aiuti di Stato con il quadro normativo contenuto nella direttiva sul risanamento e la risoluzione bancaria (BRRD) e sul meccanismo di risoluzione unico (SRMR).

Riguardo Basilea II, l’ABI e GBIC hanno proposto la sospensione della sua attuazione finché l’impatto della crisi sanitaria sull’economia reale e il settore finanziario non saranno identificati chiaramente, allo scopo di evitare una riduzione dei prestiti alle imprese e alle famiglie, ostacolando la ripresa economica. 

Sul tema dei crediti deteriorati, ABI e GBIC hanno dato 5 suggerimenti:

1.Un congelamento temporaneo del calendar provisioning (tramite lo slittamento delle curve di accantonamento di almeno 24 mesi) per i crediti erogati dal 26 aprile 2019, e delle aspettative di vigilanza;

2.La decorrenza del calendario per l’acquirente di Npl a partire dalla data di acquisto dell’esposizione deteriorata;

3.Garanzie ai crediti ammissibili riconosciute in modo indipendente dall’approccio, per cui se un ente che utilizza l’approccio standardizzato per il rischio di credito soddisfa, per alcune tipologie di garanzia, i requisiti così come previsti dall’approccio basato sul metodo dei rating interni, tale ente dovrebbe essere autorizzato a trattare le esposizioni deteriorate che hanno tali garanzie come collaterale alla stregua di esposizioni garantite ai fini della copertura minima delle perdite (emendamento dell’articolo 47 quater comma 1 del CRR);

4.Proroga dell’art. 50 del CRR, al fine di estendere, fino al 31 dicembre 2024, l’applicazione del meccanismo di correzione in caso di vendite su larga scala, senza alcuna notifica richiesta di approvazione aggiuntiva dal supervisore, che consente alle banche di limitare parzialmente l’impatto delle vendite su larga scala di esposizioni in stato di default;

5.Rimodulazione della soglia di default stabilita dall’EBA, innalzandola dall’attuale 1% al 5% del NPV. Tale soglia è applicata per identificare la ristrutturazione onerosa. La citata soglia fa scattare quasi automaticamente la classificazione di esposizioni oggetto di concessione in esposizioni in stato di default¸ il che implica per la banca un trattamento prudenziale più penalizzante e per il debitore una restrizione nell’offerta di credito. Sarebbe necessario almeno escludere dalla determinazione dell’1% gli interessi di mora annullati nell’ambito delle moratorie legislative e non legislative.

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