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Pensioni conguagli

Pensioni, al via i conguagli fiscali Inps 2026: nuovi importi da agosto

Rimborsi e trattenute scattano sul cedolino solo per chi percepisce prestazioni imponibili Irpef. Gli eventuali debiti del 730 posso essere dilazionati fino a novembre.

Le pensioni di agosto 2026 arriveranno con importi rimodulati: l’Inps ha avviato i conguagli fiscali derivanti dai modelli 730 relativi all’anno d’imposta 2025. L’istituto di Previdenza, dopo aver ricevuto dall’Agenzia delle Entrate le risultanze contabili della dichiarazione, in qualità di sostituto d’imposta, le traduce in un rimborso o in una trattenuta sulla prestazione erogata. Il meccanismo allinea il prelievo all’esito della liquidazione annuale senza richiedere ulteriori adempimenti al contribuente. Le istruzioni operative per l’anno in corso sono raccolte nel messaggio numero 2030/2026.

Beneficiari ed esclusi

L’operazione interessa solo i contribuenti che percepiscono prestazioni soggette a Irpef, ovvero titolari di pensione, comprese quelle di reversibilità, e i percettori di disoccupazione indennizzata. Restano invece esclusi i beneficiari di trattamenti assistenziali o esenti dal prelievo fiscale. Nello specifico:

  • gli assegni sociali;
  • le pensioni di invalidità civile;
  • l’assegno unico;
  • le indennità per le vittime del terrorismo e del dovere.

Come funzionano rimborsi e trattenute

I conguagli non vengono applicati a tutti i pensionati nella stessa data: il rimborso o il prelievo dipendono dal momento in cui l’Inps riceve i dati della dichiarazione del singolo contribuente. Agosto 2026 resta il primo mese utile e la decorrenza ordinaria. Se il modello 730 si chiude a credito, il rimborso viene liquidato a partire dalla mensilità di agosto; in presenza di un debito, dallo stesso mese, partono le trattenute sulla pensione. Quando le risultanze contabili arrivano più tardi, l’operazione slitta ai mesi successivi. Qualora l’importo a debito non possa essere recuperato sul cedolino, per decesso del titolare, cessazione del trattamento o assegno troppo basso per coprirlo, l’Inps invia una comunicazione al contribuente o agli eredi, con il riepilogo di quanto già versato e l’indicazione a saldare il residuo tramite i modelli di pagamento dell’Agenzia delle Entrate.

La rateizzazione del debito

Il contribuente con un saldo a debito ha la possibilità di dilazionare l’importo, tuttavia i versamenti devono concludersi entro novembre 2026. Il numero di rate scelto resta garantito solo se l’Inps riceve tutta la documentazione entro giugno. Qualora i dati trasmessi dall’Agenzia delle Entrate arrivino oltre tale termine, l’istituto di Previdenza riduce le rate, in modo tale da incassare l’intero importo sempre entro la scadenza di novembre.

Come verificare il 730

Per il monitoraggio della propria situazione fiscale, l’Inps ha attivato il servizio “Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino”, consultabile sia dal portale dell’istituto, sia dall’applicazione “INPS mobile”. Lo strumento permette di controllare la corretta associazione del conguaglio al cedolino e di inviare eventuali richieste di annullamento o variazione della seconda rata di acconto Irpef o della cedolare secca.

Le regole in caso di decesso

Il caso di decesso del pensionato, l’Inps applica criteri distinti. Con un 730 a debito non ancora trattenuto, il residuo spetta agli eredi, che devono versarlo all’Agenzia delle Entrate. Per il 2026, non saranno tuttavia tenuti a pagare gli acconti sulle imposte future. Se la persona deceduta era invece a credito, la somma non incassata confluisce nella Certificazione Unica 2027: gli eredi possono recuperarla inserendola nella dichiarazione presentata a nome del defunto oppure chiedendo il rimborso diretto all’Agenzia delle Entrate. Infine, se la dichiarazione era stata presentata in forma congiunta, la scomparsa di un coniuge o di una parte dell’unione civile comporta l’immediata separazione delle posizioni fiscali: il coniuge rimasto in vita avrà l’onere di saldare da solo il proprio debito, mentre potrà recuperare il credito di competenza nella dichiarazione dell’anno successivo.

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