La nuova circolare conferma che la flat tax al 5% vale anche per gli aumenti con decorrenza pregressa, mentre il 15% copre notturno, festivo, domenica e reperibilità.
Pubblicati ulteriori chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate in merito alle nuove agevolazioni fiscali previste dalla Legge di Bilancio 2026 per i lavoratori dipendenti del settore privato. La nuova circolare n. 3/E del 24 giugno 2026 interviene per dipanare i dubbi emersi a seguito della comunicazione del 24 febbraio, e per estendere le indicazioni sull’applicazione della flat tax del 5% agli aumenti retributivi e di quella del 15% alle maggiorazioni per lavoro festivo, notturno e domenicale.
Efficacia retroattiva della flat tax al 5%
Il chiarimento più significativo riguarda la possibilità di applicare la flat tax del 5% anche agli aumenti con decorrenza economica anteriore al 2026. Secondo l’Agenzia, l’imposta sostitutiva di Irpef e addizionali regionali e comunali si applica a tutti gli incrementi corrisposti nell’anno in corso in attuazione dei rinnovi sottoscritti nel triennio 2024-2026, anche quando la decorrenza risale ad annualità precedenti, come il 2023. In base al cosiddetto “principio di cassa allargato”, ad avere rilevanza è il momento del pagamento: se la busta paga viene liquidata nel 2026, l’agevolazione spetta, a condizione che non si tratti di somme erogate una tantum. In tal caso restano soggette alla tassazione ordinaria.
Flat Tax del 5% anche per ferie e superminimi
Il beneficio del 5% si estende anche a istituti retributivi che non coincidono sempre con la paga base mensile. La circolare conferma l’agevolazione fiscale anche per gli incrementi relativi ai giorni di ferie, alle festività soppresse e ai permessi contrattuali, come Rol e Par, nonché agli ulteriori trattamenti eventualmente previsti dai contratti collettivi (incluso il compenso aggiuntivo collegato alla festività soppressa del 4 novembre). Rientrano nell’agevolazione anche la gratifica feriale, quando assimilabile alla quattordicesima, e le indennità di cassa o variabili corrisposte con cadenza mensile. Per quanto concerne invece i superminimi, se gli aumenti previsti dal Ccnl compensano il superminimo o altre voci analoghe riconosciute al dipendente, il beneficio viene applicato comunque, in ragione della natura retributiva equivalente dei due strumenti.
Maggiorazioni al 15% per lavoro domenicale, notturno e reperibilità
Il secondo pilastro della riforma riguarda l’imposta sostitutiva del 15%, entro il limite massimo di 1.500 euro annui, sulle maggiorazioni per lavoro notturno, festivo e a turni. In questo contesto, l’Agenzia ha chiarito un dubbio ricorrente sulla maggiorazione domenicale: l’imposta agevolata spetta sempre per il lavoro svolto di domenica, anche quando il giorno di riposo settimanale previsto dal contratto cade in una giornata diversa.
Per l’indennità di reperibilità, la circolare precisa che lo sconto del 15% viene riconosciuto per intero anche quando il lavoratore non effettua concretamente un intervento durante il turno: la disponibilità richiesta al dipendente viene considerata funzionalmente collegata ai disagi del lavoro notturno o festivo.
Il beneficio si estende inoltre allo straordinario notturno e allo straordinario festivo, nonché alle specifiche indennità di pernottamento previste dai contratti collettivi, come quella del Ccnl Credito.
Requisiti e beneficiari delle imposte agevolate al 5% e 15%
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito infine che i due benefici fiscali del 5% e 15% non sono aperti a tutti i lavoratori. In particolare, la flat tax al 5% è riservata ai dipendenti del settore privato che nel 2025 hanno percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore a 33mila euro. Per quanto riguarda invece l’imposta al 15% sulle indennità, il tetto reddituale riferito al medesimo anno è pari a 40mila euro. L’ente ha infine sottolineato che l’applicazione di un contratto collettivo nazionale (Ccnl) rimane un requisito imprescindibile: senza Ccnl, non è possibile beneficiare delle imposte sostitutive. Restano escluse dall’agevolazione anche le somme erogate sulla sola base di accordi territoriali o aziendali.
