Negli ultimi anni la giurisprudenza ha affrontato spesso il tema della concessione abusiva del credito. Numerose sono le sentenze che chiariscono le eventuali responsabilità delle banche e l’importanza della corretta valutazione del merito creditizio e del controllo giudiziario nelle procedure di sovraindebitamento e liquidazione controllata.
La concessione abusiva di credito indica la situazione di una banca che, nonostante sia in una condizione economica gravemente compromessa e senza reali possibilità di ripresa, continua a finanziare un’impresa.
Ad intervenire sul tema è stato, tra gli altri, il Tribunale di Milano con una decisione del 20 gennaio 2026, con la quale i giudici milanesi hanno chiarito la differenza tra responsabilità della banca e validità del finanziamento.
La concessione abusiva del credito non rende automaticamente nulli i finanziamenti
Una banca aveva chiesto di essere ammessa al passivo fallimentare di una società insolvente, ma il suo credito era stato contestato perché i finanziamenti concessi erano considerati frutto di una valutazione poco prudente della situazione economica dell’impresa.
Secondo l’accusa, l’istituto avrebbe continuato a concedere denaro anche quando era evidente che la società non fosse più in grado di risanarsi.
Il punto centrale della decisione riguarda proprio la differenza tra una violazione delle regole di comportamento e la nullità di un contratto. Secondo i giudici milanesi, eventuali errori nella valutazione del merito creditizio non bastano, da soli, a rendere invalido il finanziamento.
Comportamenti scorretti e nullità del credito
Il tribunale, richiamando i principi già espressi dalle Sezioni Unite della Cassazione, ha sottolineato che un contratto può essere dichiarato nullo solo quando una norma lo prevede in modo esplicito oppure quando vengono violati elementi essenziali dell’accordo. Nel caso della concessione abusiva di credito, invece, le norme coinvolte riguardano soprattutto il comportamento delle parti e gli obblighi di prudenza della banca, non la struttura del contratto stesso.
Il fatto che una banca abbia agito con superficialità o abbia concesso credito senza adeguate verifiche non significa automaticamente che il contratto di finanziamento debba essere dichiarato nullo. Potrebbero esserci responsabilità risarcitorie o conseguenze di altro tipo, ma non necessariamente la nullità dell’accordo.
Per preservare la stabilità del sistema giuridico e finanziario, il tribunale esclude dunque il ricorso alla cosiddetta “nullità virtuale”, cioè quella forma di invalidità che alcune interpretazioni giurisprudenziali avevano iniziato ad applicare anche in assenza di un’esplicita previsione normativa.
Credito abusivo e liquidazione controllata
Un altro caso interessante riguarda la sentenza del 26 dicembre 2025 del Tribunale di Salerno, che ha affrontato invece il tema della concessione abusiva del credito nei confronti di un consumatore sovraindebitato, soffermandosi soprattutto sul valore delle possibili azioni risarcitorie nell’ambito della liquidazione controllata.
Il caso nasce dalla richiesta di apertura della procedura avanzata da un creditore contro un debitore consumatore. Quest’ultimo aveva sostenuto che non esistessero beni o risorse utili da destinare ai creditori, chiedendo quindi che l’Organismo di Composizione della Crisi (O.C.C.) attestasse l’assenza di attivo recuperabile.
Il Tribunale di Salerno chiarisce il ruolo dell’O.C.C.
Secondo l’O.C.C. non esistevano concrete possibilità di ottenere somme da distribuire ai creditori, mentre la posizione del tribunale era differente. Analizzando attentamente la situazione, il tribunale ha osservato che il debitore avrebbe potuto promuovere un’azione giudiziaria per abusiva concessione del credito nei confronti degli istituti finanziari che avevano continuato a concedere prestiti nonostante la situazione di sovraindebitamento.
Secondo i giudici, anche la sola possibilità di avviare un’azione risarcitoria può rappresentare un’utilità economica futura per i creditori. Per questo motivo, non si può escludere automaticamente l’apertura della liquidazione controllata solo perché al momento non risultano beni immediatamente disponibili. La decisione richiama inoltre i principi già espressi dalla Corte di Cassazione in materia di responsabilità degli intermediari finanziari nella valutazione del merito creditizio del consumatore.
La pronuncia conferma quindi il ruolo centrale del giudice nelle procedure di sovraindebitamento. Il Tribunale non deve limitarsi a prendere atto delle conclusioni dell’O.C.C., ma può valutare in modo autonomo la completezza e la correttezza dell’analisi svolta.









