Il mondo del credito è un settore che riguarda la fornitura di finanziamenti da parte di istituti finanziari a individui e imprese.
Le “vecchie” parole del mondo del credito
In questo ambito, le parole chiave includono:
- Prestiti: denaro prestato a un individuo o a un’impresa con l’obbligo di restituirlo entro un determinato periodo di tempo, insieme a interessi.
- Tasso di interesse: il costo del denaro prestato, espresso come percentuale del prestito originario.
- Garanzie: beni o attività forniti come garanzia per il rimborso del prestito.
- Fido: un accordo tra un istituto finanziario e un cliente che consente al cliente di prelevare denaro quando ne ha bisogno, fino a un limite prestabilito.
- Carte di credito: un prodotto finanziario che consente ai titolari di effettuare acquisti e prelievi di denaro in modo flessibile, a condizione che gli importi siano poi rimborsati entro un determinato periodo di tempo.
- Mutui: prestiti a lungo termine utilizzati per l’acquisto di una casa o di un immobile.
- Rata: la quantità di denaro dovuta mensilmente dal debitore per rimborsare il prestito.
- Scoring: un sistema utilizzato da istituti finanziari per valutare la solvibilità di un richiedente di credito, basato su informazioni sul suo passato creditizio e finanziario.
In sintesi, queste sono le parole chiave principali del mondo del credito, che aiutano a comprendere il funzionamento di questo settore e le opportunità offerte a individui e imprese per accedere a finanziamenti.
Ma ce ne sono molte altre e, in questo articolo, vedremo di affrontarne alcune che non sono note alla massima parte dei retailer, cioè del pubblico indistinto., e quindi considerabili anche come “nuove”.
Per farlo, ci facciamo aiutare dal Museo del Risparmio di Torino, nelle loro parole “un luogo unico, innovativo e divertente per avvicinarsi, con un linguaggio semplice, ai concetti di risparmio e investimento.”
Attività finanziarie deteriorate
Si definiscono attività finanziarie “deteriorate”, per Banca d’Italia, le attività per cassa (finanziamenti e titoli di debito) e “fuori bilancio” (garanzie rilasciate, impegni irrevocabili e revocabili a erogare fondi, ecc.) verso debitori che ricadono nella categoria dei “Nonperforming” come definita negli Implementing Technical Standards dell’EBA. Sono esclusi gli strumenti finanziari rientranti nel portafoglio “Attività finanziarie detenute per la negoziazione” e i contratti derivati.
Ai fini delle segnalazioni statistiche di vigilanza le attività finanziarie deteriorate sono ripartite nelle categorie delle sofferenze, partite incagliate, esposizioni scadute deteriorate.
Sofferenze. Esposizioni per cassa e fuori bilancio (finanziamenti, titoli etc.) nei confronti di un soggetto in stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall’azienda. Si prescinde, pertanto, dall’esistenza di eventuali garanzie (reali o personali) poste a presidio delle esposizioni. Sono escluse le esposizioni la cui situazione di anomalia sia riconducibile a profili attinenti al rischio Paese.
Partite incagliate. La classificazione a incaglio è, innanzitutto, il risultato del giudizio dell’azienda circa l’improbabilità che, senza il ricorso ad azioni quali l’escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente (in linea capitale e/o interessi) alle sue obbligazioni creditizie (c.d. criterio dell’”unlikely to pay” – cfr. paragrafo 145 degli ITS).
Tale valutazione va operata in maniera indipendente dalla presenza di eventuali importi (o rate) scaduti e non pagati, coerentemente con un approccio di massima tempestività nella classificazione dei soggetti affidati per scadimento nella qualità del merito creditizio. Si prescinde dall’esistenza di eventuali garanzie (personali o reali) poste a presidio delle esposizioni.
Esposizioni scadute. Esposizioni per cassa, diverse da quelle classificate a sofferenza, incaglio o fra le esposizioni ristrutturate, che, alla data di riferimento della segnalazione, sono scadute. Le esposizioni scadute possono essere determinate facendo riferimento, alternativamente, al singolo debitore o alla singola transazione.
Centrale dei rischi
La Centrale dei Rischi (CR), gestita dalla Banca d’Italia, è una base dati – cioè un archivio di informazioni – sui debiti di famiglie e imprese nei confronti del sistema bancario e finanziario. La CR è alimentata dalle informazioni che gli intermediari partecipanti (banche, società finanziarie e altri intermediari) trasmettono relativamente ai crediti e alle garanzie concessi alla propria clientela, alle garanzie ricevute dai propri clienti e ai finanziamenti o garanzie acquistati da altri intermediari.
È prevista una soglia di rilevazione: il cliente è segnalato se l’importo che deve restituire all’intermediario è pari o superiore a 30.000 euro; questa soglia si abbassa a 250 euro se il cliente è in sofferenza.
