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Flat Tax

Flat tax per pensionati esteri in Sud Italia: i Comuni coinvolti e chi può accedervi

Con la legge PMI 2026, la flat tax al 7% per pensionati esteri che si trasferiscono nel Sud del Bel Paese si estende a comuni fino a 30mila abitanti. Tutti le info per l’anno in corso.

Si amplia l’applicazione della flat tax del 7% per i cittadini stranieri che scelgono di trasferirsi nel Sud Italia per vivere gli anni della propria pensione. La nuova legge sulle PMI (nello specifico l’articolo 26 della legge 34 dell’11 marzo 2026) eleva da 20.000 a 30.000 il numero massimo di abitanti dei Comuni che possono offrire l’accesso al regime agevolato. Si tratta di una modifica che, di primo acchito, può apparire meramente tecnica, in realtà potenzia la strategia di ripopolamento e attrazione di capitali stranieri nelle regioni meridionali. Prima il sistema consentiva di usufruire della tassazione agevolata esclusivamente in borghi e realtà prive dei servizi essenziali, oggi – grazie alle novità introdotte – apre anche a centri urbani di medie dimensioni, dotati di ospedali, infrastrutture e collegamenti

Cos’è la “flat tax” per pensionati esteri al Sud

Ma come funziona in concreto la flat tax per pensionati esteri? Tecnicamente si tratta di un’imposta sostitutiva dell’Irpef – introdotta dalla Legge di bilancio 2019 – riservata alle persone fisiche titolari di redditi da pensione erogati da soggetti esteri che trasferiscono la propria residenza fiscale in specifici Comuni del Sud Italia individuati dalla norma.

I comuni eleggibili e il nuovo tetto demografico

La principale novità 2026 sulla flat tax per pensionati stranieri riguarda – come accennato in apertura – la tipologia di territori coinvolti nella misura. Fino allo scorso marzo, il Comune scelto non doveva superare i 20mila residenti. La nuova legge sulle PMI ha elevato tale soglia a 30mila, ampliando la fruibilità a centri di medie dimensioni, precedentemente esclusi.

Per stabilire se un Comune rientri nel limite, si utilizza il dato della Rilevazione comunale annuale dell’Istat riferito al 1° gennaio dell’anno precedente al primo periodo di validità dell’agevolazione. Il dato così determinato vale per l’intera durata dell’opzione, a meno che il contribuente non cambi residenza. A tali territori si sommano, per effetto del decreto Sostegni Ter del 2022, i Comuni colpiti dal terremoto dell’Aquila del 6 aprile 2009, tra i quali si annoverano ad esempio Camerino, Matelica, Tolentino e Norcia.

Benefici fiscali “all inclusive”

Il regime fiscale agevolato per pensionati stranieri non risiede solo nell’aliquota bassa, ma nella sua ampiezza di applicazione. La flat tax del 7% non riguarda infatti solo l’assegno pensionistico erogato dal Paese estero di provenienza, si estende anche a tutti i redditi di fonte estera riferibili al contribuente. In tale categoria rientrano i dividendi e gli interessi generati da investimenti oltre confine, i canoni di locazione derivanti da immobili situati all’estero, le plusvalenze finanziarie e persino i proventi derivanti dalla liquidazione di società estere.

Per un periodo complessivo di nove anni, il contribuente versa una quota fissa, senza incorrere nella progressività dell’Irpef nazionale e ottenendo di fatto un cospicuo risparmio sulle imposte. È una sorta di “scudo” che mira a portare liquidità nel tessuto economico locale, attraverso gli acquisti e i potenziali investimenti dei nuovi residenti.

I requisiti per accedere

Per poter beneficare della flat tax, è necessario innanzitutto essere titolari di redditi da pensione erogati da soggetti esteri. È inoltre indispensabile aver avuto residenza fiscale fuori dall’Italia per almeno cinque periodi d’imposta consecutivi, precedenti all’anno in cui si intende avviare il regime.

Per i possessori di tali requisiti il trasferimento deve avvenire verso un Comune ammesso dalla normativa, provenendo da un Paese con il quale l’Italia ha in vigore accordi di cooperazione amministrativa in materia fiscale. Ciò garantisce che lo scambio di informazioni tra Stati rimanga attivo, evitando che il regime diventi un porto sicuro per capitali di dubbia provenienza.

Come si attiva e si paga

Il regime agevolato si perfeziona con la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui si trasferisce la residenza ed è efficace a partire dalla medesima annualità. Nell’ambito della dichiarazione, occorre indicare: la giurisdizione di ultima residenza fiscale (tra quelle che hanno accordi di cooperazione amministrativa con l’Italia in materia fiscale), lo Stato del soggetto estero erogatore della pensione e l’ammontare dei redditi di fonte estera da assoggettare all’imposta sostitutiva.

Il versamento dell’imposta sostitutiva deve essere effettuato entro il termine ordinario per il saldo Irpef, in un’unica soluzione tramite modello F24, utilizzando il codice tributo 1899.

Cambio Comune e perdita del beneficio

Il trasferimento in un altro comune agevolabile non fa decadere il regime: il beneficio resta in essere, a condizione che il nuovo Comune rispetti il limite demografico calcolato al 1° gennaio dell’anno antecedente a quello di trasferimento della residenza. Il diritto all’aliquota sostitutiva viene meno automaticamente, qualora il pensionato si sposti in un Comune fuori dai parametri previsti.

La decadenza scatta inoltre, in caso di omesso o insufficiente versamento dell’imposta sostitutiva, salvo ravvedimento entro la scadenza del saldo dell’anno successivo. La revoca volontaria è invece possibile comunicandola nella dichiarazione dei redditi dell’ultimo anno di validità del regime. Sia la revoca, sia la decadenza precludono qualsiasi nuova opzione per lo stesso regime nel futuro.

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