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Denaro contante in dogana: quali regole entreranno in vigore dal 17 gennaio

Dal 17 gennaio entreranno in vigore le nuove regole di adeguamento della normativa nazionale al Regolamento UE 2018/1672 in materia valutaria sul controllo del denaro contante in dogana.

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.Lgs. 10 dicembre 2024 n. 21, l’Italia adegua la normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2018/1672 in materia di controllo sul denaro contante in entrata e in uscita dall’UE.
Le modifiche apportate dal testo al D.Lgs. n. 195/2008 entreranno in vigore a partire dal prossimo 17 gennaio. Tra le principali novità si segnalano la nuova definizione di denaro contante e un inasprimento delle relative sanzioni.

Come cambia la definizione di denaro contante

Il provvedimento apporta una serie di modifiche alla definizione di denaro contante, comprendendo quattro diverse categorie di prodotti:

  • la valuta, che include le banconote e le monete metalliche che sono in circolazione come mezzo di scambio, o che lo sono state e possono ancora essere scambiate, tramite banche e intermediari  finanziari  o banche centrali, con banconote e monete che sono in circolazione come mezzo di scambio;
  • strumenti negoziabili al  portatore, ovvero strumenti  diversi dalla valuta che autorizzano i loro portatori a esigere il  pagamento di una somma di denaro dietro presentazione dello stesso, senza dover provare la propria identità o diritto di  disporne. Tali  strumenti sono gli assegni turistici (o traveller’s  cheque), gli  assegni, i vaglia cambiari o ordini di pagamento emessi al portatore, firmati ma privi del nome del beneficiario, girati senza restrizioni, a favore di un beneficiario fittizio, ovvero emessi altrimenti in forma tale che il relativo titolo passi all’atto della consegna;
  • beni utilizzati come riserve altamente liquide di valore;
  • carte prepagate.

In base alle regole, che forniscono una nuova definizione di denaro contante, occorrerà dichiarare all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Adm) importi pari o superiori a 10.000 euro per chiunque entri o esca dal territorio nazionale. Qualora le informazioni siano inesatte o incomplete, l’obbligo non sarà considerato rispettato.

Quali sanzioni vengono applicate in caso di violazione

L’Agenzia e la Guardia di Finanza possono trattenere i contanti non dichiarati per 30 giorni, prorogabili fino a 90 in casi particolari. Le disposizioni di “trattenimento temporaneo” sostituiscono così la misura del sequestro, che poteva impedire la restituzione del denaro contante finché il procedimento sanzionatorio non era concluso.

Un’altra novità riguarda la differenza tra dichiarazioni omesse e incomplete o inesatte.
Nel primo caso l’estinzione potrà essere richiesta pagando in misura ridotta una cifra pari:

  • al 15% del denaro contante eccedente la soglia 10.000 euro se l’importo non dichiarato non è superiore a 10.000 euro;
  • al 30% del denaro contante eccedente qualora l’eccedenza sia una cifra compresa tra i 10.000 e i 40.000 euro.

Nella seconda ipotesi, le sanzioni per inesatta o incompleta dichiarazione saranno pari al:

  • 10% della differenza tra l’importo trasferito o che si è tentato di trasferire e quanto dichiarato, qualora tale differenza non superi i 10.000 euro;
  • 15% della differenza tra l’importo trasferito o che si è tentato di trasferire e quanto dichiarato, qualora tale differenza superi i 10.000 euro ma non i 30.000 euro;
  • 30% della differenza tra l’importo trasferito o che si è tentato di trasferire e quanto dichiarato, qualora tale differenza superi i 30.000 euro ma non i 40.000 euro.

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