Gli intermediari classificano un cliente come debitore in sofferenza e lo segnalano come tale in CR quando ritengono che abbia gravi difficoltà a restituire il proprio debito. La classificazione presuppone che l’intermediario abbia valutato la situazione finanziaria complessiva del cliente e non si sia basato solo su singoli eventi, ad esempio uno o più ritardi nel pagamento del debito.
La CR ha l’obiettivo di:
- migliorare il processo di valutazione del merito di credito; i dati della CR forniscono infatti la “storia creditizia” di un cliente, cioè la descrizione dei suoi comportamenti nell’ambito dei rapporti di finanziamento;
- innalzare la qualità del credito concesso dagli intermediari;
- rafforzare la stabilità del sistema finanziario.
La CR favorisce l’accesso al credito per la clientela “meritevole“: chi ha una buona “storia creditizia” è più facile che ottenga un finanziamento e a condizioni migliori.
Consolidamento del debito
Operazione formale mediante la quale uno o più debiti, a breve e a lunga scadenza, sono sostituiti da un unico finanziamento a lungo termine. Spesso viene previsto per favorire il rafforzamento della struttura finanziaria aziendale.
Nel caso di debito pubblico, il consolidamento può assumere anche la natura di prestito forzoso, quando lo Stato, in periodi di gravi difficoltà di bilancio, vi ricorra per sottrarsi al rimborso di prestiti a breve scadenza.
Fattori mitiganti
Sono elementi, quali garanzie (sia di natura reale, quali le ipoteche e i pegni, che di natura personale, quali le fidejussioni), forme tecniche (ad esempio finanziamenti con natura autoliquidante, ovvero correlati a operazioni commerciali sottostanti, che ne garantiscono il rimborso, quale l’anticipo fatture) e covenants (clausole vincolanti per l’impresa poste a maggior tutela dei finanziatori), che contribuiscono a ridurre la perdita in caso di insolvenza, ovvero ad aumentare le possibilità di recupero del credito o la misura del credito recuperabile.
I fidi
- Fido autoliquidante. Affidamento correlato a operazioni commerciali sottostanti (fatture, contratti, etc.), che consentono di individuare le fonti ed i tempi di rimborso, con un rischio attenuato per la banca. L’anticipo fatture ad esempio fonda il proprio funzionamento sull’anticipo di una parte dell’importo delle fatture emesse. Se un’azienda dispone di una fattura emessa e non ancora incassata, può presentarla alla banca per chiedere un anticipo. L’importo anticipato verrà accreditato sul conto corrente dell’azienda per un periodo di tempo predeterminato (generalmente pari al tempo che è stato concesso al cliente per effettuare il pagamento), al termine del quale avverrà l’operazione di addebito della somma anticipata sul conto.
- Fido continuativo. Affidamento che non ha una scadenza determinata, di tipo “rotativo” e quindi utilizzabile per più operazioni. Nei confronti del beneficiario è valido “fino a revoca”. Ai fini interni deve essere annualmente oggetto di “rinnovo/revisione”.
- Fido isolato. Affidamento a scadenza determinata a fronte di una specifica operazione, con tempi e modalità di rientro predeterminati. L’affidamento non è di tipo “rotativo” e pertanto non è utilizzabile per altre operazioni.
- Fido per apertura di credito in c/c. Contratto con il quale la banca s’impegna a mettere a disposizione una certa somma sul conto corrente del cliente, fino alla scadenza pattuita o a tempo indeterminato, dando quindi la possibilità al correntista di prelevare di più di quanto versato (ed entro i limiti del fido accordato), andando a debito con i saldo del conto. L’utilizzo della somma a disposizione potrà essere effettuato attraverso più prelevamenti, in base alle esigenze di liquidità del cliente, ed anche il reintegro delle somme utilizzate (con ripristino della disponibilità) potrà avvenire mediante più versamenti successivi. Gli interessi saranno pagati in sede di liquidazione del c/c e quindi, generalmente, con cadenza trimestrale.
- Fido transitorio. Affidamento a scadenza determinata, di tipo “rotativo” e quindi utilizzabile per più operazioni, fermo restando il rispetto della sua scadenza.
- Linea di credito di firma. Contratto con il quale la banca si impegna a garantire l’adempimento del suo cliente a favore di un terzo, percependo delle commissioni, generalmente calcolate in misura percentuale dell’impegno finanziario previsto. Pertanto l’effettivo esborso della somma di denaro a favore del terzo beneficiario, come contrattualmente previsto, si ha solo quando il cliente della banca non adempie l’obbligazione assunta nei confronti del terso e la banca è pertanto chiamata a pagare al terzo beneficiario della garanzia, trasformando conseguentemente il credito di firma in un credito di cassa, che il cliente garantito dovrà rimborsare.
