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Concordato minore: l’imprenditore cancellato dal Registro delle imprese può farne richiesta? 


La Cassazione chiarisce che, dopo la cancellazione dell’impresa, il concordato minore non è più praticabile, neppure nella forma liquidatoria.

La Corte di Cassazione ha affrontato una questione che negli ultimi anni aveva dato luogo a interpretazioni diverse da parte dei tribunali: un imprenditore individuale cancellato dal Registro delle imprese può ancora chiedere l’accesso al concordato minore?

Con la sentenza n. 20141 del 16 giugno 2026, la Corte Suprema precisa che la domanda è sempre inammissibile quando viene presentata da un imprenditore già cancellato dal Registro delle imprese. Il divieto vale anche se la richiesta riguarda un concordato minore di tipo liquidatorio, cioè finalizzato alla vendita dei beni per soddisfare, almeno in parte, i creditori.

La pronuncia mette così fine a un orientamento giurisprudenziale che, in alcuni casi, aveva ritenuto possibile ammettere il concordato minore liquidatorio quando questo garantiva un risultato più favorevole ai creditori rispetto alla liquidazione controllata. 
Secondo la Cassazione, infatti, una volta cessata formalmente l’attività attraverso la cancellazione dal Registro delle imprese, questo strumento non può più essere utilizzato.

Perché la cancellazione impedisce il concordato minore

Nella motivazione della sentenza, la Corte ricostruisce l’evoluzione della disciplina contenuta nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, soffermandosi in particolare sull’articolo 33. Secondo i giudici, il legislatore ha voluto assimilare il concordato minore al concordato preventivo sotto il profilo dei limiti di accesso, estendendo anche a questa procedura il divieto già previsto per gli imprenditori cancellati.

Secondo la Cassazione la cancellazione dal Registro delle imprese non rappresenta un semplice adempimento formale, ma segna la definitiva uscita dell’imprenditore dal mercato. Proprio per questo motivo viene meno uno dei presupposti che giustificano il ricorso agli strumenti di composizione negoziale della crisi.
I giudici escludono inoltre qualsiasi differenza tra imprenditore individuale e altri soggetti oppure tra concordato in continuità e concordato liquidatorio. Ciò significa che la domanda presentata dopo la cancellazione deve essere dichiarata inammissibile in tutti i casi. 


Quali sono le conseguenze della sentenza?

La decisione della Cassazione ha conseguenze importanti sia per gli imprenditori sia per i professionisti che li assistono nella gestione delle situazioni di crisi.
Chi intende valutare il ricorso al concordato minore dovrà infatti farlo prima della cancellazione dell’impresa dal Registro delle imprese. Una volta compiuto questo passaggio, l’accesso alla procedura non sarà più consentito e l’unica strada prevista dal sistema sarà quella degli strumenti di natura liquidatoria, come la liquidazione controllata, con le relative regole in materia di esdebitazione.

Anche gli Organismi di composizione della crisi e i professionisti incaricati dovranno prestare particolare attenzione alla verifica della permanenza dell’iscrizione nel Registro delle imprese, poiché questo elemento diventa decisivo per stabilire se la domanda possa essere esaminata.

La sentenza, infine, riafferma un principio di carattere generale: gli strumenti di regolazione della crisi devono essere utilizzati nel rispetto dei limiti previsti dal legislatore. Pur riconoscendo l’importanza di favorire il risanamento e offrire una seconda possibilità agli imprenditori in difficoltà, la Corte ritiene che tali obiettivi non possano giustificare interpretazioni estensive della normativa quando il legislatore ha previsto un’espressa causa di esclusione. La cancellazione dal Registro delle imprese rappresenta quindi il momento oltre il quale il concordato minore non è più accessibile e il percorso previsto dall’ordinamento diventa esclusivamente quello della liquidazione controllata.

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