Garanzie reali e personali
Le garanzie reali sono quelle che gravano su beni (mobili o immobili), quali ad esempio il pegno e l’ipoteca, mentre quelle personali, quali la fidejussione, gravano su un terzo soggetto, che si costituisce garante e risponde dell’obbligazione, con tutto il suo patrimonio, in caso di inadempimento del debitore principale. Le garanzie reali sono pertanto generalmente considerate fattori mitiganti più forti delle garanzie personali.
Insolvenza
Incapacità patrimoniale del debitore a soddisfare, con mezzi normali e alle singole scadenze, le proprie obbligazioni. L’insolvenza, che si manifesta con inadempimenti o con altri fatti esteriori che diano la prova ditale incapacità di adempimento, è presupposto oggettivo necessario sia della dichiarazione di fallimento, sia dell’ammissione dell’imprenditore commerciale al beneficio del concordato preventivo, sia per l’Amministrazione straordinaria delle grande imprese.
Inoltre, nella forma più attenuata di temporanea difficoltà ad adempiere, che possa presumersi reversibile nel termine massimo di due anni, è anche condizione indispensabile dell’istituto dell’amministrazione controllata.
L’insolvenza, come oggettiva incapacità di adempimento, deve, quindi, distinguersi dalla singola inadempienza, che può essere determinata anche da cause diverse dall’impossibilità di far fronte alle proprie obbligazioni, anche se è evidente che un solo inadempimento, quando sia indice di una generalizzata situazione di incapacità patrimoniale dell’imprenditore, può costituire manifestazione sufficiente di quello stato di insolvenza che giustifica il procedimento concorsuale.
Merito creditizio
Affidabilità economico-finanziaria di un soggetto. Tale concetto influisce sul rischio connesso alla concessione di credito a suo favore. In buona sostanza si tratta della valutazione effettuata dalle banche circa la capacità di rimborso del prestito da parte dei clienti affidati.
I rating sono dei giudizi/valutazioni sul merito creditizio di un soggetto – impresa o privato – e incorporano il rischio di credito. Per la formazione di tale giudizio vengono valutate informazioni sia quantitative che qualitative.
Moratoria del credito
Indica la sospensione di una obbligazione concessa per legge e la proroga della relativa scadenza.
Applicata a mutui o finanziamenti, la moratoria del credito descrive la sospensione del pagamento delle rate del mutuo per un determinato periodo: la sospensione può riguardare l’intera rata o la sola quota capitale.
La sospensione della sola quota capitale è più comune e, se il mutuo oggetto di moratoria è all’inizio del periodo di ammortamento, può risultare marginalmente conveniente, dal momento che la quota interessi è prevalente nell’importo della rata, ed il “risparmio” è di conseguenza limitato.
Nell’immediato una moratoria riduce l’esborso finanziario del mutuatario e va a prolungare la scadenza del finanziamento di un periodo pari alla durata della sospensione, lasciando inalterato il piano di ammortamento iniziale che viene solo “posticipato”. Solitamente, nel caso di sospensione dell’intera rata, gli interessi che non sono corrisposti durante la moratoria vengono “spalmati” sul periodo successivo.
La moratoria si differenzia quindi da una rinegoziazione o da una surroga, che modificano la durata del contratto e l’incidenza della rata, mutando invece le condizioni contrattuali e il piano di ammortamento originario.
Riscadenzamento
Modalità di ristrutturazione del debito (cioè una modifica alle condizioni del prestito) concesso ad un soggetto finanziato, che ha difficoltà a far fronte ai propri obblighi nei confronti dei creditori secondo i termini originariamente convenuti. L’accordo può prevedere l’allungamento delle scadenze per i rimborsi e/o la modifica del tasso d’interesse applicato.
Rischio di credito
Rischio di insolvenza della clientela finanziata da una banca, cioè rischio di perdita totale o parziale dei relativi crediti, per capitali prestati ed interessi maturati.
In genere la gestione bancaria si cautela contro questa componente di rischio sia attuando preventivamente una prudente ed oculata valutazione di affidabilità della clientela richiedente prestiti, ed eventualmente stipulando tipologie contrattuali di prestito assistite da garanzie di natura reale e personale. Oppure anche precostituendo, mediante congrui accantonamenti su base annuale, appositi fondi rischi su crediti, ai quali verranno addebitate in seguito le eventuali perdite su crediti realizzate dopo l’esperimento delle svariate procedure di recupero dei crediti in contenzioso.
Ne consegue che il rischio di credito partecipa alla formazione del risultato economico gestionale in via preventiva, tramite gli accantonamenti di idonee quote ai suddetti fondi.
Standstill
“Accordo di sospensione” fra una banca e un soggetto finanziato, per effetto del quale la banca si impegna a non adire le vie legali per il recupero del credito per un determinato periodo di tempo. Tale accordo serve a concedere tempo al soggetto finanziato in difficoltà, al fine di non compromettere definitivamente il recupero, anche parziale, del prestito concesso.